Dissesto del Comune: 10 anni di divieto per gli amministratori (Corte cost. n. 84/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 248, comma 5, del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000). È la norma che, quando la Corte dei conti accerta la responsabilità per il dissesto finanziario di un ente locale, impedisce per dieci anni agli amministratori ritenuti responsabili di ricoprire una serie di cariche e incarichi. La norma resta quindi in vigore così com’è.
Cosa prevede la norma. Chi ha contribuito al dissesto del Comune con condotte dolose o gravemente colpose subisce due conseguenze. La prima è una sanzione in denaro, da cinque a venti volte la retribuzione mensile lorda, che il giudice contabile può graduare in base alla gravità dell’illecito e alle condizioni economiche del responsabile. La seconda è una misura interdittiva di durata fissa: dieci anni. Per gli amministratori comunali riguarda gli incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante dell’ente presso altri enti. Per i sindaci e i presidenti di provincia si estende anche alla candidatura a numerose cariche elettive.
Il caso. Le questioni sono arrivate dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria, in due giudizi di responsabilità sanzionatoria. Il primo riguarda amministratori del Comune di Castrovillari, il cui piano di riequilibrio finanziario non aveva ottenuto l’approvazione della sezione di controllo. Il secondo riguarda amministratori e revisori del Comune di Cosenza: un piano di riequilibrio era stato approvato nel 2013, ma gli obiettivi non erano stati raggiunti e nel 2019 è stato dichiarato il dissesto.
Il dubbio del giudice. Secondo la Corte dei conti la durata fissa di dieci anni è irragionevole e sproporzionata, in contrasto con gli articoli 3, 51, 54 e 97 della Costituzione. Tratta allo stesso modo chi ha causato il dissesto con dolo e chi vi ha contribuito con una colpa marginale. Non consente di valutare la durata dell’incarico né il peso effettivo della singola condotta. Ed è più rigida del regime dei revisori dei conti, ai quali il comma 5-bis applica una misura graduabile «fino a dieci anni».
Il ragionamento della Corte. La Corte costituzionale ha chiarito che il giudice contabile poteva sollevare la questione: escluderlo avrebbe creato una «zona d’ombra» sottratta al controllo di costituzionalità. Nel merito non ha nascosto i problemi della norma. Ha affermato che il test di proporzionalità non è superato quando si combinano una sanzione pecuniaria di eccezionale severità, ma graduabile, e un’ulteriore sanzione anch’essa punitiva e però non graduabile. Ha aggiunto che la fissità del trattamento sanzionatorio impedisce di tenere conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che dipende dal grado di responsabilità, dal tipo di violazione, dalla durata dell’incarico e dall’effettivo contributo causale al dissesto.
Nonostante questo, le questioni sono state dichiarate inammissibili, perché la Corte costituzionale non può riscrivere la norma. I modi per correggerla sarebbero molti: ridurre la durata, graduarla in base al dolo o alla colpa grave, collegarla al peso causale della condotta, introdurre una forma di riabilitazione. Ciascuna soluzione risponde a una diversa scelta di sistema e nessuna è costituzionalmente obbligata. La scelta spetta quindi al legislatore.
Una modifica recente. Il decreto-legge n. 25 del 2025 esclude le misure interdittive per gli amministratori la cui responsabilità sia attribuita per sola colpa grave, se hanno adottato entro due anni dall’insediamento un piano di riequilibrio finanziario pluriennale poi approvato. Nei due casi esaminati l’esclusione non era applicabile: in un caso il piano non era stato approvato, nell’altro gli obiettivi non erano stati rispettati.
Cosa cambia in pratica. Per ora nulla. Chi viene ritenuto responsabile del dissesto di un ente locale continua a subire il divieto decennale in misura fissa, senza che il giudice possa adeguarlo al caso concreto. Chi amministra un Comune in difficoltà finanziaria deve considerare che il rischio non è solo economico e che la misura scatta anche per la sola colpa grave, salva l’ipotesi introdotta nel 2025. Rendere graduabile la sanzione resta compito del Parlamento.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/84