Morte di migranti in mare: la pena da 20 anni resta (Corte cost. n. 120/2026)
Con la sentenza n. 120 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 12-bis, commi 1 e 3, del testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Resta quindi la pena da venti a trenta anni di reclusione per chi procura l’ingresso illegale di stranieri con modalità pericolose e provoca, come conseguenza non voluta, la morte di più persone.
La norma. L’articolo 12-bis è stato introdotto nel 2023 dal decreto-legge n. 20, convertito nella legge n. 50. Punisce chi compie atti diretti a procurare l’ingresso illegale di stranieri esponendoli a pericolo per la vita o l’incolumità, oppure sottoponendoli a trattamento inumano o degradante, quando ne derivano morte o lesioni gravi. Quei fatti erano già reato anche prima: la novità è l’aumento della pena.
Il caso. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa doveva giudicare due imputati. Secondo l’accusa avevano trasportato 34 stranieri privi di titolo di ingresso su una piccola imbarcazione in vetroresina, partita dalla Libia e inadeguata al viaggio per fragilità, sovraccarico e mancanza di strumenti di segnalazione. Nello scontro con una motovedetta della Capitaneria di porto intervenuta per soccorso la barca era affondata: tre persone erano morte e dieci ferite.
Il dubbio del giudice. Un minimo di venti anni, secondo il giudice, impedisce di adeguare la pena alla reale gravità del fatto. Nella stessa norma rientrano sia i trafficanti organizzati sia i cosiddetti migranti-scafisti, cioè migranti che si limitano a condurre il mezzo e sono a loro volta vittime del sistema. Il giudice contestava anche il divieto di ridurre la pena bilanciando le circostanze e l’assenza di un’attenuante per i fatti di lieve entità.
La risposta sulla proporzionalità. La scelta della pena spetta al legislatore e la Corte può intervenire solo se è arbitraria o manifestamente irragionevole. Qui non lo è. La norma non copre una gamma indistinta di condotte: richiede modalità di trasporto che espongono le persone a pericolo di vita o a trattamenti inumani, volute da chi agisce, e richiede la morte di più persone. Il reato, ha osservato la Corte, non protegge solo l’ordinata gestione dei flussi migratori, ma anche e soprattutto la vita e la dignità delle persone trasportate.
I confronti con altri reati. Nessun termine di paragone ha convinto la Corte. Prevedere un reato speciale più severo di quelli esistenti rientra nella discrezionalità del legislatore. Quanto all’omicidio volontario, punito da ventuno a ventiquattro anni, il paragone è sbagliato: qui il minimo di venti anni riguarda la morte di più persone, e il confronto andrebbe fatto con l’omicidio volontario plurimo.
Il punto sui migranti-scafisti. La Corte ha riconosciuto che spesso il migrante irregolare, estraneo all’organizzazione criminale, viene incaricato in modo occasionale di condurre il mezzo, talvolta sotto violenza o minaccia. Per evitare pene sproporzionate in questi casi ha indicato al giudice gli strumenti già disponibili: accertare con rigore il nesso causale e la colpa; valutare lo stato di necessità previsto dall’articolo 54 del codice penale, tenendo conto che nel dubbio si assolve; applicare le attenuanti dell’articolo 114 del codice penale, cioè il contributo di minima importanza e l’essere stati determinati al reato da altri. Sono attenuanti che la legge lascia bilanciabili con le aggravanti.
Le questioni non decise. Il divieto di bilanciamento e l’assenza dell’attenuante di lieve entità non sono stati giudicati nel merito. La Corte li ha dichiarati inammissibili perché il giudice non aveva indicato quali attenuanti fossero applicabili nel processo, né perché quel fatto dovesse considerarsi lieve.
Cosa cambia in pratica. Sul piano della pena, nulla: chi è accusato di questo reato continua a rispondere nella cornice da venti a trenta anni. Cambia il quadro interpretativo. La Corte non ha affermato che quella pena sia adeguata per ogni imputato, ma che la norma non è incostituzionale e che la proporzione va cercata nel processo, con scriminanti e attenuanti. Per la difesa il passaggio decisivo diventa dimostrare l’estraneità all’organizzazione, la costrizione subita e la marginalità del ruolo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/120