Messa alla prova minorile: il divieto non è retroattivo (Corte cost. n. 8/2025)
Con la sentenza n. 8 del 2025 la Corte costituzionale si è occupata dell’articolo 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, la norma che esclude la sospensione del processo con messa alla prova per i minorenni imputati di alcuni reati gravi. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate, ma nella motivazione ha fissato un punto preciso: quel divieto non si applica ai fatti commessi prima del 15 novembre 2023.
Il caso. Davanti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari pendevano due processi a carico di imputati minorenni all’epoca dei fatti, accusati l’uno di violenza sessuale di gruppo aggravata, l’altro di violenza sessuale aggravata. In entrambi i casi i fatti erano anteriori al novembre 2023. Gli imputati avevano ammesso l’addebito e chiesto la messa alla prova, con il parere favorevole del pubblico ministero, e i servizi minorili avevano avviato le verifiche. Mentre i procedimenti erano in corso è entrata in vigore la legge n. 159 del 2023, che ha convertito il decreto-legge n. 123 del 2023 e ha aggiunto il comma 5-bis, escludendo la messa alla prova proprio per quei reati.
Che cosa prevede la norma. Nel processo minorile il giudice può sospendere il processo e affidare il ragazzo a un percorso di osservazione, sostegno e trattamento, costruito sulla sua situazione personale e familiare dai servizi minorili. Se la prova ha esito positivo, il reato si estingue: non c’è condanna e non c’è pena. Fino al 2023 questa possibilità poteva essere valutata, in astratto, per qualsiasi reato. Il comma 5-bis ha introdotto per la prima volta un elenco di reati per i quali la messa alla prova è esclusa in partenza.
Il dubbio del giudice. Il giudice riteneva di dover applicare la nuova norma anche ai processi già avviati, perché considerava la messa alla prova un istituto di natura processuale, soggetto alla regola per cui vale la legge in vigore al momento dell’atto. Su questa premessa ha chiesto alla Corte di dichiarare illegittimo il divieto, per contrasto con l’articolo 31, secondo comma, della Costituzione, che impegna la Repubblica a proteggere l’infanzia e la gioventù. Secondo il giudice un divieto assoluto legato al titolo del reato impedisce di valutare il singolo ragazzo, il suo percorso e le sue possibilità di recupero.
Il ragionamento della Corte. La Corte non ha esaminato questo dubbio, perché ha ritenuto errata la premessa da cui partiva. La messa alla prova minorile ha effetti sostanziali: se va a buon fine estingue il reato ed evita perfino l’accertamento della responsabilità. Una norma che la esclude non incide solo sullo svolgimento del processo, ma sulla punibilità. Per questo ricade sotto l’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, che vieta di applicare in modo retroattivo la legge penale sfavorevole: un divieto che, ricorda la Corte, ha valore assoluto e non è soggetto a bilanciamento. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, a partire dalla sentenza n. 32 del 2020, e quella della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’articolo 7 della Convenzione, secondo cui la garanzia si estende anche alle regole formalmente processuali che peggiorano in modo sostanziale la posizione dell’imputato.
Che cosa cambia in pratica. Poiché il comma 5-bis non doveva essere applicato in quei due processi, le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza. Per chi è imputato di uno dei reati elencati, ma per fatti commessi prima del 15 novembre 2023, il giudice minorile può ancora valutare la messa alla prova: il nuovo divieto non lo impedisce. Per i fatti successivi a quella data il divieto resta in vigore e la Corte non ha stabilito se sia legittimo o no. Quella verifica non è stata compiuta e potrà essere chiesta di nuovo in un processo in cui la norma vada effettivamente applicata.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/8