Contratti a termine: ammesso il referendum sulla causale (Corte cost. n. 14/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare che punta ad abrogare alcune parti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e precisamente i frammenti degli articoli 19 e 21 che oggi consentono di stipulare, prorogare e rinnovare il contratto di lavoro a termine senza indicare una ragione. La Corte non ha giudicato se quelle regole siano giuste o sbagliate: ha solo verificato che il quesito possa essere sottoposto agli elettori.
La richiesta. Il referendum e’ stato chiesto da cinquecentomila elettori, rappresentati da quattro promotori. Il quesito e’ intitolato “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”. L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024, aveva gia’ dichiarato la richiesta conforme alla legge. La Corte costituzionale ha deciso il 20 gennaio 2025 e ha depositato la sentenza il 7 febbraio 2025.
Le regole in discussione. Oggi il contratto a termine puo’ durare fino a dodici mesi senza che il datore debba indicare alcuna causa. Oltre i dodici mesi, e fino a un massimo di ventiquattro, serve invece una giustificazione: la sostituzione di un altro lavoratore, un caso previsto dai contratti collettivi delle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative, oppure esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate direttamente dalle parti del contratto. Lo stesso schema vale per proroghe e rinnovi, liberi nel primo anno e vincolati dopo. Il quesito vuole cancellare proprio le parole che creano questa fascia iniziale senza causale.
Il problema che la Corte doveva risolvere. La Corte non decide se il referendum sia opportuno. Deve controllare due cose. La prima e’ che la materia non rientri tra quelle che l’articolo 75 della Costituzione sottrae al referendum, cioe’ leggi tributarie e di bilancio, amnistia e indulto, autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La seconda e’ che il quesito sia chiaro, omogeneo, univoco e sorretto da una logica unitaria, perche’ l’elettore deve poter dare una risposta consapevole. Un referendum non puo’ trasformarsi in un plebiscito o in un voto di fiducia su un indirizzo politico complessivo.
Il ragionamento della Corte. Le norme sul contratto a termine non appartengono alle materie escluse dall’articolo 75. Le disposizioni colpite dal quesito, osserva la Corte, rispondono tutte alla stessa logica: agevolare il lavoro temporaneo riducendo l’obbligo di giustificazione. Chi vota si trova quindi davanti a un’alternativa secca, tra il ritorno a vincoli piu’ stretti e il mantenimento delle regole attuali. La Corte affronta poi l’obiezione piu’ delicata, quella sul cosiddetto ritaglio, cioe’ sull’abrogazione di singole parole all’interno di un testo. Chiarisce che il ritaglio non e’ vietato di per se’: lo diventa quando la manipolazione del testo fa nascere una disciplina del tutto diversa ed estranea al contesto normativo. In questo caso non accade. Il quesito si limita a togliere un contenuto normativo e lascia riespandere le regole rimaste, quelle che richiedono una causale. Il risultato riporterebbe la materia verso il principio, costante nel nostro ordinamento, per cui il contratto a tempo indeterminato e’ la forma comune del rapporto di lavoro e il termine e’ l’eccezione.
Cosa cambia in pratica. Oggi non cambia nulla: le regole sui contratti a termine restano quelle attuali. La sentenza apre soltanto la strada alla consultazione popolare. Se il referendum si svolge e l’abrogazione viene approvata, secondo quanto la stessa Corte descrive l’obbligo di indicare una causa si estenderebbe anche ai contratti sotto i dodici mesi. In quel caso ogni contratto a termine, anche breve, dovrebbe appoggiarsi a una ragione prevista dalla legge o dai contratti collettivi, e verrebbe meno la possibilita’ per datore e lavoratore di individuare da soli le esigenze che giustificano il termine. La stessa regola varrebbe per proroghe e rinnovi.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/14