Conflitto del singolo deputato sul decreto sicurezza (Corte cost. ord. n. 178/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentato da un deputato contro il Governo. La Corte non ha esaminato il merito della contestazione: si e’ fermata prima, perche’ ha ritenuto che il singolo parlamentare non fosse legittimato a proporre quel ricorso.
Il giudizio. Il deputato aveva impugnato la deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2025 e il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, in materia di sicurezza pubblica. Chiedeva alla Corte di dichiarare che il Governo non poteva approvare quegli atti e di annullarli. Il contenuto del decreto riproduceva in larga parte un disegno di legge ordinario gia’ approvato dalla Camera e in esame al Senato, il cui esame era stato sospeso proprio per la sovrapposizione. Secondo il ricorrente, mancavano i presupposti di straordinaria necessita’ e urgenza e il dibattito parlamentare in corso da un anno e mezzo era stato interrotto in modo arbitrario.
La ragione indicata nel testo. La Corte ricorda che il singolo parlamentare puo’ difendere con il conflitto le prerogative inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, ma solo quando siano lese da altri organi parlamentari. Qui la lamentela riguardava invece la sottrazione al Parlamento della funzione legislativa, che l’articolo 70 della Costituzione attribuisce collettivamente alle Camere. In casi simili la posizione del singolo resta assorbita da quella della Camera di appartenenza, che e’ l’unica eventualmente legittimata a sollevare il conflitto. Il parlamentare, aggiunge la Corte, non e’ titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell’esecutivo, e non puo’ rappresentare da solo l’istituzione a cui appartiene.
Il secondo rilievo. La Corte osserva anche che il ricorrente non ha indicato una sostanziale negazione o un’evidente menomazione delle proprie prerogative. Durante la conversione del decreto erano state presentate cinque questioni pregiudiziali, una delle quali sottoscritta dallo stesso ricorrente, ampiamente discusse e poi respinte dalla Camera nella seduta del 23 aprile 2025. Proprio quel passaggio dimostra, secondo la Corte, che il confronto parlamentare non era mancato e che il deputato aveva potuto esercitare le proprie funzioni partecipando al procedimento di conversione.
Cosa resta fuori dalla decisione. L’ordinanza chiude il conflitto in questa fase preliminare, decisa in camera di consiglio e senza contraddittorio. La Corte non ha detto se il decreto-legge n. 48 del 2025 avesse o no i requisiti di straordinaria necessita’ e urgenza, ne’ ha valutato le disposizioni penali che il decreto contiene. Quella verifica non e’ stata fatta perche’ il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. Per il cittadino il messaggio pratico e’ limitato: il conflitto tra poteri non e’ uno strumento nelle mani del singolo eletto contro le scelte del Governo sulla decretazione d’urgenza.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/178