Punito in carcere e poi processato per lo stesso fatto (Corte cost. n. 118/2026)
Con la sentenza n. 118 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 649 del codice di procedura penale e sull’articolo 635, secondo comma, numero 1), del codice penale. Il detenuto che ha già subito in via definitiva una sanzione disciplinare può quindi essere processato e condannato anche in sede penale per gli stessi fatti.
Il caso. Nel settembre 2021 una persona detenuta aveva dato fuoco a propri indumenti, danneggiato un televisore, rotto un tavolo e una plafoniera e minacciato agenti della polizia penitenziaria. L’amministrazione penitenziaria le aveva applicato in via definitiva la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune per otto giorni. Per gli stessi fatti è poi iniziato un processo penale per danneggiamento davanti al Tribunale di Firenze.
Il dubbio del giudice. Il tribunale ha sollevato due questioni. Con la prima ha sostenuto che l’esclusione dalle attività in comune sia in realtà una pena, e che quindi il processo penale successivo violi il divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto, il cosiddetto ne bis in idem, garantito dagli articoli 24 e 111 della Costituzione e dall’articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Con la seconda, subordinata, ha chiesto di poter scendere sotto la pena minima prevista per il danneggiamento, tenendo conto della sanzione già scontata.
La risposta della Corte. Il divieto di doppio giudizio non riguarda solo i processi penali in senso formale: vale anche per i procedimenti che, pur seguendo regole diverse, hanno sostanza punitiva. Per stabilirlo si guarda a come la misura è qualificata dal diritto nazionale, alla natura dell’illecito e alla severità della sanzione. Su questa base la Corte ha ricordato che, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, le sanzioni disciplinari ai detenuti sono punitive solo se allungano la durata della pena, non quando rendono più gravose le modalità di esecuzione.
Perché non è una pena. Nel nostro ordinamento la misura è qualificata come sanzione disciplinare. Il paragone con l’isolamento diurno dell’articolo 72 del codice penale non regge: quello è deciso dal giudice della condanna e può durare fino a tre anni, mentre l’esclusione dalle attività in comune è applicata dall’amministrazione durante l’esecuzione e dura al massimo quindici giorni. La Corte ha riconosciuto che l’illecito disciplinare somiglia per struttura a quello penale, ma ne ha rilevato la diversa funzione: le regole disciplinari proteggono la sicurezza e la convivenza dentro il carcere, con risposte rapide che raffreddano le tensioni, mentre la pena tutela interessi generali della collettività o di vittime determinate.
La severità della misura. La Corte non ha negato che la sanzione sia afflittiva, ma ne ha sottolineato i limiti: non si applica a chi non è in condizione di sopportarla, richiede controllo medico costante e non isola del tutto, perché restano i colloqui con familiari e difensore, le telefonate e la corrispondenza. Il giudice aveva anche osservato che una sanzione disciplinare può pesare sui permessi premio e sulla liberazione anticipata; la Corte ha risposto che l’effetto è indiretto ed eventuale, perché il magistrato di sorveglianza valuta l’intero percorso del condannato, senza automatismi.
La pena sotto il minimo. Anche la seconda questione è stata respinta. Poiché la sanzione disciplinare non è una pena per il reato, non può essere considerata né una sua anticipazione né un periodo già sofferto da detrarre, come per la custodia cautelare. Il giudice può comunque tenere conto del comportamento successivo del condannato restando dentro la cornice di pena prevista. Un profilo riferito all’articolo 13 della Costituzione è stato dichiarato inammissibile perché il tribunale non lo aveva argomentato.
Cosa cambia in pratica. Nulla rispetto all’orientamento già prevalente nella giurisprudenza di legittimità: punizione disciplinare e processo penale restano due binari separati e possono sommarsi. La Corte non ha però affermato che qualsiasi sanzione disciplinare sia estranea alla materia penale: la conclusione riguarda quelle oggi previste dall’ordinamento penitenziario, che non allungano la pena stabilita nella sentenza di condanna.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/118