Sindaco dei piccoli comuni: quanti mandati e chi entra in giunta (Corte cost. n. 16/2026)
La Corte costituzionale ha cancellato tre regole che la Valle d’Aosta aveva introdotto per i propri comuni: il limite di quattro mandati consecutivi per sindaco e vicesindaco nei comuni fino a cinquemila abitanti, l’obbligo di scegliere gli assessori solo tra i consiglieri comunali e il divieto per coniuge, parenti e affini di primo grado del sindaco e del vicesindaco di far parte della giunta. Le norme annullate sono l’articolo 30-bis, comma 2-ter, e l’articolo 22, commi 1, 6 e 7, della legge regionale n. 54 del 1998, come modificati dalla legge regionale n. 4 del 2025.
Il caso. La Valle d’Aosta ha una competenza legislativa propria in materia di ordinamento degli enti locali, riconosciuta dal suo statuto speciale. Nel marzo 2025, in vista delle elezioni comunali, ha modificato la legge sulle autonomie locali introducendo quelle tre regole. Il Presidente del Consiglio dei ministri le ha impugnate davanti alla Corte.
Il confronto con la legge dello Stato. Il testo unico degli enti locali dispone in modo diverso su tutti e tre i punti. L’articolo 51, comma 2, dopo la modifica del 2024, non pone alcun limite di mandati ai sindaci dei comuni fino a cinquemila abitanti. L’articolo 47 consente che nei comuni sotto i quindicimila abitanti lo statuto comunale preveda assessori scelti anche fuori dal consiglio. L’articolo 64 esclude dalla giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini entro il terzo grado del sindaco, senza porre divieti per i familiari del vicesindaco. Secondo il Governo si tratta di principi che vincolano anche le regioni a statuto speciale.
Le questioni preliminari. La Regione aveva chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile perché la delibera del Consiglio dei ministri era stata adottata dopo il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della legge. La Corte ha respinto l’obiezione: il termine riguarda la notifica del ricorso e, quando scade di sabato, slitta al primo giorno feriale utile; la delibera, che deve solo precedere il ricorso, segue lo stesso spostamento. Sono invece inammissibili le censure fondate su parametri costituzionali che la delibera del Governo non conteneva.
Il ragionamento della Corte. La disciplina di chi può candidarsi e di chi non può ricoprire una carica locale attua l’articolo 51 della Costituzione, letto insieme all’articolo 3. Da qui deriva un’esigenza di uniformità su tutto il territorio nazionale, che riguarda anche le regioni a statuto speciale. Il punto di equilibrio fra il diritto di accedere alle cariche pubbliche e il buon funzionamento dell’amministrazione lo fissa il legislatore statale; la Regione non può sostituirvi un bilanciamento proprio, per quanto ragionevole possa apparire.
La Regione aveva difeso le sue scelte richiamando la peculiarità del territorio valdostano: comuni tutti sotto i cinquemila abitanti, salvo il capoluogo, e comunità piccole con legami familiari diffusi. La Corte replica che i comuni fino a cinquemila abitanti sono quasi seimila in Italia, circa il settanta per cento del totale: la sola dimensione demografica non è quindi una specificità locale capace di giustificare una deroga. Non regge nemmeno l’argomento secondo cui la giunta sfuggirebbe a questi limiti perché non è eletta ma nominata dal sindaco: entrare in giunta significa accedere a un ufficio pubblico politico, e vale lo stesso principio di eguaglianza.
Cosa cambia in pratica. Nei comuni valdostani fino a cinquemila abitanti sindaci e vicesindaci possono ricandidarsi senza il tetto dei quattro mandati consecutivi. Gli statuti comunali possono di nuovo prevedere assessori scelti fuori dal consiglio. Per i parenti torna a valere la regola statale, che è più severa di quella regionale annullata: restano esclusi dalla giunta coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini entro il terzo grado del sindaco, mentre nessun divieto colpisce i familiari del vicesindaco.
La Corte chiude con un’osservazione rivolta al legislatore statale. Le esigenze dei territori possono cambiare con tempi diversi da regione a regione. Uniformità, precisa la Corte, non significa identità: spetta però alla legge dello Stato, non alla singola Regione, individuare gli spazi per una disciplina regionale diversa.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/16