Licenziamenti nelle piccole imprese: referendum ammissibile (Corte cost. n. 13/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum abrogativo sull’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nel testo sostituito dall’articolo 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108. Il quesito punta a cancellare il tetto massimo dell’indennita’ che spetta al lavoratore licenziato in modo illegittimo da un datore di lavoro di piccole dimensioni.
La norma in discussione. L’articolo 8 stabilisce che, quando il licenziamento e’ illegittimo e il datore di lavoro non raggiunge le soglie di dipendenti indicate dall’articolo 18, ottavo comma, dello statuto dei lavoratori, il giudice condanni al pagamento di un’indennita’. Oggi questa indennita’ e’ compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il massimo puo’ salire fino a 10 mensilita’ per chi ha oltre dieci anni di anzianita’ e fino a 14 mensilita’ per chi ne ha oltre venti, se il datore di lavoro occupa piu’ di quindici dipendenti. La Corte precisa che questa disciplina si applica ormai solo ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del contratto a tutele crescenti.
Il caso. Il referendum e’ stato chiesto da oltre cinquecentomila elettori. I promotori hanno depositato 875.844 firme su moduli cartacei e 99.099 firme raccolte in forma digitale. L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024 ha dichiarato la richiesta conforme alla legge, con la denominazione sintetica «Piccole imprese-Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale». Gli atti sono poi passati alla Corte costituzionale, che deve controllare se il quesito puo’ essere sottoposto al voto.
Il punto sollevato. I promotori hanno sostenuto che un tetto rigido, staccato dal danno realmente subito, non ha un effetto sufficientemente dissuasivo verso il datore di lavoro. Hanno richiamato l’articolo 24 della Carta sociale europea e alcune decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali. La Corte, pero’, non doveva stabilire se quel tetto sia giusto o sbagliato. Doveva solo verificare se il quesito rispetta i limiti previsti per il referendum abrogativo.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha escluso che il quesito tocchi le materie sottratte al referendum dall’articolo 75, secondo comma, della Costituzione e ha escluso che si tratti di una disposizione a contenuto costituzionalmente obbligato. Ha poi ritenuto il quesito chiaro, univoco e omogeneo. L’abrogazione riguarda le sole parole che fissano il tetto massimo: non stravolge la struttura originaria della norma e non introduce una regola nuova ed estranea al contesto. In caso di esito positivo del voto resterebbe la soglia minima di 2,5 mensilita’ e resterebbero i criteri gia’ indicati dallo stesso articolo 8, cioe’ numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’impresa, anzianita’ di servizio, comportamento e condizioni delle parti. La differenza sarebbe che il giudice, nel quantificare l’indennita’, non incontrerebbe piu’ un limite massimo. L’elettore, conclude la Corte, si trova davanti a un’alternativa chiara: mantenere la disciplina attuale oppure eliminare solo quel tetto.
Cosa cambia in pratica. Per ora non cambia nulla. La pronuncia non abroga la norma e non dice se il tetto sia legittimo o illegittimo: apre soltanto la strada alla consultazione popolare. Se il referendum si svolgesse e l’abrogazione fosse approvata, i lavoratori interessati, cioe’ quelli assunti prima del 7 marzo 2015 da imprese sotto la soglia dimensionale, potrebbero ottenere un’indennita’ stabilita dal giudice senza il limite delle 6 mensilita’ e delle relative maggiorazioni. Dagli atti richiamati nella pronuncia risulta che un referendum su questa stessa norma si era gia’ svolto nel 2003, ma alla votazione non aveva partecipato la maggioranza degli aventi diritto.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/13