Uso di documenti falsi per il permesso di soggiorno (Corte cost. ord. n. 195/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate sull’articolo 5, comma 8-bis, del testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Quella norma punisce con la reclusione da uno a sei anni sia chi contraffa’ o altera i documenti che consentono allo straniero di entrare o di restare in Italia, sia chi quei documenti si limita a utilizzarli.
Il caso. Davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere era in corso un procedimento penale a carico di uno straniero. L’accusa era di avere utilizzato documentazione falsa, cioe’ una denuncia di rapporto di lavoro domestico e una carta di identita’, per ottenere il permesso di soggiorno. All’imputato non veniva contestato di avere materialmente falsificato quei documenti, ma soltanto di averli usati.
Il dubbio del giudice. Il giudice ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, cioe’ con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena. A suo avviso e’ irragionevole punire allo stesso modo condotte di gravita’ diversa. Falsificare un documento richiede di regola una organizzazione, sia pure rudimentale, di mezzi e di risorse, e rivela una capacita’ criminale maggiore rispetto al solo utilizzo di un documento gia’ falsificato da altri. Il giudice ha segnalato anche una incoerenza con il codice penale: l’articolo 489 punisce l’uso di un atto falso con le stesse pene previste per la falsificazione, ma ridotte di un terzo.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha prima respinto l’eccezione di inammissibilita’ sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri. Dall’ordinanza del giudice risultava con chiarezza che all’imputato era contestato l’uso di documenti falsi: la questione era quindi rilevante e non soltanto ipotetica. Ha poi osservato che le modifiche intervenute nel frattempo sulla norma, con la legge n. 238 del 2021 e con il decreto-legge n. 69 del 2023, hanno esteso la punibilita’ senza incidere sul trattamento sanzionatorio, e non rendevano necessario restituire gli atti al giudice.
Il precedente richiamato. Nel merito la Corte ha richiamato la propria sentenza n. 27 del 2025, depositata il 7 marzo 2025, che aveva gia’ dichiarato non fondate questioni identiche sollevate dal Tribunale ordinario di Vicenza. In quella decisione la Corte aveva affermato che le condotte descritte dalla norma non presentano, gia’ sul piano astratto, un disvalore tanto diverso da rendere necessarie cornici di pena distinte. Aveva aggiunto che chi utilizza il documento, nella generalita’ dei casi, ha concorso almeno moralmente alla sua falsificazione, perche’ il documento contiene i dati identificativi dello straniero, che solo l’interessato puo’ comunicare. Non e’ quindi irragionevole che il legislatore abbia sottoposto tutte e tre le condotte alla stessa cornice di pena. Quanto al confronto con l’articolo 489 del codice penale, la Corte aveva rilevato che le ragioni per cui nel 1930 il legislatore ha previsto una riduzione generale di pena per chi si limita a usare l’atto falso non valgono necessariamente per gli speciali documenti richiamati dalla norma sull’immigrazione. Aveva anche osservato che e’ proprio il momento dell’utilizzazione a creare un pericolo immediato per l’interesse che la legge intende proteggere. Erano state respinte anche le censure sulla funzione rieducativa della pena. Poiche’ la nuova ordinanza non portava argomenti nuovi rispetto a quelli gia’ esaminati, ne’ argomenti tali da indurre a una conclusione diversa, la Corte ha deciso con una ordinanza di manifesta infondatezza.
Cosa cambia in pratica. La norma resta come e’. Chi utilizza un documento falso per ottenere l’ingresso o il soggiorno in Italia rischia la stessa pena prevista per chi quel documento lo ha materialmente contraffatto o alterato, cioe’ la reclusione da uno a sei anni. Non opera la riduzione di un terzo che il codice penale prevede per l’uso di atto falso. Nel 2025 la Corte si e’ pronunciata due volte nello stesso senso, prima con una sentenza e poi con questa ordinanza.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/195
Nota della Redazione
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