Reato prescritto in appello: chi decide sul risarcimento alla vittima (Corte cost. n. 2/2026)
La Corte costituzionale ha confermato la regola secondo cui, quando il reato si estingue per prescrizione durante l’appello, resta lo stesso giudice penale a decidere sul risarcimento dovuto a chi si è costituito parte civile. La norma esaminata è l’articolo 578, comma 1, del codice di procedura penale: una questione è stata dichiarata inammissibile, tutte le altre non fondate, quindi la norma resta in vigore così com’è.
Come funziona la norma. Chi subisce un danno da un reato può costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere lì il risarcimento, invece di iniziare una causa civile separata. Se in primo grado l’imputato viene condannato anche a risarcire e poi, mentre pende l’appello, il reato si prescrive, il giudice penale dichiara estinto il reato ma continua a decidere sulla parte civile: può confermare o revocare la condanna al risarcimento.
I due casi. La Corte d’appello di Lecce doveva giudicare due appelli: uno su una condanna per diffamazione, l’altro su una condanna per appropriazione indebita, con risarcimento di 4.520,34 euro. In entrambi il reato si era prescritto prima della decisione. La Corte d’appello ha sospeso i giudizi e si è rivolta alla Corte costituzionale.
Il dubbio del giudice. Secondo la Corte d’appello, per decidere sul risarcimento il giudice penale finisce di fatto per riesaminare la colpevolezza dell’imputato, anche se il reato è ormai estinto. Questo contrasterebbe con la presunzione di innocenza, che vieta di trattare come colpevole chi non è stato condannato. Il rimedio proposto era estendere alla prescrizione la soluzione del comma 1-bis dello stesso articolo 578, che in un caso diverso manda la causa avanti al giudice civile.
Perché la prima questione è stata respinta. Le due situazioni non sono paragonabili. Il comma 1-bis riguarda l’improcedibilità per durata eccessiva del giudizio di impugnazione e si applica solo ai reati commessi dal 1° gennaio 2020: è uno sbarramento processuale che impedisce ogni esame del merito, e per questo la causa passa al giudice civile. La prescrizione è invece un istituto sostanziale, che impedisce di applicare la pena ma non blocca l’esame del fatto. Per i reati commessi dal 2020, del resto, la prescrizione non corre più dopo la sentenza di primo grado: il comma 1 è una norma destinata a esaurirsi, applicabile solo ai fatti più vecchi, e il trascorrere del tempo può giustificare regole diverse. In ogni caso l’imputato non è svantaggiato: sia il giudice penale sia quello civile verificano solo la responsabilità civile, senza pronunciarsi sulla colpevolezza penale.
Perché è stata respinta anche la seconda. Le Sezioni unite penali, nel 2024, hanno stabilito che il giudice d’appello non può limitarsi a prendere atto della prescrizione: deve prima verificare se ci sono i presupposti per assolvere nel merito, anche quando le prove sono insufficienti o contraddittorie. Questa regola non danneggia l’imputato, anzi lo favorisce, perché l’assoluzione è più vantaggiosa della semplice estinzione del reato e fa cadere le condanne civili. Solo se l’assoluzione non è possibile il giudice dichiara la prescrizione e passa alle questioni civili, dove non giudica più la responsabilità penale ma soltanto se esiste un danno da risarcire e quanto vale.
La questione fondata sull’articolo 27, secondo comma, della Costituzione è stata invece dichiarata inammissibile per un motivo formale: il giudice l’aveva indicata senza spiegare perché quel parametro sarebbe violato.
Cosa cambia in pratica. Nulla, ed è questo il punto. Per i reati commessi prima del 2020, se la prescrizione matura in appello la causa sul risarcimento resta davanti al giudice penale: la parte civile non deve ricominciare altrove e l’imputato conserva la possibilità di un’assoluzione nel merito, che cancella anche la condanna al risarcimento. Per i reati successivi vale il meccanismo del comma 1-bis, con passaggio al giudice civile in caso di improcedibilità. Chi valuta se costituirsi parte civile deve quindi mettere in conto, fin dall’inizio, che il giudizio possa proseguire davanti a un altro giudice.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/2