Ispettorato del lavoro, indennità 2022: scomputo illegittimo (Corte cost. n. 4/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una parte dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito nella legge 15 dicembre 2023, n. 191. È stata cancellata la regola che imponeva, per il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, di sottrarre dalle somme dovute per l’anno 2022 l’indennità una tantum prevista dall’articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Il caso. Diciassette dipendenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro si sono rivolti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro. Chiedevano lo stesso trattamento economico riconosciuto ai dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il punto riguardava l’indennità di amministrazione, una voce fissa della retribuzione accessoria. Una legge di bilancio del 2019 aveva istituito un fondo per ridurre le differenze tra le indennità di amministrazione dei vari ministeri. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021, che ha ripartito quelle risorse, non ha però indicato il personale dell’Ispettorato nelle tabelle allegate. Gli aumenti, con gli arretrati a partire dal 2020, sono così andati al solo personale di ruolo dei ministeri. Nel corso della causa è intervenuta la legge del 2023, che ha esteso il beneficio anche al personale dell’Ispettorato per gli anni 2020, 2021 e 2022. Per il 2022, però, ha imposto di scomputare l’indennità una tantum già percepita.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di Milano ha ritenuto quello scomputo contrario agli articoli 3 e 39 della Costituzione. Le due somme, secondo il giudice, hanno natura diversa. L’indennità di amministrazione è una voce continuativa della retribuzione. L’indennità una tantum del 2022 era stata invece riconosciuta per premiare un impegno straordinario: il contrasto del lavoro sommerso, la vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l’attuazione delle misure del PNRR. Compensare le due voci avrebbe annullato il vantaggio economico già riconosciuto e avrebbe colpito i soli dipendenti dell’Ispettorato.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha accolto la questione fondata sull’articolo 3 della Costituzione. Ha ricordato che il testo dell’articolo 32-bis del decreto-legge n. 50 del 2022 indica in modo espresso la finalità dell’indennità una tantum: dare riconoscimento a un impegno straordinario, non compensare l’attività ordinaria. Quel maggior carico di lavoro trova riscontro nel decreto-legge n. 146 del 2021, che ha esteso in via generale all’Ispettorato la vigilanza sulla sicurezza sul lavoro e ha autorizzato l’assunzione di 1.024 nuovi ispettori. Dai documenti depositati risulta che i nuovi assunti sono entrati in servizio soprattutto nell’ultimo quadrimestre del 2022. Per la Corte è quindi plausibile che nel solo 2022 il personale già in servizio abbia sopportato un carico temporaneo e straordinario. L’indennità una tantum ha perciò carattere premiale e occasionale e non può essere riassorbita in aumenti retributivi successivi. Sottrarla dagli incrementi dell’indennità di amministrazione è, secondo la Corte, manifestamente irragionevole. Non si tratta neppure di evitare un vantaggio ingiustificato rispetto ai dipendenti ministeriali, perché quell’indennità compensava un impegno richiesto ai soli dipendenti dell’Ispettorato. Lo scomputo, al contrario, avrebbe reso incompleta per il solo 2022 la perequazione dell’indennità di amministrazione, in contraddizione con la finalità di armonizzazione dichiarata dalla stessa legge del 2023.
Cosa cambia in pratica. L’inciso dichiarato illegittimo esce dall’ordinamento. Per l’anno 2022 le somme dovute al personale dell’Ispettorato a titolo di indennità di amministrazione vanno calcolate senza sottrarre l’indennità una tantum già percepita. La causa davanti al Tribunale di Milano prosegue e il giudice deciderà applicando la norma priva dell’inciso annullato. La Corte non ha esaminato gli altri parametri costituzionali indicati dalle parti private, perché non erano stati sollevati dal giudice, e ha dichiarato assorbiti gli ulteriori profili contenuti nell’ordinanza di rimessione, compreso quello relativo all’articolo 39 della Costituzione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/4