Abuso d’ufficio abolito: nessun obbligo di reintrodurlo (Corte cost. ord. n. 117/2026)
Con l’ordinanza n. 117 del 2026 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate contro la norma che ha cancellato il reato di abuso d’ufficio, cioè l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato l’articolo 323 del codice penale. Le questioni sono state dichiarate in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate.
Il caso. Quattro processi penali erano in corso davanti al Tribunale di Campobasso, al Tribunale di Torino e al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa. Riguardavano un sindaco che non si era astenuto da una selezione pubblica alla quale partecipava il figlio, oltre alla nomina diretta di una dirigente priva dell’esperienza richiesta; un altro sindaco accusato di provvedimenti ritorsivi contro responsabili amministrativi che avevano segnalato violazioni; l’aggiudicazione illegittima di un servizio a un’impresa che aveva presentato l’offerta fuori termine; la formazione di false concessioni per cappelle cimiteriali senza gara pubblica. Dopo l’abrogazione, quelle condotte non sono più punite come reato.
Il dubbio dei giudici. I quattro giudici hanno chiesto alla Corte di dichiarare illegittima l’abrogazione. L’argomento principale era questo: l’Italia ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003, il cui articolo 19 riguarda proprio l’abuso di funzioni. Da quella Convenzione deriverebbe un divieto di tornare indietro, cioè di eliminare un reato già previsto. Cancellandolo, la legge del 2024 violerebbe gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, che impongono il rispetto degli obblighi internazionali. I giudici hanno richiamato anche l’articolo 97 della Costituzione, sull’imparzialità e sul buon andamento della pubblica amministrazione. Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Le questioni dichiarate inammissibili. La Corte ha esaminato per prime le obiezioni di ammissibilità. Sull’articolo 97 le ordinanze non spiegavano in alcun modo quale danno derivasse al buon andamento e all’imparzialità dall’abrogazione: mancando la motivazione, la questione non poteva essere esaminata nel merito. Anche il richiamo all’articolo 11 è stato ritenuto fuori bersaglio, perché quella norma rileva per gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, non per i trattati internazionali come la Convenzione ONU.
Il ragionamento sulla Convenzione. Sul punto centrale la Corte ha risposto leggendo il testo del trattato. L’articolo 19 non impone di punire l’abuso di funzioni: è una previsione che lascia agli Stati il solo obbligo procedurale di considerare l’introduzione del reato, valutandone vantaggi e svantaggi. Se non esiste un obbligo di introdurre l’incriminazione, ha osservato la Corte, non ne esiste nemmeno uno di mantenerla: nulla nel testo o nella ratio dell’articolo 19 impedisce allo Stato di tornare sui propri passi. La scelta resta affidata alla discrezionalità del legislatore. Lo stesso vale per l’articolo 7, paragrafo 4, che obbliga gli Stati a adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse, ma non contiene alcun divieto di regressione sul piano penale, e per l’articolo 65, che è una clausola generale di attuazione e non aggiunge obblighi ulteriori. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 95 del 2025, che aveva già dichiarato non fondate questioni analoghe.
Cosa cambia in pratica. Per il cittadino non cambia nulla rispetto alla situazione attuale: il reato di abuso d’ufficio resta abolito e i processi ancora aperti per quelle condotte non possono chiudersi con una condanna penale. Il senso della decisione va però letto con precisione. La Corte non ha affermato che abolire il reato sia stata una scelta buona o opportuna. Ha detto qualcosa di più limitato: nessun obbligo internazionale imponeva all’Italia di conservarlo, e quindi la decisione rientra nello spazio riservato al Parlamento. Tra le ragioni della riforma la Corte ha ricordato lo squilibrio tra il numero elevato di procedimenti avviati e quello ridotto delle condanne, il rischio della cosiddetta burocrazia difensiva e la presenza di una disciplina non penale già idonea a prevenire le cattive prassi amministrative.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/117