Aumento volumetrico interno e ristrutturazione pesante (Cass. pen. n. 35217/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi, integra la ristrutturazione edilizia “pesante”, richiedente il permesso di costruire, la creazione di un soppalco abitabile all’interno di un sottotetto, con apertura di finestre e modifica della destinazione d’uso, anche quando non vi sia un aumento di volumetria esterna, poiché la nuova volumetria interna, unita alle modifiche dei prospetti, incide sulla creazione di un organismo edilizio diverso dal precedente. La violazione delle norme antisismiche di cui agli artt. 93-95 d.P.R. n. 380 del 2001 sussiste quando l’intervento interessa strutture portanti e pareti perimetrali, indipendentemente dalla qualificazione come variante non sostanziale. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa in presenza di plurime violazioni di disposizioni penali (edilizie e antisismiche) che, anche se contestate in un unico fatto, rivelano una offensività complessiva non compatibile con la tenuità.
Il Fatto
Un imputato veniva condannato in primo grado per la realizzazione, senza titolo e in totale difformità da un permesso di costruire già rilasciato, di un soppalco all’interno del sottotetto di un edificio, con modifica di destinazione d’uso da sottotetto non abitabile a vano di uso domestico-residenziale, e per la creazione di finestre non previste, in violazione degli artt. 44 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001. La Corte d’appello di Catanzaro confermava la condanna. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’assenza di aumento volumetrico, l’insussistenza dei reati antisismici per la natura non sostanziale dell’intervento, il vizio di motivazione per il mancato accoglimento della consulenza di parte e la mancata valutazione della richiesta di perizia e dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo, ha richiamato la nozione di ristrutturazione edilizia “pesante” di cui all’art. 10, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, che richiede il permesso di costruire quando l’intervento, anche in assenza di un aumento di volumetria esterna, comporti la creazione di un organismo edilizio diverso dal precedente. Ha osservato che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 48478 del 07/11/2013, Rv. 258352 – 01) individua il requisito dell’aumento volumetrico anche nella introduzione di una nuova volumetria interna, come nel caso di un soppalco che, unito alla apertura di finestre e alla obiettiva abitabilità, configura un nuovo ambiente residenziale. La circostanza che l’area non raggiunga i 9 metri quadri non esclude la rilevanza penale, essendo determinante l’effettiva utilizzabilità a fini residenziali.
Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto generica e infondata la censura sulla violazione degli artt. 93-95 d.P.R. n. 380 del 2001. Ha osservato che la difesa non aveva specificato le ragioni per cui l’intervento dovesse ritenersi una variante non sostanziale, esonerata dal preavviso scritto di cui all’art. 93. La Corte territoriale, invece, aveva adeguatamente motivato, evidenziando l’incidenza dell’opera sulle pareti perimetrali e sul solaio sottostante, con conseguente maggior carico statico e interessamento di strutture portanti, elementi che rendevano necessaria la previa autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla valutazione della consulenza di parte, poiché la motivazione del giudice era adeguata e le deduzioni difensive erano logicamente incompatibili con le evidenze fattuali, senza necessità di puntuale confutazione.
Sul quarto motivo, la Corte ha escluso la necessità di una perizia, rilevando che la decisione poteva fondarsi su elementi fattuali inequivoci, e ha confermato l’inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. La causa di non punibilità è esclusa dalla presenza di più violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali (art. 44 e 95 d.P.R. n. 380/2001), che rivelano una offensività complessiva non compatibile con la particolare tenuità, a prescindere dalla eventuale esiguità dei singoli segmenti dell’intervento (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Rv. 266586 – 01).
Implicazioni Pratiche
- Permesso di costruire per soppalchi: il difensore non può eccepire l’assenza di aumento volumetrico esterno per escludere la necessità del permesso di costruire, se l’intervento comporta la creazione di una nuova volumetria interna abitabile (soppalco, finestre, modifica di destinazione); la valutazione deve essere condotta sull’intervento nel suo complesso e sulla sua incidenza sull’organismo edilizio.
- Autorizzazione antisismica per opere interne: per opere che interessano pareti perimetrali o solai portanti, anche se interne, è necessaria la previa autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 380/2001; il difensore, per eccepire l’esonero, deve dimostrare che l’intervento è una variante non sostanziale, allegando elementi tecnici specifici, e non limitarsi a mere affermazioni.
- Particolare tenuità e plurime violazioni: l’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile in presenza di plurime violazioni di disposizioni penali, anche se contestate in un unico fatto e legate dal concorso formale, poiché la valutazione complessiva dell’offensività della condotta, che incide su beni giuridici diversi (urbanistico e antisismico), esclude la tenuità; il difensore deve quindi valutare la possibilità di un patteggiamento o di una riduzione della pena, piuttosto che invocare la non punibilità.
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Nota della Redazione
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