Esproprio a Bolzano: vincoli urbanistici ridotti a 5 anni (Corte cost. n. 37/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9, nella parte in cui fissa in dieci anni, anziche’ in cinque, la durata dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio. Da questa sentenza in poi, anche in provincia di Bolzano il vincolo vale cinque anni.
Il caso. Una societa’ proprietaria di immobili a Bolzano ha impugnato davanti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano la delibera con cui la Giunta provinciale ha modificato d’ufficio il piano urbanistico del Comune di Bolzano. La modifica trasformava l’area da zona residenziale del centro storico a zona per attrezzature pubbliche sovracomunali, per costruirvi il nuovo Museo archeologico dell’Alto Adige. Il giudice amministrativo ha respinto o dichiarato irricevibili i primi quattro motivi del ricorso e, sul quinto, si e’ rivolto alla Corte costituzionale.
La regola in discussione. Il vincolo preordinato all’esproprio rende l’area inedificabile in attesa che venga espropriata per un’opera di interesse generale. La legge dello Stato, all’articolo 9, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, prevede che questo vincolo duri cinque anni. E’ il cosiddetto periodo di franchigia: in quel tempo al proprietario non spetta alcun indennizzo. Scaduto il termine il vincolo decade e puo’ essere riproposto solo con una motivazione specifica e con il pagamento di un indennizzo. La norma di Bolzano prevedeva invece dieci anni, prorogabili con delibera motivata del Consiglio comunale.
Il dubbio del giudice. Secondo il Tribunale, una durata doppia rispetto a quella statale comprime troppo il diritto di proprieta’ e nessuno aveva spiegato perche’ in provincia di Bolzano servisse il doppio del tempo. Il giudice ha percio’ chiesto alla Corte di sostituire il termine di dieci anni con quello di cinque, richiamando gli articoli 3, 42, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.
Cosa ha risposto la Corte. La Corte ha respinto tutte le eccezioni con cui la Provincia chiedeva di non esaminare il caso. Ha dichiarato inammissibile la sola questione fondata sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perche’ il giudice non aveva spiegato in cosa consistesse il contrasto. Ha inoltre dichiarato non fondata la censura di disparita’ di trattamento tra chi abita in provincia di Bolzano e chi abita nel resto d’Italia: la Provincia ha competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica ed espropriazione, e questa competenza comporta di per se’ la possibilita’ di regole diverse.
Il punto decisivo. Il problema non e’ quindi la diversita’ della regola, ma la sua ragionevolezza. La Corte ricorda che una durata piu’ lunga di quella statale e’ ammessa solo se sorretta da ragioni particolari: in passato l’ha ritenuta giustificata per la Sicilia, per gli effetti dei terremoti sull’economia dell’isola, e per la Provincia di Trento, per il passaggio da una disciplina urbanistica a un’altra. Nel caso di Bolzano, invece, la norma fissa dieci anni per tutti i vincoli, senza alcun riferimento a esigenze locali particolari. Nemmeno la legge provinciale del 1991 sulle espropriazioni offre una spiegazione, perche’ e’ anch’essa una disciplina generale, e la Provincia non ha indicato in giudizio quali sarebbero le peculiarita’ del proprio sistema. Mancando una giustificazione, la durata doppia risulta irragionevole e sproporzionata e supera il limite oltre il quale la compressione della proprieta’ senza indennizzo non e’ piu’ tollerabile. Poiche’ la soluzione dei cinque anni esiste gia’ nella legge statale, la Corte ha potuto sostituire direttamente il termine.
Cosa cambia in pratica. Chi possiede un immobile in provincia di Bolzano colpito da un vincolo preordinato all’esproprio vede ora ridotto a cinque anni il periodo in cui il bene resta bloccato senza indennizzo. Passati cinque anni dall’approvazione del piano o della variante, se l’ente non ha acquistato l’area e il Consiglio comunale non ha confermato con motivazione specifica il permanere della pubblica utilita’, il vincolo perde efficacia e l’area torna alla destinazione precedente. La Corte non si e’ pronunciata sulle imposte dovute durante il vincolo ne’ sul principio di imparzialita’ dell’amministrazione: quelle questioni sono rimaste assorbite dalla decisione principale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/37