Sindaci candidati alle regionali: cade il termine dei 180 giorni (Corte cost. n. 131/2025)
Con la sentenza n. 131 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 219 della legge della Regione Puglia n. 42 del 2024, nella parte in cui obbligava i sindaci e i presidenti di provincia a dimettersi centottanta giorni prima della scadenza del Consiglio regionale per potersi candidare alle elezioni regionali. Al posto di quel termine vale ora il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Il caso. La legge elettorale della Regione Puglia stabilisce che non sono eleggibili a presidente della Regione e a consigliere regionale i presidenti delle province e i sindaci dei comuni della Regione. Chi si trova in questa situazione può candidarsi solo se rimuove la causa di ineleggibilità, cioè se lascia la carica entro un certo termine. Fino al 2024 quel termine coincideva con il giorno fissato per la presentazione delle candidature, che in Puglia cade trenta giorni prima del voto. La legge di stabilità regionale per il 2025 ha cambiato la regola: le dimissioni dovevano avvenire non oltre centottanta giorni prima del compimento del quinquennio del Consiglio regionale e, in caso di scioglimento anticipato, entro sette giorni dallo scioglimento. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la nuova disposizione. La Regione Puglia si è costituita in giudizio, ma non ha svolto difese su questo punto.
Il dubbio. Il ricorso ha contestato due profili. Il primo riguardava il riparto di competenze: la materia dell’ineleggibilità è affidata alle Regioni, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato, e la legge n. 165 del 2004 indica come limite il giorno fissato per la presentazione delle candidature, salva la facoltà di stabilire un termine anteriore. Il secondo profilo riguardava la ragionevolezza. Anticipare la scelta di sei mesi costringe il sindaco a dimettersi senza sapere se sarà davvero inserito nelle liste. Le dimissioni del sindaco, inoltre, provocano lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario. La Corte ha esaminato per prima la censura fondata sugli articoli 3 e 51 della Costituzione e l’ha accolta.
Il ragionamento della Corte. La Corte ricorda che l’eleggibilità è la regola e l’ineleggibilità l’eccezione: le norme che la prevedono si interpretano in senso stretto e possono limitare il diritto di candidarsi solo entro quanto è ragionevolmente indispensabile. Per verificarlo la Corte usa il test di proporzionalità: tra più misure adatte allo scopo il legislatore deve scegliere quella meno restrittiva. Qui si fronteggiano due interessi: da un lato evitare che chi guida un ente locale condizioni la competizione elettorale, dall’altro la continuità e la stabilità dell’amministrazione comunale. La Corte ha escluso invece rilievo al rischio di dimettersi “al buio”, che è connaturato al sistema. La sproporzione nasce da due elementi combinati. Il primo è l’ampiezza dell’anticipo rispetto alla presentazione delle candidature, mentre altre Regioni prevedono termini molto più brevi. Il secondo, e soprattutto, è che l’ineleggibilità in Puglia colpisce i sindaci di tutti i comuni, senza distinzione di dimensione, mentre altrove è limitata ai comuni sopra determinate soglie di popolazione oppure si traduce in una semplice incompatibilità, risolvibile dopo il voto con la scelta di una delle due cariche. La regola precedente raggiungeva lo stesso obiettivo con il sacrificio minore. Il bilanciamento è quindi risultato irragionevole e sproporzionato.
Cosa cambia in pratica. Per evitare incertezze in materia elettorale la Corte non si è limitata a cancellare la norma: ha sostituito il termine dei centottanta giorni con quello del giorno fissato per la presentazione delle candidature. La stessa sostituzione vale per l’ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, dove il termine di sette giorni è stato rimpiazzato dallo stesso riferimento. I sindaci e i presidenti di provincia pugliesi che vogliono candidarsi devono quindi lasciare la carica entro il giorno di presentazione delle candidature, cioè trenta giorni prima del voto, e non più sei mesi prima. Resta ferma la possibilità per il legislatore regionale di fissare in futuro un termine anteriore, purché ragionevole e proporzionato. Le altre questioni sollevate con lo stesso ricorso sono state riservate a separate pronunce.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/131