Riparazione per ingiusta detenzione: esclusa in caso di prescrizione non rinunciata (Cass. pen. Sez. 4 n. 3587 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, non sussiste il diritto all’indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o remissione della querela. La riparazione può essere riconosciuta soltanto se la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, e comunque solo per la parte di detenzione subita in eccedenza. Il richiedente che si sia avvalso della prescrizione senza rinunciarvi, pur avendone il diritto ex art. 156 cod. pen., non può successivamente ottenere l’equa riparazione: l’assoluzione nel merito, che solo può conclamare l’ingiustizia della custodia, presuppone la rinuncia alla causa estintiva.
Il Fatto
Un soggetto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, era indiziato del reato di cui all’art. 416 cod. pen. e di alcuni reati-fine. Con sentenza divenuta irrevocabile, il Tribunale dichiarava prescritto il reato associativo per il quale era stato cautelato, assolvendo l’imputato per i restanti reati. Sulla base di tale pronuncia, veniva proposta domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, accolta dalla Corte di appello con condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del Ministero è stato ritenuto fondato, risultando dirimente il primo motivo di doglianza. Richiamato il consolidato insegnamento di legittimità, la Corte ha ribadito che l’estinzione del reato per prescrizione costituisce ostacolo al riconoscimento dell’indennizzo, salvo che la custodia sofferta abbia superato la pena astrattamente irrogabile.
Nel caso di specie, il richiedente si era giovato della pronuncia di prescrizione senza rinunciarvi, pur essendo titolare di tale diritto esercitabile proprio al fine di creare la precondizione per l’accoglibilità della domanda. La scelta di avvalersi della causa estintiva preclude la successiva richiesta di ristoro: solo una sentenza di assoluzione nel merito può conclamare l’ingiustizia della custodia cautelare.
La Corte ha escluso che tale alternativa ponga l’istante in una situazione di irragionevole pregiudizio: le esigenze di ottenere un esito favorevole e di coltivare l’azione di ristoro hanno il medesimo rango valoriale, sicché la soddisfazione dell’una implica la rinuncia all’altra. Il proscioglimento per prescrizione postula comunque un accertamento che consente di escludere l’infondatezza della contestazione e quindi l’ingiustizia della detenzione.
L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio, con demandata liquidazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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