Ricorso straordinario al Presidente: resta escluso a Bolzano (Corte cost. n. 150/2026)
La decisione. Con la sentenza n. 150 del 2026 la Corte costituzionale ha lasciato in vigore la regola che vieta il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa. La regola si trova nell’articolo 7, terzo comma, del d.P.R. n. 426 del 1984. Alcune censure sono state dichiarate non fondate, altre inammissibili.
Che cos’è il ricorso straordinario. È un rimedio alternativo al ricorso davanti al giudice amministrativo. Si propone contro atti amministrativi definitivi e solo per motivi di legittimità. Il termine è di centoventi giorni. Il ricorso viene trasmesso al Consiglio di Stato, che esprime un parere vincolante, e la decisione è adottata con decreto conforme a quel parere. Secondo il giudice che ha sollevato la questione, i vantaggi pratici sono il termine più lungo e la possibilità di presentarlo personalmente, senza avvocato.
Il caso. Un proprietario ha impugnato con ricorso straordinario il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Badia per il risanamento energetico e l’ampliamento di una casa a schiera confinante con la sua. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha eccepito che quel ricorso non era ammesso, perché la controversia rientra nelle materie della sezione autonoma di Bolzano. Il Consiglio di Stato, chiamato a dare il parere, ha ritenuto di non poter interpretare diversamente la norma e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.
Il dubbio del giudice. Per il Consiglio di Stato la norma esorbiterebbe da quanto lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige affida alle norme di attuazione, cioè l’ordinamento del tribunale amministrativo. Creerebbe poi una disparità di trattamento, perché solo in quel territorio si perde un rimedio disponibile nel resto d’Italia, e comprimerebbe il diritto di agire. Infine sottrarrebbe al Capo dello Stato una funzione in una porzione del territorio nazionale.
La risposta sulle prime censure. La Corte ha dichiarato non fondata la questione sullo statuto speciale. Le norme di attuazione possono anche integrare le norme statutarie, e il divieto rientra tra le misure che attuano la tutela delle minoranze linguistiche: serve a garantire che le controversie relative al territorio della Provincia autonoma di Bolzano siano decise da un giudice a composizione paritetica, formato in parti uguali da magistrati del gruppo linguistico italiano e tedesco. Non fondate anche le censure sul ruolo del Presidente della Repubblica: decidere i ricorsi straordinari non rientra tra i poteri che la Costituzione gli attribuisce.
Eguaglianza e diritto di difesa. Sui profili più delicati la Corte ha riconosciuto che il divieto è in tensione con il principio di eguaglianza. Ha però osservato che non intacca la soglia minima del diritto di difesa, perché resta sempre aperta la via del giudice, e che serve a proteggere le minoranze linguistiche. Cancellare la norma avrebbe eliminato la disparità, ma avrebbe fatto venir meno la certezza che quelle controversie siano decise in primo grado da un collegio paritetico. Non è bastata la facoltà delle parti di opporsi al ricorso straordinario per spostare la causa davanti al giudice: la tutela delle minoranze finirebbe per dipendere da scelte individuali.
Perché la Corte non è intervenuta. La Corte ha affermato che occorre un bilanciamento diverso da quello attuale, oggi troppo sbilanciato a scapito dei principi di eguaglianza e ragionevolezza. Le soluzioni possibili sono però più di una: la presenza nel collegio di un consigliere di Stato appartenente ai gruppi linguistici di minoranza, una composizione paritetica simile a quella della sezione di Bolzano, oppure un ricorso straordinario apposito sul modello siciliano. La scelta tra queste opzioni spetta al legislatore. Per questo le questioni sono state dichiarate inammissibili.
Cosa cambia in pratica. Per ora nulla. Chi vuole contestare un atto che rientra nelle competenze della sezione autonoma di Bolzano non può usare il ricorso straordinario e deve rivolgersi al tribunale amministrativo. La sentenza segnala però al legislatore che la disciplina attuale presenta criticità e andrebbe rivista.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/150