Rapina su un mezzo pubblico: perché la pena resta alta (Corte cost. n. 3/2026)
La Corte costituzionale ha respinto le censure rivolte all’articolo 628, quinto comma, del codice penale, la norma che vieta al giudice di far prevalere le attenuanti sull’aggravante della rapina commessa dentro un mezzo di trasporto pubblico. La regola resta quindi in vigore: anche quando il fatto è di lieve entità, lo sconto di pena si calcola solo dopo l’aumento dovuto all’aggravante.
Il caso. Su un treno regionale tra Torino e Milano, all’altezza di Vercelli, un passeggero è stato minacciato da un uomo che gli ha fatto credere di essere armato e gli ha così fatto consegnare cinquanta euro. La stessa sera la polizia ferroviaria lo ha individuato grazie alla descrizione fornita dalla vittima. Il processo si è aperto davanti al Tribunale di Vercelli con l’accusa di rapina aggravata, perché il fatto è avvenuto a bordo di un mezzo di pubblico trasporto.
Come funziona la norma. Di regola il giudice mette a confronto aggravanti e attenuanti e decide quali pesano di più. Per alcune aggravanti della rapina, però, il quinto comma dell’articolo 628 esclude questo confronto: le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti né prevalenti, e la loro riduzione si applica sulla pena già aumentata. L’unica eccezione prevista dal testo è l’attenuante della minore età.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale riteneva il fatto di gravità contenuta: una condotta estemporanea e senza organizzazione, un danno economico modesto, la sola minaccia senza violenza, e un autore che si era subito scusato e aveva invitato la vittima a denunciarlo. Il divieto però lo obbligava a partire dal minimo previsto per la rapina aggravata, sei anni di reclusione e 2.000 euro di multa: anche con l’attenuante della lieve entità e le generiche, la pena non sarebbe scesa sotto due anni e otto mesi. Ha ritenuto il risultato sproporzionato e ha sollevato la questione davanti alla Corte, richiamando gli articoli 3 e 27 della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. Le deroghe al normale confronto tra circostanze rientrano nelle scelte del legislatore e possono essere annullate solo se manifestamente irragionevoli o arbitrarie. Qui, secondo la Corte, non lo sono. Chi si trova su un mezzo pubblico non ne ha il controllo: non può fermarlo, non può allontanarsi, non può impedire ad altri di salire. La sua possibilità di reagire è quindi ridotta. L’aggravante protegge perciò non solo il patrimonio, ma anche la libertà di movimento e di circolazione tutelata dall’articolo 16 della Costituzione e la libertà personale di chi resta bloccato a bordo.
La Corte aggiunge che il divieto non cancella l’attenuante: la riduzione viene comunque applicata, sia pure su una base già aumentata. Esclude poi che sia irragionevole trattare diversamente le altre aggravanti della rapina, per le quali il divieto non opera: solo la rapina a bordo dei mezzi pubblici, osserva, desta un allarme sociale particolare, sia per il numero di persone che li frequenta, sia perché ne risulta compromessa la libertà di spostamento di tutti.
I correttivi già esistenti. La Corte ricorda che il rigore di questa disciplina è già stato attenuato più volte. Con la sentenza n. 86 del 2024 ha introdotto per la rapina proprio l’attenuante della lieve entità del fatto. Con le sentenze n. 217 del 2023 e n. 130 del 2025 ha reso bilanciabile l’attenuante prevista dall’articolo 89 del codice penale rispetto ad altre due aggravanti, quella del fatto commesso in un’abitazione e quella del fatto commesso contro chi sta usando uno sportello bancario o postale. Questi interventi, insieme alla salvezza dell’attenuante della minore età, contribuiscono all’equilibrio di una disciplina che la Corte stessa definisce severa.
Cosa cambia in pratica. Nulla rispetto a prima: la norma resta come è. Per chi è accusato di rapina su un autobus, un treno o una metropolitana il calcolo della pena continua a partire da sei anni di reclusione, e le attenuanti riducono solo quel valore già aumentato. A parità di condotta, la stessa rapina commessa per strada può essere punita in modo sensibilmente più mite.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/3