Espulsione dal carcere: il processo per altri reati va avanti (Corte cost. n. 129/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata sull’articolo 16, comma 7, del testo unico sull’immigrazione, il decreto legislativo n. 286 del 1998. Lo straniero espulso dal carcere al posto di scontare la pena non ottiene, per questo, la chiusura degli altri processi penali che lo riguardano.
Le due norme a confronto. Il testo unico prevede due strade diverse. L’articolo 13 disciplina l’espulsione amministrativa, disposta dal prefetto verso lo straniero irregolare. Per questa ipotesi il comma 3-quater stabilisce che, se l’espulsione e’ stata eseguita, il giudice penale chiude il procedimento con una sentenza di non luogo a procedere. L’articolo 16, comma 5, disciplina invece un’ipotesi diversa: lo straniero gia’ condannato in via definitiva e detenuto in carcere puo’ essere espulso dal magistrato di sorveglianza, e l’espulsione prende il posto della pena da scontare. Anche il comma 7 dell’articolo 16 prevede una causa di improcedibilita’, ma limitata al procedimento relativo allo stesso fatto per cui l’espulsione e’ stata disposta ed eseguita.
Il caso. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro doveva decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di un cittadino nigeriano, imputato per detenzione illecita e cessione ripetuta di cocaina. Quella persona era gia’ stata espulsa dall’Italia con decreto del magistrato di sorveglianza di Ancona, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, ma in relazione a un procedimento diverso da quello pendente a Pesaro.
Il dubbio sollevato. Secondo il giudice di Pesaro le due situazioni sono uguali nella sostanza. In entrambi i casi lo straniero e’ stato allontanato dal territorio dello Stato e in entrambi i casi lo Stato ha interesse a non farlo rientrare. Trattarle in modo diverso, riservando la chiusura del processo solo a chi ha subito l’espulsione amministrativa, violerebbe il principio di uguaglianza e di ragionevolezza dell’articolo 3 della Costituzione. Il giudice ha precisato di non poter risolvere il problema in via interpretativa, perche’ la Corte di cassazione afferma costantemente che l’articolo 13, comma 3-quater, vale solo per l’espulsione amministrativa.
Il ragionamento della Corte. La Corte ammette che l’espulsione dal carcere assomiglia molto a quella amministrativa, ma indica tre differenze che contano. La prima: l’espulsione dell’articolo 16, comma 5, sospende anche l’esecuzione della pena detentiva, e per questo la decide il magistrato di sorveglianza e non il prefetto. La seconda: non riguarda qualunque straniero irregolare, ma solo chi si trova in carcere per scontare una pena dopo una condanna definitiva. La terza riguarda la funzione della norma. La improcedibilita’ prevista dal comma 7 chiude il procedimento penale collegato allo stesso fatto per cui l’espulsione e’ stata disposta ed eseguita. Estenderla, come chiedeva il giudice, significherebbe attribuire allo straniero espulso una specie di immunita’ generale per qualunque altro reato. La Corte definisce irragionevole questo risultato. Aggiunge che, quando l’espulsione colpisce una persona gia’ condannata in via definitiva alla reclusione, non e’ irragionevole che il legislatore consideri prevalente l’esigenza di punire gli ulteriori reati commessi in Italia.
Cosa cambia in pratica. Nulla, rispetto alla situazione attuale. Chi viene espulso dal carcere in sostituzione della pena non puo’ chiedere al giudice penale di dichiarare improcedibili gli altri procedimenti aperti a suo carico. Quei processi proseguono, con tutte le regole ordinarie, comprese quelle sulla presenza dell’imputato e sulle notifiche. La causa di improcedibilita’ resta utilizzabile solo per il procedimento legato al fatto che ha determinato l’espulsione. Il processo davanti al giudice dell’udienza preliminare di Pesaro riprende il suo corso.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/129