Registro tumori Calabria, legge regionale salva (Corte cost. n. 32/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro una legge della Regione Calabria sul registro dei tumori. La norma esaminata e’ l’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2024, che ha inserito l’articolo 3-ter nella legge regionale n. 2 del 2016, istitutiva del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria.
Il caso. La Calabria e’ sottoposta dal 2009 a un piano di rientro dal disavanzo sanitario concordato con lo Stato ed e’ in regime di commissariamento dal 2010. Il commissario ad acta e’ nominato dal Governo e deve attuare gli obiettivi del piano. Nel 2024 il Consiglio regionale ha modificato la legge sul registro tumori. La nuova norma prevede che la Giunta regionale riferisca ogni anno alla commissione consiliare competente sull’attivita’ svolta: la mappatura delle patologie tumorali nel territorio, le criticita’ nella gestione del registro, le proposte di soluzione e, alla lettera b), gli interventi sulla programmazione sanitaria e sulla rimodulazione dell’offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione e di screening basate sui dati raccolti dal registro.
Il dubbio del Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato proprio quella lettera b). Secondo il ricorso la norma consente alla Giunta di intervenire su materie che rientrano nel mandato del commissario, il quale deve occuparsi tra l’altro dell’adesione agli screening oncologici e del riassetto della rete di assistenza territoriale. Ne deriverebbe un’interferenza almeno potenziale con il potere sostitutivo del Governo, in violazione dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Il ricorso ricorda anche che il commissario rendiconta ai tavoli di verifica statali, non alla commissione consiliare regionale.
La regola di partenza. La Corte conferma il principio che applica da anni. La nomina del commissario ad acta e’ esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo e serve a garantire l’unita’ economica e i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie. Fino all’esaurimento dei compiti commissariali le funzioni del commissario devono restare al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, anche quando questi agiscono per legge. Basta una situazione di interferenza soltanto potenziale per violare la Costituzione.
Il ragionamento della Corte. La Corte respinge prima l’eccezione della Regione, che considerava il ricorso troppo generico: pur sintetico, il ricorso chiarisce in modo sufficiente i termini della questione. Nel merito ricostruisce il contesto. Lo Stato ha spinto da tempo verso i registri dei tumori e verso il loro uso per la prevenzione, la cura e la programmazione sanitaria. Sullo stesso tema era intervenuto anche il commissario: il programma operativo 2022-2025 affida al Dipartimento salute, che e’ un’articolazione della Giunta, l’analisi dei dati dei registri per estendere gli screening oncologici, e un decreto commissariale del 2023 ha istituito presso quel Dipartimento la cabina di regia del registro tumori regionale.
Letta in questo quadro, la norma regionale ha una portata ristretta. Obbliga la Giunta a riferire al Consiglio su cio’ che essa stessa ha gia’ fatto in attuazione del programma operativo e dei decreti del commissario, cioe’ sulla gestione dei registri e sulla collaborazione ai programmi di screening. Non attribuisce nuovi poteri e non comporta oneri per il bilancio regionale. Per la Corte non ostacola gli obiettivi del programma operativo: ne costituisce anzi attuazione, nella prospettiva del recupero della leale collaborazione tra Regione e Stato. La Corte osserva anche che dal 2021 il commissario ad acta coincide con il Presidente della Giunta regionale.
Cosa cambia in pratica. La legge calabrese resta in vigore, ma con il significato indicato dalla Corte: la relazione annuale della Giunta riguarda l’attivita’ svolta in attuazione del programma operativo e dei provvedimenti del commissario, non un potere autonomo di programmazione sanitaria. Il registro tumori continua a funzionare come strumento di conoscenza dei dati e di indirizzo delle campagne di prevenzione. Resta fermo il limite generale per le regioni commissariate: gli organi regionali non possono adottare misure che interferiscano con i compiti del commissario, nemmeno in modo indiretto.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/32
Nota della Redazione
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