Detenzione di esplosivi e materie esplodenti: la micidialità come discrimine (Cass. pen. Sez. 7 n. 4394 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di armi e materie esplodenti, la categoria delle “materie esplodenti” di cui all’art. 678 cod. pen. ricomprende soltanto le sostanze prive di potenzialità micidiale, mentre gli “esplosivi”, la cui detenzione è sanzionata dall’art. 10 della legge n. 497/1974, sono caratterizzati da elevata potenzialità distruttiva. La detenzione di materiali pirotecnici, non micidiali singolarmente ma idonei ad acquisire tale caratteristica in determinate condizioni ambientali, integra il più grave delitto di cui all’art. 4 della legge n. 895/1967. Il giudice di merito motiva adeguatamente la sussistenza della micidialità valorizzando l’ingente quantitativo, il precario confezionamento e la prossimità a luoghi frequentati, con valutazione sottratta al sindacato di legittimità se ancorata a risultanze processuali. In tema di attenuanti generiche, il giudice può fondare il diniego su un solo elemento, purché attinente alla personalità del colpevole o alla gravità del reato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in appello per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 4 della legge n. 895/1967, nonché per i reati di cui agli artt. 635, secondo comma, e 612, secondo e terzo comma, cod. pen., in continuazione. La condanna riguardava, in particolare, la detenzione di un ordigno esplosivo collocato all’ingresso dell’abitazione, il cui scoppio aveva danneggiato il muro, la recinzione e un’autovettura. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata riqualificazione del fatto nel reato contravvenzionale di cui all’art. 678 cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto le censure inammissibili, richiamando i consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di distinzione tra materie esplodenti ed esplosivi. Ha ribadito che la nozione di “materie esplodenti” riguarda sostanze prive di potenzialità micidiale, mentre gli “esplosivi” sono caratterizzati da elevata potenzialità distruttiva. La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che materiali pirotecnici, non micidiali singolarmente, possono assumere la caratteristica della micidialità nell’insieme, in presenza di condizioni quali l’ingente quantitativo o la concentrazione in ambienti angusti, configurando il reato di cui all’art. 4 della legge n. 895/1967.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, valorizzando il danneggiamento del muro, la dispersione di detriti a distanza e la capacità esplosiva dell’ordigno, idonea a cagionare lesioni gravissime. La Corte ha escluso che la censura difensiva, incentrata sulla ubicazione extraterritoriale del fatto e sull’orario notturno, potesse tradursi in una rivalutazione del merito, sottolineando che la motivazione era ancorata alle risultanze processuali.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza concernente il diniego delle attenuanti generiche, evidenziando che il giudice di merito aveva valorizzato l’atteggiamento processuale dell’imputato e l’assenza di elementi positivi. Ha richiamato il principio per cui, in materia di attenuanti generiche, è sufficiente un solo elemento prevalente per giustificare la decisione, ex art. 133 cod. pen., e che la determinazione del trattamento sanzionatorio, basata sul disvalore del fatto, non è censurabile in sede di legittimità per genericità delle doglianze.
La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 635 c.p.
- Art. 678 c.p. – Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti