Estinzione del reato per ottemperanza alle prescrizioni: necessaria l’oblazione ex art. 24 d.lgs. 758/1994 (Cass. pen. n. 37776/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato contravvenzionale in materia di sicurezza sul lavoro si perfeziona al momento dell’omissione delle cautele doverose; l’ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, pur costituendo il primo presupposto per la estinzione del reato ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 758/1994, non è di per sé sufficiente, essendo necessario anche il pagamento, entro il termine di trenta giorni, della somma dovuta a titolo di oblazione amministrativa. La buona fede o la mancanza di volontà di violare la legge non escludono la responsabilità contravvenzionale, trattandosi di reati punibili anche a titolo di colpa. La sentenza che assolve per insussistenza del fatto in ragione del solo adempimento delle prescrizioni, senza verificare l’integrale perfezionamento della fattispecie estintiva, è illegittima.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società veniva condannato per la violazione dell’art. 159, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro, in esito a una visita ispettiva del 17 settembre 2021. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 28 marzo 2025, lo assolveva con la formula dell’insussistenza del fatto, rilevando che in occasione di una successiva verifica del 28 settembre 2021 era risultato che il contravventore aveva ottemperato alle prescrizioni impartite, eliminando le situazioni di rischio. Il Tribunale concludeva che non vi era “alcuna volontà di porsi in contrasto con il dettato normativo”.
Avverso tale sentenza il Procuratore Generale proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per omessa verifica della integrale perfezione della fattispecie estintiva di cui all’art. 24 d.lgs. n. 758/1994, che richiede, oltre all’eliminazione delle violazioni, il pagamento dell’oblazione amministrativa entro il termine di trenta giorni.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza con rinvio. Richiama il principio secondo cui il reato contravvenzionale in materia di sicurezza sul lavoro si perfeziona al momento dell’omissione delle cautele doverose; l’ottemperanza alle prescrizioni successive non incide sulla sussistenza del fatto, ma costituisce solo il primo presupposto per la estinzione del reato ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 758/1994. Tale estinzione richiede due fasi: la prima, l’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza; la seconda, il tempestivo pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione amministrativa in misura pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la violazione commessa (Sez. 3, n. 46462/2019, Rv. 277278; Sez. 3, n. 24418/2016, Rv. 267105).
La Corte rileva che il Tribunale ha operato una singolare commistione tra rimozione delle irregolarità (adempimento delle prescrizioni) e sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, assumendo che l’adempimento dimostrasse l’assenza di volontà di violare la norma. Tale approccio è erroneo, poiché nelle contravvenzioni l’elemento soggettivo non richiede la consapevolezza della antigiuridicità della condotta, essendo i reati contravvenzionali punibili anche a titolo di colpa. La buona fede o la mancanza di volontà di violare la legge non escludono la responsabilità.
Inoltre, il Tribunale ha fatto derivare l’assoluzione dal solo adempimento delle prescrizioni, disinteressandosi della circostanza che la fattispecie estintiva si completa solo con il pagamento dell’oblazione. La sentenza, pertanto, è illegittima sotto un duplice profilo: per l’erronea valutazione dell’elemento soggettivo e per l’omessa verifica dell’integrale perfezionamento della causa di estinzione. La sentenza è, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.
Implicazioni Pratiche
- Estinzione del reato ex art. 24 d.lgs. n. 758/1994: due adempimenti necessari: la difesa che eccepisce l’estinzione del reato per ottemperanza alle prescrizioni deve dimostrare non solo l’eliminazione delle violazioni, ma anche il pagamento, entro trenta giorni dalla verifica positiva, della somma dovuta a titolo di oblazione (un quarto del massimo dell’ammenda). La mera ottemperanza alle prescrizioni, senza il pagamento, non estingue il reato.
- Irrilevanza della buona fede nelle contravvenzioni: nelle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, il reato si perfeziona con la condotta omissiva, a prescindere dalla volontà del datore di lavoro di violare la norma. L’assenza di dolo o la buona fede non escludono la responsabilità, trattandosi di reati colposi. L’avvocato non può limitarsi a eccepire la buona fede, ma deve contestare la sussistenza dell’omissione o dimostrare l’integrazione della causa estintiva.
- Formula di assoluzione e vizio di motivazione: la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto fondata sulla successiva ottemperanza alle prescrizioni è illegittima, perché il fatto si è perfezionato al momento dell’omissione. L’avvocato del PM deve eccepire l’errore di diritto e il vizio di motivazione, chiedendo l’annullamento con rinvio per la verifica della sussistenza dei presupposti estintivi. L’avvocato della difesa, invece, deve produrre la prova dell’avvenuto pagamento dell’oblazione per far valere l’estinzione del reato.
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Nota della Redazione
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