Notifica del ricorso tardiva per inapplicabilità della sospensione feriale nel rito lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13608 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neanche nel giudizio di cassazione. Ne consegue che il termine semestrale di impugnazione previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., come sostituito dalla legge n. 69/2009, decorre senza interruzione dal deposito della sentenza di appello. Il ricorso notificato oltre tale scadenza è inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Con sentenza dell’8 agosto 2018 la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Agrigento, aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente con il Comune, condannando l’ente al pagamento di una somma pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, affidandolo a due motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria. La Corte si è preliminarmente soffermata sulla tempestività dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2014, dunque dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2009, che ha sostituito il termine annuale di impugnazione con quello semestrale dalla pubblicazione della sentenza. Trovava quindi applicazione il termine semestrale, secondo un indirizzo già consolidato richiamato dalla Corte.
La sentenza d’appello era stata pubblicata l’8 agosto 2018. Il termine per impugnare scadeva pertanto l’8 febbraio 2019. La Corte esclude che in tale arco temporale operi la sospensione feriale di cui alla legge n. 742/1969, art. 1, nella versione ratione temporis applicabile, come modificata dall’art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014.
Il principio è ribadito con chiarezza: la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neanche nel giudizio di legittimità. La Corte richiama sul punto una serie di precedenti conformi, tra cui Cass. n. 5015 del 2002, Cass. n. 20732 del 2004 e Sezioni Unite n. 749 del 2007.
Nel caso concreto la notifica del ricorso era avvenuta il 26 febbraio 2019, quindi oltre la scadenza dell’8 febbraio 2019. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La regolamentazione delle spese ha seguito la soccombenza, con liquidazione in euro 200,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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