Pedagogisti stranieri: non serve la condizione di reciprocità (Corte cost. n. 119/2026)
Con la sentenza n. 119 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55, nella parte in cui chiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, titolare di un titolo che lo abilita a lavorare, anche la condizione di reciprocità per iscriversi all’albo dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici. La legge del 2024 ha trasformato queste due attività in professioni con albo e ordine: senza iscrizione non si possono più esercitare.
Il caso. Davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, un sindacato e alcune associazioni hanno promosso un’azione civile contro la discriminazione nei confronti del Ministero della giustizia. I moduli predisposti dai commissari incaricati di formare i primi albi chiedono infatti ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea di autocertificare la condizione di reciprocità, cioè il fatto che nel loro Paese di origine sia riconosciuta agli italiani una possibilità corrispondente. Fino alla legge del 2024 per esercitare queste professioni bastava il titolo di studio, senza alcun requisito legato alla cittadinanza.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha ritenuto di non poter leggere la norma in modo diverso, né di poterla disapplicare, e ha rimesso la questione alla Corte. Secondo il giudice la reciprocità è un requisito estraneo alla formazione, alla professionalità e alla deontologia richieste per queste professioni, e crea una disparità di trattamento sia rispetto ai cittadini italiani ed europei, sia rispetto agli educatori che operano nel settore socio-sanitario, ai quali quella condizione non viene chiesta. Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto sostenendo che le questioni fossero premature e comunque infondate. La Corte ha respinto entrambe le obiezioni preliminari, perché la norma ha già avuto attuazione nei moduli di domanda.
Il ragionamento della Corte. Il diritto al lavoro è un diritto fondamentale. Il legislatore può porre limiti e condizioni al suo esercizio, ma la misura deve essere proporzionata, cioè idonea allo scopo e con il minor sacrificio possibile della libertà individuale. Lo straniero regolarmente soggiornante, munito di un titolo che gli consente di lavorare, si trova in una posizione equiparabile a quella del cittadino italiano ed europeo. La Corte precisa che la reciprocità non è illegittima in sé, purché sia ragionevole. In questo caso, però, né i lavori preparatori né il dibattito parlamentare chiariscono quale finalità pubblica la giustifichi. L’obiettivo indicato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, cioè tutelare i professionisti italiani all’estero, è legittimo ma viene perseguito con uno strumento non del tutto idoneo: si tratta di professioni recenti, regolate in modo disomogeneo nei vari Paesi, dove attività equivalenti possono avere nomi e titoli abilitanti diversi. La condizione risulta inoltre sproporzionata, perché impedisce di lavorare a chi possiede tutti i requisiti professionali per ragioni che con quei requisiti non hanno nulla a che vedere, e perché scarica sul singolo, con la responsabilità penale legata all’autocertificazione, l’onere di attestare il contenuto delle regole di un altro Stato.
Cosa cambia in pratica. Chi soggiorna regolarmente in Italia con un titolo che lo abilita al lavoro può chiedere l’iscrizione ai due albi senza dover dimostrare la condizione di reciprocità. Restano gli altri requisiti previsti dalla stessa norma: assenza di condanne definitive per delitti che comportano l’interdizione dalla professione, abilitazione all’esercizio e residenza in Italia. La decisione riguarda anche chi svolge già queste attività nella fase transitoria e che, altrimenti, avrebbe dovuto interromperle una volta entrato a regime il nuovo sistema. Il termine per presentare la domanda di iscrizione agli albi è stato prorogato al 31 marzo 2027.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/119