Pc e wi-fi nei locali: cade il divieto sul gioco online (Corte cost. n. 104/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito nella legge n. 189 del 2012. Era la norma che vietava a qualsiasi pubblico esercizio di mettere a disposizione dei clienti apparecchiature che, tramite connessione telematica, permettessero di giocare su piattaforme di gioco online. Insieme al divieto e’ caduta anche la sanzione fissa di ventimila euro prevista per chi lo violava.
La norma cancellata. Il divieto era stato inserito tra le misure di prevenzione contro la ludopatia. Riguardava tutti i pubblici esercizi: sale bingo, agenzie di scommesse, sale giochi, sale da biliardo, circoli privati, ma anche qualsiasi altro esercizio commerciale aperto al pubblico, compresi gli internet point. E riguardava tutte le apparecchiature: non solo i totem, cioe’ i dispositivi destinati solo al gioco online, ma anche personal computer, tablet e apparecchi simili con navigazione libera. Bastava metterli a disposizione. Non contava se il cliente giocasse davvero, ne’ se la piattaforma raggiunta fosse legale o abusiva.
Il caso. I tre giudizi nascono da opposizioni contro sanzioni amministrative. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva contestato ad alcuni titolari di pubblici esercizi di avere messo a disposizione dei clienti apparecchi che consentivano di giocare online e aveva applicato la sanzione di ventimila euro. La Corte di cassazione, con due ordinanze, e il Tribunale di Viterbo, con una terza, hanno sospeso i giudizi e hanno rimesso la questione alla Corte costituzionale. I tre procedimenti sono stati riuniti.
I dubbi dei giudici. Secondo la Cassazione il divieto era assoluto e indiscriminato: colpiva anche la semplice messa a disposizione di un computer a navigazione libera, senza alcun bilanciamento tra la tutela della salute, la liberta’ di impresa e la riservatezza dei clienti. Il gestore, del resto, non ha l’obbligo di installare filtri ne’ di controllare quali siti aprano i clienti. Sia la Cassazione sia il Tribunale di Viterbo hanno poi contestato la sanzione fissa: ventimila euro sempre uguali, senza possibilita’ di graduare l’importo in base al numero di apparecchi, all’effettivo collegamento a siti di gioco o al comportamento del titolare.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha riconosciuto che la finalita’ del divieto era legittima: ridurre le occasioni di gioco per prevenire la ludopatia e tutelare la salute. Il problema sta nell’ampiezza della regola. La norma metteva sullo stesso piano condotte molto diverse tra loro: l’accesso al gioco legale e quello al gioco abusivo, l’apparecchio destinato in modo esclusivo e permanente al gioco e quello usato solo occasionalmente. Un precetto cosi’ esteso, ha affermato la Corte, e’ eccessivamente inclusivo e sproporzionato rispetto allo scopo, in contrasto con il principio di ragionevolezza. La Corte ha aggiunto un secondo argomento: l’offerta di gioco online resta comunque capillare e raggiungibile per altre vie, quindi la misura aveva efficacia modesta a fronte di una compressione immediata della liberta’ di impresa. Il divieto e’ stato quindi dichiarato illegittimo per violazione degli articoli 3, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La sanzione. Caduto il divieto, la Corte ha dichiarato illegittimo anche il primo periodo dell’articolo 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui prevedeva la sanzione di ventimila euro per quella violazione. La Corte ha precisato che restano ferme le sanzioni contro chi esercita illecitamente attivita’ di offerta di giochi con vincita di denaro.
Cosa cambia. Da oggi non esiste piu’ il divieto generale di mettere a disposizione del pubblico apparecchi collegati a internet dai quali si possa accedere a piattaforme di gioco, ne’ la relativa multa fissa. Chi ha una sanzione ancora contestata in giudizio puo’ far valere la decisione della Corte. Resta invece punito chi organizza o raccoglie giochi e scommesse senza concessione o autorizzazione. La Corte ha chiuso rilevando che spetta al legislatore adottare ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/104
Nota della Redazione
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