Medici di famiglia in pensione nei progetti ASL (Corte cost. n. 177/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2, che ha prorogato al 30 giugno 2025 una misura a favore dei medici gia’ in pensione impegnati nei progetti delle aziende sanitarie. Per la Corte quella norma riguarda l’organizzazione del servizio sanitario e non invade la competenza dello Stato sull’ordinamento civile.
La norma regionale. Una legge sarda del 2023 autorizza le aziende sanitarie locali a consegnare i ricettari a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e di continuita’ assistenziale. La stessa regola vale per i medici in quiescenza che aderiscono a quei progetti, anche con contratti libero professionali, dove manca la copertura completa delle cure primarie. Il ricettario serve solo per le attivita’ del progetto e solo per i pazienti degli ambiti territoriali interessati. La legge del 2025 non cambia il contenuto della misura: sposta soltanto il termine finale, prima fissato al 31 dicembre 2024, fino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi e comunque non oltre il 30 giugno 2025.
La situazione di fatto. La Regione ha descritto una carenza grave di medici di medicina generale. Nel 2024 risultavano prive di copertura 527 sedi su 1427 e oltre mezzo milione di persone erano senza medico di famiglia nel proprio ambito, soprattutto lontano dalle grandi aree urbane. Tra le cause indicate: la conformazione del territorio, le carenze strutturali, la scarsa attrattivita’ di quelle posizioni, il pensionamento anticipato e l’emergenza da COVID-19.
La contestazione del Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la proroga. Secondo il ricorso, il rapporto di lavoro dei medici di medicina generale convenzionati e’ affidato alla contrattazione collettiva nazionale, materia che rientra nell’ordinamento civile e quindi nella competenza esclusiva dello Stato. L’accordo collettivo nazionale del 4 aprile 2024, all’articolo 21, comma 1, lettera j), vieta espressamente il rientro in servizio dei medici gia’ in pensione. La Regione, secondo il Governo, avrebbe superato i limiti del proprio statuto speciale.
Il precedente richiamato. La stessa disciplina sarda, nella versione precedente, era gia’ stata esaminata dalla Corte con la sentenza n. 84 del 2025, che aveva respinto censure quasi identiche. La Corte aveva riconosciuto alla norma una finalita’ organizzativa al servizio della tutela della salute, ricavata dal testo stesso della legge regionale, che indica lo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza ai cittadini delle aree disagiate.
Il ragionamento della Corte. La Corte conferma quell’impostazione. La misura e’ un rimedio organizzativo straordinario, adottato perche’ non era possibile ricorrere ai medici regolarmente convenzionati. Non elude la disciplina della medicina generale e non contrasta con l’accordo collettivo nazionale. Rientra nella responsabilita’ organizzativa dell’ente territoriale reagire a una difficolta’ accertata nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza. La centralita’ della contrattazione collettiva resta, ma non impedisce alle regioni misure organizzative straordinarie e limitate nel tempo, anche quando producono effetti indiretti sul convenzionamento. Il contrario significherebbe lasciare che difficolta’ contingenti sacrifichino il nucleo minimo del diritto alla salute.
La proroga in se’. Il contenuto della norma e’ rimasto identico: il legislatore regionale ha solo spostato in avanti il termine massimo di efficacia. Questo non fa venire meno il carattere straordinario della misura. Le carenze, proprio per la loro gravita’, non potevano essere risolte in poco tempo, e il Governo non ha specificamente contestato che fossero ancora in corso quando e’ stata approvata la proroga.
Cosa cambia in pratica. La norma sarda resta valida per il periodo che copre. Nelle zone senza medico di famiglia i cittadini hanno potuto continuare a ricevere prescrizioni dai medici in pensione inseriti nei progetti aziendali, entro i limiti del progetto. Per le altre regioni la decisione indica un margine: davanti a una carenza accertata di assistenza primaria si possono adottare misure organizzative straordinarie e a termine, senza invadere la competenza statale sui rapporti di lavoro. Resta fermo che l’accordo collettivo nazionale disciplina il convenzionamento ordinario dei medici di medicina generale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/177