Nullità clausola limitativa e presunzione comproprietà in cassetta di sicurezza (App. Bari n. 356/2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del contratto di cassetta di sicurezza che limita la responsabilità della banca al massimale assicurativo è nulla per vessatorietà ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo e per violazione dell’art. 1229 c.c., in quanto esclude o limita la responsabilità del professionista per inadempimento. La cointestazione del contratto di cassetta di sicurezza determina una presunzione semplice di comproprietà del contenuto, salva prova contraria. La banca risponde ex art. 1839 e 1228 c.c. del furto dei beni custoditi, anche quando l’evento sia reso possibile dalla complicità di soggetti ausiliari, salvo il caso fortuito, e deve provare l’idoneità delle misure di sicurezza adottate.
Il Fatto
In data 9-10 marzo 2012, ignoti si introducevano nel caveau dell’agenzia bancaria e asportavano i beni custoditi in due cassette di sicurezza cointestate alle due attrici. Le intestatarie agivano per il risarcimento del danno. Il Tribunale di Foggia, dopo aver deferito il giuramento suppletorio sulle circostanze del deposito e della comproprietà dei beni, accoglieva la domanda e condannava la banca al pagamento di Euro 150.242,50 per ciascuna attrice, oltre rivalutazione e interessi. La banca proponeva appello, deducendo la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio sulla nullità della clausola limitativa, il difetto di legittimazione attiva per mancata prova della proprietà esclusiva dei gioielli, l’insussistenza di colpa grave e l’erronea ammissione del giuramento suppletorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato i primi tre motivi di appello e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno mediante CTU. Sulla nullità della clausola, ha ritenuto che il giudice di primo grado potesse rilevarla d’ufficio, trattandosi di nullità di protezione ex art. 36 Codice del Consumo, e ha confermato l’inefficacia della clausola limitativa, richiamando il principio per cui essa è nulla sia ex art. 33, lett. b), Codice del Consumo (limitazione dei diritti del consumatore in caso di inadempimento) sia ex art. 1229 c.c. (patto limitativo della responsabilità per dolo o colpa grave), poiché la responsabilità della banca per custodia è svincolata dal valore dichiarato e non può essere contrattualmente compressa in presenza di colpa grave.
Quanto alla legittimazione attiva, la Corte ha confermato la presunzione di comproprietà derivante dalla cointestazione del contratto, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4838/2021) secondo cui la cointestazione determina una presunzione iuris tantum di contitolarità dei beni custoditi, con inversione dell’onere probatorio a carico di chi eccepisce una diversa titolarità. Ha escluso che la documentazione di acquisto intestata a una sola delle due attrici fosse sufficiente a vincere tale presunzione, in mancanza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
Sulla responsabilità, la Corte ha accertato la colpa grave della banca alla luce delle risultanze istruttorie: dalle indagini penali e dalla relazione della Polizia emergevano plurime negligenze, quali la custodia delle chiavi del caveau in un cassetto accessibile, l’assenza di controlli efficaci, il mancato intervento sui ripetuti allarmi nei giorni precedenti, la mancata reazione della vigilanza durante il furto. Ha richiamato il principio per cui la banca, per liberarsi dalla responsabilità ex art. 1218 e 1839 c.c., deve provare l’adozione di misure di sicurezza idonee e la loro efficacia, e non può limitarsi a invocare la sofisticatezza delle tecniche dei ladri. Ha inoltre applicato l’art. 1228 c.c., ritenendo la banca responsabile per i fatti degli ausiliari (guardie giurate e addetti alla sicurezza) che hanno concorso a determinare l’evento. Infine, ha disposto CTU per la quantificazione del danno, ritenendo che il giuramento suppletorio, pur costituendo semiplena probatio, non escludesse il ricorso a poteri officiosi per la determinazione del valore dei beni.
Implicazioni Pratiche
- Impugnazione della clausola limitativa: il difensore del cliente danneggiato deve eccepire la nullità della clausola che limita la responsabilità della banca al massimale assicurativo, invocando sia la vessatorietà ex art. 33 Codice del Consumo sia la violazione dell’art. 1229 c.c., e chiedere che il giudice la rilevi d’ufficio anche in assenza di specifica domanda di parte, trattandosi di nullità di protezione.
- Presunzione di comproprietà: l’avvocato del cointestatario di una cassetta di sicurezza può fondare la legittimazione attiva sulla presunzione di comproprietà del contenuto derivante dalla contitolarità del contratto, senza dover provare la proprietà esclusiva dei singoli beni, salvo che la banca non offra prova contraria grave, precisa e concordante.
- Onere probatorio della banca: per il difensore che intenda contestare la responsabilità della banca, non è sufficiente allegare la generica esistenza di sistemi di sicurezza, ma occorre provare specificamente l’idoneità e l’efficacia delle misure adottate nel caso concreto, nonché l’assenza di negligenze nella vigilanza e nella gestione degli allarmi, pena la conferma della colpa grave e la piena risarcibilità del danno senza limiti convenzionali.
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