Onere fiscale minimo sulle sigarette: decide il legislatore (Corte cost. n. 183/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 39-octies, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cioe’ la norma che stabilisce l’onere fiscale minimo sulle sigarette. La Corte ha riconosciuto che il meccanismo attuale presenta evidenti criticita’, ma ha stabilito che correggerlo spetta in prima battuta al legislatore e non a lei.
La norma. Sulle sigarette gravano un’accisa fissa per quantita’ di prodotto, un’accisa proporzionale al prezzo e l’IVA. La legge prevede in piu’ un prelievo minimo: quando la somma di accisa e IVA su un certo prezzo di vendita risulta inferiore a quella soglia, si paga comunque la soglia. Dal 2019 la soglia non e’ piu’ un importo fisso indicato dalla legge, ma una percentuale applicata alla tassazione calcolata sul prezzo medio ponderato delle sigarette vendute l’anno prima. Quella percentuale e’ cresciuta: 95,22 per cento all’inizio, poi 96,22, quindi 98,10 nel 2023, 98,70 nel 2024 e 98,80 dal 2025.
Il caso. Alcune imprese italiane che vendevano sigarette a prezzo basso hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio le determinazioni annuali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per gli anni 2020, 2021 e 2022. Sostenevano che il prelievo minimo erodesse i loro margini e le costringesse ad alzare i prezzi. Una delle societa’ ha riferito di avere perso vendite e di essere finita in liquidazione volontaria.
Il dubbio del giudice. Il TAR ha ritenuto che la disciplina italiana contrasti con la direttiva europea 2011/64/UE e, di conseguenza, con gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione. Il punto contestato non e’ la scelta di introdurre un prelievo minimo, che la direttiva consente, ma il modo in cui e’ calcolato. Legare la soglia al prezzo medio del mercato, in un settore dominato da poche grandi imprese, significa lasciare che siano quelle imprese a determinare di fatto la tassazione minima dei concorrenti piu’ piccoli. Il giudice ha precisato di non poter disapplicare da solo la norma, perche’ su questo punto la direttiva lascia agli Stati la scelta. Una questione simile, sollevata dallo stesso TAR, era stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 220 del 2023 per una ricostruzione incompleta delle regole europee; questa volta la Corte ha ritenuto colmata quella lacuna.
Il ragionamento della Corte. Nel merito la Corte riconosce le criticita’ segnalate. Il meccanismo comprime in modo eccessivo e non necessario la liberta’ di formazione dei prezzi che la direttiva riconosce ai produttori. In un mercato oligopolistico non si puo’ escludere che la soglia minima finisca per essere condizionata dagli aumenti decisi dalle multinazionali della fascia alta. I produttori di fascia bassa sono gravati tutti dallo stesso importo minimo e devono alzare i prezzi per salvaguardare i ricavi; il prezzo medio sale ancora e con esso la soglia, in un effetto circolare che si autoalimenta. La direttiva ammette il prelievo minimo per proteggere la salute, evitando che prezzi troppo bassi favoriscano il consumo, soprattutto tra i giovani. L’effetto prodotto dal sistema italiano, per la Corte, e’ sproporzionato rispetto a quello scopo e sbilancia la tutela della concorrenza.
Perche’ la questione e’ comunque inammissibile. La Corte non puo’ riscrivere la regola. Le soluzioni possibili sono molte e riflettono scelte di sistema diverse: tornare a fissare l’onere minimo in un importo numerico stabilito dalla legge, eliminando l’automatismo, oppure ridurre in modo significativo la percentuale. Serve un intervento normativo di sistema, che rientra nella discrezionalita’ del legislatore. La Corte segnala che il disegno di legge di bilancio per il 2026 si e’ gia’ orientato verso il ritorno a un importo numerico.
Cosa cambia in pratica. Le disposizioni sull’onere fiscale minimo restano in vigore: la Corte non le ha annullate. Per chi acquista sigarette non cambia nulla per effetto di questa decisione. Per il Parlamento la sentenza fissa un punto: la determinazione dell’onere minimo deve rispettare la proporzionalita’ e contemperare tutela della salute e concorrenza. Finche’ il legislatore non interviene, il problema resta aperto.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/183
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.