Referendum cittadinanza e spazi TV: conflitto ammissibile (Corte cost. ord. n. 98/2025)
La decisione. Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. E’ una decisione di passaggio: la Corte non ha stabilito chi ha ragione, ma solo che ci sono le condizioni minime per aprire il giudizio. Il merito non e’ stato deciso.
Il giudizio. Il ricorso e’ stato promosso dal Comitato promotore Referendum cittadinanza contro la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il ricorso e’ stato depositato il 28 maggio 2025. Si contesta la delibera della Commissione del 2 aprile 2025 sulla comunicazione politica, sui messaggi autogestiti e sull’informazione del servizio pubblico radiotelevisivo per la campagna dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.
Cosa lamenta il ricorrente. Il Comitato aveva promosso il referendum sulle norme in materia di cittadinanza, dichiarato ammissibile con la sentenza n. 11 del 2025 e indetto con d.P.R. 31 marzo 2025. Secondo il ricorso, la delibera non gli riconosce alcun ruolo nell’illustrare il contenuto della proposta referendaria e lo colloca nella categoria residuale degli altri soggetti politici. Inoltre non fisserebbe un livello minimo di informazione sui temi del referendum. Il Comitato richiama gli articoli 2, 3, 48 e 75 della Costituzione.
La ragione della decisione. In questa fase la Corte verifica solo i requisiti previsti dall’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87: che il conflitto sia sorto tra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volonta’ del potere cui appartengono e che riguardi la delimitazione di attribuzioni fissate da norme costituzionali. La Corte ha riconosciuto la legittimazione dei promotori della richiesta di referendum e quella della Commissione parlamentare. Ha poi ricordato che gli atti di indirizzo delle Camere verso il servizio pubblico radiotelevisivo servono ad assicurare il pluralismo, e che una limitazione della facolta’ di partecipare ai programmi sui referendum potrebbe, in astratto, ledere le attribuzioni dei comitati promotori. I requisiti sono quindi apparsi presenti a prima vista.
Cosa accade adesso. Il giudizio prosegue. La Corte ha precisato che ogni ulteriore decisione, anche sull’ammissibilita’, resta impregiudicata: nel confronto tra le parti potra’ essere approfondita la legittimazione del Comitato, con riguardo ai tempi della sua costituzione e alla sua composizione. La cancelleria comunica l’ordinanza al Comitato; il ricorrente deve poi notificare il ricorso e l’ordinanza alla Commissione entro trenta giorni e depositarli, con la prova della notifica, entro gli ulteriori trenta giorni previsti dalle norme integrative. Va ricordato che la richiesta di sospendere la delibera era gia’ stata respinta per difetto dei presupposti con l’ordinanza n. 79 del 2025.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/98