Rapina al bancomat e vizio parziale di mente (Corte cost. n. 130/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 628, quinto comma, del codice penale nella parte in cui vietava di ritenere equivalente o prevalente l’attenuante del vizio parziale di mente quando concorre con l’aggravante della rapina commessa contro chi sta usando o ha appena usato una banca, un ufficio postale o uno sportello automatico per prelevare denaro. Il giudice puo’ ora confrontare quella attenuante e quella aggravante con le regole ordinarie.
Le norme in gioco. L’articolo 628, terzo comma, numero 3-quater, del codice penale punisce con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da 2.000 a 4.000 euro la rapina commessa verso chi si trova nell’atto di usare, o ha appena usato, i servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici di prelievo. L’articolo 89 prevede invece una riduzione di pena per chi, al momento del fatto, si trovava in uno stato di mente tale da ridurre di molto, senza escluderla, la capacita’ di intendere e di volere. Di regola, quando in uno stesso reato si sommano circostanze che aggravano e circostanze che attenuano, il giudice le confronta e stabilisce quale prevale, oppure le dichiara equivalenti. Il quinto comma dell’articolo 628 escludeva questo confronto per alcune aggravanti della rapina: le attenuanti potevano solo ridurre la pena gia’ aumentata. L’unica eccezione riguardava la minore eta’.
Il caso. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata procedeva con giudizio abbreviato per rapina e tentata rapina. L’imputato si era impossessato di quaranta euro puntando un coltellino contro una persona che aveva appena prelevato a uno sportello automatico. Aveva poi tentato di prendere altro denaro alla stessa persona, brandendo il coltello e spruzzando spray urticante dentro l’auto in cui questa si era rifugiata. La perizia disposta dal giudice aveva accertato che, all’epoca dei fatti, l’imputato era parzialmente incapace di intendere e di volere a causa di un disturbo di personalita’ antisociale.
Il dubbio sollevato. Il giudice ha chiesto alla Corte costituzionale di verificare se fosse ragionevole riservare la deroga al solo imputato minorenne. La sua obiezione: chi ha agito con la capacita’ di intendere e di volere fortemente ridotta merita, come il minorenne, un rimprovero attenuato; escluderlo dal bilanciamento crea una disparita’ vietata dall’articolo 3 della Costituzione. Il giudice richiamava la sentenza n. 217 del 2023, con cui la Corte aveva gia’ rimosso lo stesso divieto in relazione a un’altra aggravante della rapina, quella prevista dal numero 3-bis del terzo comma.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ripreso quella decisione e non ha trovato ragioni per discostarsene. Nel 2023 aveva spiegato che l’eccezione per la minore eta’ presuppone una minore meritevolezza di pena, cioe’ una colpevolezza ridotta. La stessa ragione vale per il vizio parziale di mente, che indica un’anomalia psichica significativa: malattie mentali vere e proprie, ma anche disturbi della personalita’ di gravita’ tale da incidere davvero sulla capacita’ di intendere e di volere, con minore percezione del disvalore della propria condotta e minore capacita’ di controllare gli impulsi. La Corte aveva anzi osservato che per l’infermo di mente le ragioni della riduzione valgono a maggior ragione, perche’ la sua condizione viene accertata caso per caso dal giudice, mentre per il minorenne la minore colpevolezza e’ presunta. La diversita’ tra l’aggravante esaminata nel 2023 e quella del prelievo di denaro non conta: il ragionamento non si fondava sul tipo di aggravante, ma sul confronto tra la posizione del minorenne e quella dell’infermo parziale di mente.
Cosa cambia in pratica. Nei processi per rapina aggravata ai sensi del numero 3-quater, l’imputato riconosciuto parzialmente incapace di intendere e di volere puo’ ottenere che questa attenuante sia dichiarata prevalente o equivalente rispetto all’aggravante. La pena non parte piu’ obbligatoriamente dal minimo di sei anni di reclusione. Il risultato non e’ automatico: la valutazione resta del giudice, che puo’ anche ritenere l’aggravante prevalente. La rapina resta punita e l’aggravante resta in vigore; cambia solo il modo di calcolare la pena.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/130
Nota della Redazione
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