Maestri di sci e guide: illegittima la legge toscana (Corte cost. n. 196/2025)
La decisione. Con la sentenza n. 196 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima gran parte del testo unico del turismo della Regione Toscana (legge regionale n. 61 del 2024). Le norme cancellate riguardano i requisiti dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e la disciplina di alcune professioni turistiche e della montagna: accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci e guida alpina.
Il caso. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte numerosi articoli della legge toscana. Non si tratta di una causa tra privati. E’ il giudizio che si apre quando lo Stato ritiene che una Regione abbia legiferato oltre i limiti delle proprie competenze. Si discute quindi di chi puo’ disciplinare che cosa, non di un singolo caso concreto.
Il dubbio. Secondo il Governo la Regione aveva invaso campi riservati allo Stato. La Costituzione mette le professioni tra le materie di competenza concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, la Regione puo’ dettare solo la disciplina di dettaglio. La tutela della concorrenza e la materia penale sono invece riservate in via esclusiva allo Stato.
Il ragionamento. La Corte ha ribadito che spetta allo Stato individuare le figure professionali, i loro profili e i titoli che abilitano a esercitarle. Una Regione non puo’ creare nuove professioni. Non puo’ farlo neppure in via provvisoria, in attesa che lo Stato intervenga, e neppure richiamando la propria vocazione turistica. Su questa base sono cadute le norme che istituivano l’accompagnatore turistico e la guida ambientale, con tutti gli articoli collegati su elenchi, requisiti e modalita’ di esercizio.
Per i maestri di sci e le guide alpine la Corte ha rilevato due problemi distinti. Il primo e’ la ripetizione: la legge regionale riproduceva definizioni gia’ contenute nelle leggi statali sulle guide alpine (legge n. 6 del 1989) e sui maestri di sci (legge n. 81 del 1991). Anche la semplice copia non e’ ammessa, perche’ trasforma una regola statale in regola regionale e rende incerto quale fonte si applichi. Il secondo problema e’ la modifica: la Regione aveva introdotto requisiti di iscrizione parzialmente diversi, aveva diviso l’albo dei maestri in sezioni per specialita’ limitando l’abilitazione alla sezione di appartenenza e aveva spostato su organi diversi da quelli indicati dallo Stato il potere di vigilare sulla professione, di vietare la prosecuzione dell’attivita’ e di riconoscere le qualifiche ottenute all’estero.
E’ stata dichiarata illegittima anche la norma regionale che richiamava il reato di esercizio abusivo della professione. Anche un semplice rinvio alla legge penale non e’ consentito alla Regione, perche’ la materia penale spetta solo allo Stato e il rinvio crea confusione tra le fonti.
Non tutte le censure sono state accolte. E’ stata dichiarata non fondata la questione sulle guide dei parchi naturali: la legge quadro statale sulle aree protette consente corsi di formazione specifici per il singolo parco, e questo giustifica una guida legata a una determinata area. E’ stata salvata, nei sensi indicati nella motivazione, anche la norma sulla durata e sulle materie dei corsi per maestri di sci: la Regione puo’ organizzare i corsi, purche’ rispetti il numero minimo di ore e gli insegnamenti fondamentali stabiliti dalla legge statale, potendo aggiungere materie ulteriori.
Cosa cambia. Le disposizioni dichiarate illegittime non possono piu’ essere applicate. Chi lavora in Toscana come maestro di sci o come guida alpina resta soggetto alla disciplina statale: valgono i requisiti previsti dalle leggi nazionali e non quelli aggiuntivi introdotti dalla Regione. La Corte ha ricordato che l’abilitazione ha efficacia sull’intero territorio nazionale, quindi non e’ legittimo condizionare l’esercizio stabile all’avere un recapito in Toscana. Per le agenzie di viaggio viene meno l’obbligo che il direttore tecnico svolga l’attivita’ in modo continuativo ed esclusivo. Per accompagnatore turistico e guida ambientale, invece, restano figure prive di una disciplina regionale: potranno essere istituite solo dallo Stato.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/196