Braccialetto non attivabile: la Corte non decide (Corte cost. n. 217/2025)
La decisione. La Corte costituzionale non ha deciso nel merito un dubbio sul braccialetto elettronico nelle misure a tutela delle vittime di violenza domestica. Con la sentenza n. 217 del 2025, depositata il 30 dicembre, ha dichiarato inammissibili le questioni sull’articolo 282-bis, comma 6, ultimo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 168 del 2023. La ragione e’ processuale: il giudice che ha sollevato il dubbio non doveva ancora applicare quella regola.
La norma contestata. L’articolo 282-bis prevede la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. Il giudice puo’ accompagnarla con il controllo a distanza, il cosiddetto braccialetto elettronico. La parte contestata stabilisce che, se l’organo delegato per l’esecuzione accerta la non fattibilita’ tecnica delle modalita’ di controllo elettronico, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu’ gravi.
Il caso. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento aveva applicato a una persona indagata per maltrattamenti in famiglia, ai danni della moglie e del figlio, il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese. Aveva pero’ respinto la richiesta di allontanamento dalla casa familiare e quella di applicare i sistemi di controllo elettronico. Il pubblico ministero ha proposto appello e la decisione e’ passata al Tribunale di Napoli, sezione del riesame.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di Napoli riteneva fondato l’appello e quindi da applicare l’allontanamento dalla casa familiare. Riteneva pero’ che nel caso concreto non ci fosse un’esigenza cautelare cosi’ pressante da imporre anche la sorveglianza elettronica: la condotta violenta era circoscritta a un solo episodio, l’indagato stava rispettando la misura gia’ disposta e aveva presentato ricorso per la separazione giudiziale. Da qui il timore: se il braccialetto fosse risultato tecnicamente non attivabile, la norma avrebbe obbligato ad aggiungere misure anche piu’ gravi, senza alcuna valutazione caso per caso. Secondo il rimettente si tratterebbe di una presunzione assoluta, in contrasto con gli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha rilevato d’ufficio che la questione non era rilevante nel giudizio in corso. Lo stesso giudice ammetteva di non sapere nulla sulla non fattibilita’ tecnica del dispositivo, perche’ quella verifica non e’ preventiva. Il dubbio era quindi ipotetico ed eventuale, e su norme che il rimettente non era chiamato ad applicare. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimita’ che distingue due momenti: prima l’accertamento sulla disponibilita’ o fattibilita’ del controllo elettronico, poi la valutazione della misura piu’ adeguata. Nel giudizio di appello cautelare il tribunale doveva limitarsi a disporre la misura richiesta dal pubblico ministero. Solo dopo, se l’accertamento avesse dato esito negativo, la scelta sulle ulteriori misure sarebbe spettata al giudice che procede, che prima dell’esercizio dell’azione penale e’ il giudice per le indagini preliminari. Nello stesso senso depone l’articolo 97-ter, comma 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto nel 2024, che prevede la trasmissione del rapporto sulla fattibilita’ tecnica all’autorita’ giudiziaria che procede per le valutazioni di competenza. La Corte aggiunge che, anche seguendo la tesi opposta sulla competenza, il giudice dovrebbe comunque rinviare quella valutazione alla fase successiva all’accertamento. In ogni ricostruzione mancava l’attualita’ della questione e con essa la rilevanza. La Corte osserva anche, ma senza deciderlo, che il dubbio era quasi sovrapponibile a uno gia’ esaminato con la sentenza n. 173 del 2024 su una previsione analoga dell’articolo 282-ter.
Cosa cambia in pratica. Nulla, per ora. La regola resta in vigore e la Corte non si e’ pronunciata sulla sua legittimita’. Chi ritenga di riproporre il dubbio deve farlo nel momento processuale corretto, cioe’ dopo che l’organo delegato ha accertato la non fattibilita’ tecnica del controllo elettronico e davanti al giudice chiamato in quel momento a decidere sulle ulteriori misure.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/217