Operai forestali in Calabria: ricorso dello Stato inammissibile (Corte cost. n. 106/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2 della legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27, in materia di forestazione. Le due norme regionali restano quindi in vigore. La Corte non ha stabilito se siano legittime nel merito: ha ritenuto che il ricorso dello Stato non fosse motivato in modo sufficiente.
Le norme regionali. La prima disposizione riguarda il personale di Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione, addetto alla sorveglianza idraulica. Prevede che questi lavoratori a tempo indeterminato siano inquadrati secondo il contratto collettivo nazionale delle funzioni locali per il triennio 2019-2021, cioe’ un contratto del lavoro pubblico. Prima si applicava un contratto di natura privatistica, richiamato dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 120 del 2021. La seconda disposizione afferma che dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.
Il contesto. Dietro la legge regionale c’e’ una vicenda lunga. Nel settore forestale le pubbliche amministrazioni hanno assunto per decenni operai con contratti di diritto privato, in base a leggi statali del 1962 e del 1985. Dopo la privatizzazione del pubblico impiego, la Corte di cassazione nel 2015 ha affermato che agli operai passati dall’agenzia forestale regionale ad Azienda Calabria Verde doveva applicarsi la contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza. Numerose pronunce di merito hanno seguito quell’indirizzo. Altre decisioni della stessa Cassazione, pero’, riferite a lavoratori analoghi di altre regioni, hanno affermato che l’applicazione del contratto privatistico non impedisce di qualificare il rapporto come lavoro pubblico. La Regione ha spiegato di aver legiferato proprio per adeguarsi alle indicazioni dei giudici.
Le censure dello Stato. Il Governo ha impugnato la legge con tre censure. Sull’inquadramento contrattuale ha lamentato l’invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, perche’ la disciplina del rapporto di lavoro pubblico e’ riservata alla contrattazione collettiva regolata dal decreto legislativo n. 165 del 2001. Sulla clausola finanziaria ha sostenuto che il nuovo inquadramento comporta maggiori spese, in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Infine ha denunciato una disparita’ di trattamento rispetto al restante personale pubblico, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha dichiarato inammissibili tutte e tre le questioni. Chi impugna una legge regionale ha l’onere di individuare le disposizioni contestate e i parametri costituzionali e di sostenere le ragioni del contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate. Sulla disparita’ di trattamento il ricorso si rivolgeva alle due norme in modo indifferenziato, senza riferirsi al contenuto specifico di ciascuna, e restava oscuro con quale personale andasse fatto il confronto. Sull’ordinamento civile il ricorso non spiegava perche’ si dovesse continuare ad applicare la contrattazione privatistica invece di quella pubblicistica, non teneva conto dell’evoluzione normativa del settore, delle vicende giudiziarie all’origine della legge regionale e delle indicazioni non uniformi della Cassazione. Sulla finanza pubblica il ricorso non individuava i principi violati ne’ le norme che li conterrebbero e non dimostrava il maggior costo del contratto delle funzioni locali, mentre i lavori preparatori della legge regionale indicavano il contrario.
Cosa cambia. Per i lavoratori interessati la legge regionale resta in vigore e continua a produrre effetti. Il punto generale e’ un altro: una legge regionale non risulta confermata come legittima solo perche’ il ricorso viene respinto per ragioni processuali. La Corte non si e’ pronunciata su quale contratto collettivo debba applicarsi a quel personale. La questione resta quindi affidata ai giudici del lavoro, che continuano a decidere i singoli casi, e lo Stato conserva la possibilita’ di riproporre le proprie censure con un ricorso adeguatamente motivato contro eventuali nuove norme regionali.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/106