Elezioni enti di area vasta in Sicilia: processo estinto (Corte cost. ord. n. 194/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. Non ha quindi deciso se la legge regionale contestata fosse o no conforme alla Costituzione: il giudizio si e’ chiuso per una ragione di procedura, prima dell’esame del merito.
Di quale giudizio si tratta. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’articolo 21 della legge della Regione Siciliana 18 novembre 2024, n. 27, in materia di liberi Consorzi comunali e Citta’ metropolitane. Quella norma spostava a una domenica compresa tra il 6 e il 27 aprile 2025 l’elezione dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei consigli metropolitani, prorogava fino al 30 giugno 2025 lo svolgimento delle funzioni da parte dei commissari straordinari e annullava le elezioni gia’ indette con decreto del Presidente della Regione dell’1 ottobre 2024, fissate per il 15 dicembre 2024.
Cosa si discuteva. Il ricorso sosteneva che l’ennesimo rinvio delle elezioni e la nuova proroga della gestione commissariale violassero gli articoli 1, 3, 5 e 114 della Costituzione e gli articoli 14, lettera o), e 15, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, richiamando le precedenti sentenze della Corte n. 136 del 2023 e n. 172 del 2024. La Regione Siciliana si era costituita in giudizio e aveva chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o improcedibile o comunque non fondato, sostenendo che la norma serviva proprio a rendere possibile lo svolgimento delle elezioni.
La ragione indicata nell’ordinanza. Il 6 novembre 2025 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato la rinuncia al ricorso, sulla base di una deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2025. Nella rinuncia si dava atto che le elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei consigli metropolitani si erano svolte il 27 aprile 2025 e che i nuovi organi elettivi si erano insediati. Il 10 novembre 2025 la Regione Siciliana ha depositato l’atto di accettazione della rinuncia. La Corte ha applicato l’articolo 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, estingue il processo.
Cosa resta aperto. Non esiste alcuna pronuncia sulla legittimita’ costituzionale dell’articolo 21 della legge regionale n. 27 del 2024, che quindi non e’ stato ne’ salvato ne’ annullato dalla Corte. La questione sollevata dal Governo non e’ stata esaminata e non si e’ formata alcuna decisione su di essa. Le elezioni contestate si sono comunque tenute e gli organi eletti sono in carica. Se in futuro venisse approvata una legge regionale con contenuti analoghi, il Governo potrebbe impugnarla di nuovo e la questione tornerebbe davanti alla Corte.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/194