Terzi e sequestro di prevenzione: intervento inammissibile (Corte cost. ord. n. 113/2026)
Con l’ordinanza n. 113 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di tre persone che chiedevano di partecipare a un giudizio di legittimità costituzionale. La Corte non ha deciso la questione di fondo: si è limitata a stabilire chi può stare in quel giudizio.
Il giudizio in cui si inserisce. Le sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno sollevato d’ufficio questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento che nega la revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione. Il caso nasce dal ricorso contro un provvedimento della Corte d’appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di un terzo diretta a ottenere la revoca parziale del sequestro su un’unità immobiliare e sui beni in essa contenuti. Secondo il giudice rimettente, l’impossibilità di impugnare il rigetto crea una disparità di trattamento tra il terzo interessato e il pubblico ministero e lascia la parte privata priva di un rimedio idoneo.
Chi ha chiesto di intervenire. Il 9 giugno 2026 tre eredi legittimi hanno depositato un atto di costituzione. Lamentavano che un compendio patrimoniale del loro dante causa fosse stato attinto dal sequestro, di essere rimasti estranei al contraddittorio e di trovarsi nella stessa posizione sostanziale e processuale del ricorrente.
Perché l’intervento è stato respinto. La Corte osserva che quelle persone non sono parti del giudizio davanti alla Corte di cassazione da cui nasce la questione. Il loro atto è stato quindi riqualificato come richiesta di intervento di terzi e valutato in base al nuovo testo dell’articolo 4 delle Norme integrative, in vigore dall’8 maggio 2026. Il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione risultava rispettato, ma mancava l’interesse qualificato. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l’interesse deve riguardare il rapporto oggetto del giudizio a quo e l’eventuale accoglimento deve incidere in modo diretto e immediato sulla posizione di chi interviene. Qui i diritti in discussione riguardano beni diversi da quelli rivendicati dagli intervenienti, che sono coinvolti in un altro procedimento, tuttora pendente in Cassazione. Avere interessi analoghi, o essere parte di un giudizio analogo ma distinto, non basta, anche se la decisione potrà comunque influire. Non è stata dimostrata neppure la condizione alternativa: aver formulato, entro la data di pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, un’eccezione di illegittimità costituzionale sulla stessa disposizione censurata.
Che cosa resta aperto. La questione sull’articolo 27 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non è stata decisa e dovrà essere esaminata a parte. Per chi si trova in una posizione simile, l’indicazione pratica è che l’esistenza di un procedimento parallelo non apre l’accesso al giudizio costituzionale altrui: la tutela va cercata nel proprio processo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/113