Maternità e corso di medicina generale: diploma retrodatato (Corte cost. n. 76/2026)
La Corte costituzionale ha stabilito che la dottoressa che sospende per gravidanza e maternità il corso di formazione specifica in medicina generale, e che consegue il diploma nella prima data utile dopo aver recuperato il periodo sospeso, deve essere considerata come se lo avesse ottenuto nella sessione ordinaria d’esame prevista per gli altri partecipanti al corso. Con la sentenza n. 76 del 2026 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999, nella parte in cui non lo prevedeva ai fini della trasformazione dell’incarico a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale in incarico a tempo indeterminato.
Cosa prevede la norma. Il corso di formazione specifica in medicina generale dura tre anni, richiede un impegno a tempo pieno ed è organizzato dalle Regioni, che rilasciano il diploma. L’articolo 24, comma 5, stabilisce che gli impedimenti temporanei superiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione, fermo restando che la durata complessiva del corso non viene ridotta. Il congedo obbligatorio di maternità dura di norma cinque mesi, quindi supera ampiamente quella soglia.
Il caso. Una dottoressa iscritta al corso 2020-2023 bandito dalla Regione Lazio aveva iniziato la frequenza il 4 ottobre 2021. L’aveva sospesa dal 7 gennaio al 6 giugno 2022 per astensione obbligatoria per maternità e fino al 7 agosto per congedo parentale. Il recupero dei mesi sospesi ha spostato la fine del triennio a maggio 2025. La Regione Lazio non l’ha quindi ammessa alla sessione ordinaria d’esame del 12 e 13 dicembre 2024. Completati i trentasei mesi, la dottoressa ha conseguito il diploma nella sessione straordinaria del 13 maggio 2025.
Perché il ritardo pesa. La dottoressa aveva già un incarico convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Gli accordi collettivi nazionali prevedono che questo incarico si trasformi automaticamente in rapporto a tempo indeterminato a partire dalla data del diploma. Il rinvio dell’esame ha ridotto la sua anzianità di incarico, che è il criterio con cui si decidono i trasferimenti, e le ha fatto applicare un accordo collettivo diverso da quello dei colleghi di corso: l’accordo del 4 aprile 2024, che nel frattempo aveva introdotto il ruolo unico di assistenza primaria.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato la questione richiamando gli articoli 3, 31, 32 e 37 della Costituzione: la norma penalizza le donne solo perché hanno esercitato i diritti collegati alla maternità e le scoraggia dal farne uso.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha rilevato che le corsiste che recuperano il periodo sospeso non possono partecipare alla sessione ordinaria successiva e devono attendere una sessione straordinaria. Il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 dice però che le Regioni «possono» indire quelle sessioni: non c’è alcun obbligo né sul se né sul quando. La somma tra il periodo di recupero e l’attesa incerta dell’esame ritarda il diploma e quindi la stabilizzazione del rapporto, con uno svantaggio che resta per tutta la carriera. Nessuna ragione giustifica questa differenza: l’esigenza di completare la formazione può essere soddisfatta lo stesso, e le corsiste erano già in graduatoria dopo una procedura competitiva. La Corte ha ricordato che il testo unico sulla maternità e il codice delle pari opportunità vietano ogni trattamento meno favorevole legato alla gravidanza, e ha richiamato la direttiva europea 2006/54/CE. Far ricadere sulla donna il costo di una scelta protetta dalla Costituzione finisce inoltre per disincentivare la scelta stessa di avere figli.
Cosa cambia in pratica. L’obbligo di recuperare il periodo sospeso resta: i trentasei mesi vanno completati e il diploma arriva dopo. Cambia la data che conta per gli effetti giuridici, che è quella della sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al corso. La regola riguarda la trasformazione dell’incarico convenzionale a tempo determinato in incarico a tempo indeterminato, e con essa il calcolo dell’anzianità utile per i trasferimenti e l’individuazione dell’accordo collettivo applicabile.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/76