Furto nell’androne condominiale e furto in abitazione (Corte cost. n. 193/2025)
La Corte costituzionale ha stabilito che il furto commesso nelle parti comuni di un condominio, come l’androne, resta punito come furto in abitazione. Ha inoltre escluso che per questo reato debba esistere una riduzione di pena per i fatti di lieve entita’. La norma esaminata e’ l’art. 624-bis del codice penale.
Il caso. Il Tribunale ordinario di Firenze doveva giudicare una persona accusata di furto in abitazione. L’imputato si era impossessato di una scatola contenente anticaglie, del valore di 500 euro, che il proprietario aveva momentaneamente depositato nell’androne dell’edificio condominiale dove risiedeva, ed era stato fermato.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha sollevato due questioni. Con la prima ha sostenuto che punire come furto in abitazione anche il furto negli spazi comuni del condominio sarebbe irragionevole e contrario al principio di offensivita’ (artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione). Secondo il giudice quegli spazi sono frequentati da molte persone, quindi il livello di riservatezza sarebbe piu’ vicino a quello degli spazi pubblici. Con la seconda questione, proposta in subordine, ha contestato la mancanza di una diminuzione di pena fino a un terzo per i fatti di lieve entita’: la pena prevista e’ la reclusione da quattro a sette anni e la multa da 927 a 1.500 euro, sproporzionata per fatti di ridotta portata offensiva e contraria anche alla funzione rieducativa della pena (artt. 3 e 27, terzo comma). Il Presidente del Consiglio dei ministri e’ intervenuto chiedendo che le questioni fossero respinte.
La prima risposta della Corte. La questione principale e’ stata dichiarata non fondata. L’art. 624-bis punisce chi si impossessa di una cosa altrui introducendosi in un luogo destinato a privata dimora o nelle pertinenze di essa. La Corte ricorda che la nozione penale di pertinenza non coincide con quella civilistica e non richiede l’uso esclusivo da parte di un solo proprietario: conta l’utilita’ che il bene fornisce al luogo di privata dimora. Le parti comuni del condominio, osserva la Corte, sono a servizio e protezione delle abitazioni che si trovano nell’edificio e vengono usate a questo scopo dai comproprietari. Non sono aperte al pubblico e i terzi possono accedervi solo con il consenso, anche implicito, dei titolari, che conservano il potere di impedire l’ingresso a persone non gradite. Estendere a questi spazi la tutela della privata dimora non e’ quindi ne’ irragionevole ne’ contrario al principio di offensivita’. Le regole diverse valide per le riprese video della polizia giudiziaria o per il reato di interferenze illecite nella vita privata, aggiunge la Corte, riguardano un’altra idea di domicilio, cioe’ il luogo in cui la persona vive al riparo da sguardi altrui.
La seconda risposta. Anche la questione subordinata e’ stata dichiarata non fondata. La determinazione delle pene spetta al legislatore e puo’ essere censurata solo se manifestamente sproporzionata. Il maggior rigore del furto in abitazione si fonda sulla presunzione, non irragionevole, di particolare gravita’ del fatto di chi entra in casa altrui per rubare e di pericolosita’ di chi tiene quella condotta. Richiamando una sua precedente decisione, la Corte aggiunge che la lesione del domicilio non si puo’ graduare: il domicilio o e’ violato o non lo e’, ed e’ inconcepibile un ingresso lieve nell’abitazione altrui. Il confronto con la rapina e l’estorsione, per le quali un’attenuante di lieve entita’ e’ stata introdotta, non regge: in quei reati l’elemento della violenza o minaccia copre condotte molto diverse tra loro, mentre il furto in abitazione e’ descritto in termini piu’ definiti.
Cosa cambia in pratica. Chi ruba nell’androne, nelle scale o in altre parti comuni di un condominio risponde di furto in abitazione, con le pene piu’ alte previste dall’art. 624-bis, e non di furto semplice. Non esiste una attenuante specifica per i fatti di lieve entita’. Restano pero’ intatti i poteri del giudice nel determinare la pena caso per caso, anche considerando che la lesione della sfera privata puo’ attenuarsi man mano che ci si allontana dai luoghi in cui la vittima svolge le sue attivita’ piu’ personali.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/193
Nota della Redazione
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