Patteggiamento in appello e preclusione dei motivi rinunciati in cassazione (Cass. pen. Sez. V n. 7438 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che, sull’accordo delle parti, definisce il procedimento ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e prende atto della rinuncia ai motivi limita la propria cognizione a quelli non rinunciati. La rinuncia ai motivi in funzione dell’accordo sulla pena produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione con cui si propongano censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati, né possono essere rilevate d’ufficio le relative questioni. La rinuncia a tutti i motivi di appello, salvo quello sulla misura della pena, comprende anche i motivi sulla qualificazione del reato, sulle aggravanti e sulle attenuanti.
Il Fatto
Il ricorrente era stato giudicato in secondo grado dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., all’esito dell’accordo delle parti, in relazione al reato di furto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per la mancata applicazione della clausola di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la determinazione di una pena ritenuta eccessivamente severa.
La Motivazione della Corte
La Sezione V ha rilevato che i motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte muove dal principio già elaborato nel vigore del similare istituto previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008 n. 125. In seguito alla reintroduzione del patteggiamento in appello, tale principio torna applicabile: il giudice d’appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi limita la sua cognizione a quelli non rinunciati.
La rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia. Ne deriva, secondo Sez. IV n. 9857 del 12.02.2015, l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si propongano censure attinenti ai motivi rinunciati, senza che possano essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi.
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione con il concordato in appello — relativo anche a questioni rilevabili d’ufficio, a cause di improcedibilità o a nullità anche assolute, eccepite con l’impugnazione e alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena — limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. La rinuncia a tutti i motivi di appello, salvo quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo con cui l’appellante abbia richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti e l’esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio, nonché dei motivi sulla qualificazione del reato e sulla sussistenza delle aggravanti.
La Corte ha infine richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 23868 del 23.04.2009, secondo cui è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul compendio indiziario già valutato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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