Ritenute previdenziali non versate: sanzione legittima (Corte cost. n. 103/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata sull’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, nel testo modificato nel 2023. E’ la norma che punisce il datore di lavoro che non versa le ritenute previdenziali e assistenziali trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti. La norma resta quindi in vigore cosi’ com’e’.
La norma in discussione. Il datore di lavoro trattiene sulla busta paga i contributi a carico del lavoratore e deve versarli all’ente previdenziale. Se non lo fa, la legge distingue in base all’importo. Sopra i 10.000 euro all’anno il fatto e’ reato, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro. Fino a 10.000 euro all’anno si applica invece una sanzione amministrativa. Dal 2016 al 2023 questa sanzione andava da 10.000 a 50.000 euro. Nel 2023 il legislatore l’ha riscritta: oggi va da una volta e mezza a quattro volte l’importo non versato.
Il caso. L’Istituto nazionale della previdenza sociale aveva accertato ritenute non versate negli anni dal 2013 al 2015 e aveva emesso ordinanze-ingiunzioni per un totale di 73.000 euro. Il destinatario si era opposto davanti al Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro. Un secondo giudizio, sempre a Brescia, riguardava una posizione analoga. Il Tribunale ha sospeso entrambe le cause e ha rimesso la questione alla Corte. Le due cause sono state riunite e decise insieme.
Il dubbio del giudice. Secondo il Tribunale la sanzione sarebbe sproporzionata e contraria all’articolo 3 della Costituzione, che impone leggi ragionevoli. Il punto era il minimo: una volta e mezza l’importo non versato si applica sempre, senza poter scendere in base alle condizioni personali di chi ha commesso la violazione. Chi omette somme alte, invece, riceve una sanzione vicina al massimo che il giudice puo’ graduare. Il Tribunale osservava anche che l’omissione puo’ dipendere da difficolta’ economiche non sempre governabili. Infine notava un paradosso: chi supera la soglia di 10.000 euro commette reato, ma se la pena detentiva viene convertita in denaro puo’ pagare meno di chi resta sotto la soglia.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ricordato che il legislatore ha ampia liberta’ nel fissare le sanzioni, con il limite della proporzione: la sanzione non deve essere manifestamente scollegata dalla gravita’ del fatto. Qui il collegamento c’e’. Le somme trattenute fanno gia’ parte della retribuzione del lavoratore e servono a finanziare prestazioni essenziali. Chi non le versa dispone di denaro altrui. La condotta ha quindi un disvalore particolare e il minimo previsto e’ commisurato al valore del bene protetto.
Gli altri argomenti respinti. Che una violazione di importo modesto sia punita con il minimo, ha osservato la Corte, e’ normale in ogni sanzione costruita su una forbice tra minimo e massimo. Quanto alle difficolta’ economiche o alle cause esterne, la Corte ha chiarito che, se esistono, non servono ad abbassare la sanzione ma possono escludere del tutto la responsabilita’ per mancanza di colpa, in base all’articolo 3 della legge n. 689 del 1981. Il confronto con il reato, infine, e’ stato giudicato improprio: la responsabilita’ penale comporta indagini, processo, multa, pene accessorie, obbligo di risarcire il danno e limiti alla capacita’ di contrattare. Inoltre la conversione della pena detentiva in denaro non e’ automatica, ma dipende da una valutazione del giudice.
Cosa cambia. Nulla cambia rispetto a oggi. Chi non versa le ritenute previdenziali per un importo fino a 10.000 euro annui resta esposto a una sanzione che parte da una volta e mezza la somma omessa e arriva a quattro volte. La difficolta’ economica, da sola, non consente di scendere sotto il minimo. Puo’ pero’ rilevare in un altro modo: se manca la colpa, la responsabilita’ non sorge. Restano applicabili i criteri di graduazione tra minimo e massimo previsti dalla legge n. 689 del 1981.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/103
Nota della Redazione
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