Messa alla prova e poi abbreviato: lo stesso giudice (Corte cost. n. 190/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale. Il giudice che ha ammesso l’imputato alla messa alla prova, dando al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella dell’accusa, non diventa per questo incompatibile a decidere poi lo stesso processo nelle forme del giudizio abbreviato.
Il caso. Davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata pendeva un procedimento per detenzione di hashish e cocaina a fini di spaccio. Dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l’imputato aveva chiesto di essere ammesso alla messa alla prova, sostenendo che il fatto andasse ricondotto a un’ipotesi meno grave, e in subordine aveva chiesto il giudizio abbreviato. Il giudice aveva riqualificato l’imputazione e sospeso il processo con messa alla prova. L’imputato poi ci aveva rinunciato, la messa alla prova era stata revocata e restava da trattare l’abbreviato. Lo stesso giudice aveva chiesto di astenersi, perche’ si era gia’ espresso sulla qualificazione del fatto, ma la richiesta era stata respinta.
Il dubbio del giudice. Questo caso non compare nell’elenco delle incompatibilita’ previste dall’articolo 34, comma 2, e non e’ neppure motivo di ricusazione. Secondo il giudice di Macerata cio’ contrasta con gli articoli 3 e 111 della Costituzione, che garantiscono un giudice terzo e imparziale. Il suo ragionamento era duplice: la riqualificazione del fatto sarebbe una valutazione sul merito dell’accusa, non un passaggio puramente formale; e la decisione sulla messa alla prova apparterrebbe a una fase del processo diversa e autonoma rispetto a quella in cui va deciso l’abbreviato. Non basta, aggiungeva, affidare il rimedio all’astensione, cioe’ alla valutazione che il singolo magistrato fa di se stesso.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ricordato la regola generale gia’ fissata in passato. Perche’ un giudice diventi incompatibile non basta che conosca atti compiuti prima: occorre che abbia gia’ compiuto una valutazione servita a prendere una decisione, che quella valutazione riguardi il merito dell’accusa e non il semplice andamento del processo, e soprattutto che si collochi in una fase diversa del procedimento. All’interno della stessa fase l’incompatibilita’ non opera, perche’ il convincimento del giudice si forma progressivamente e isolare ogni singolo atto porterebbe a una frammentazione insostenibile, con la necessita’ di tanti giudici quanti sono gli atti da compiere. Applicando questo criterio, la Corte ha stabilito che nel caso in esame la fase e’ una sola: quella della definizione anticipata del giudizio immediato attraverso i riti alternativi al dibattimento. Messa alla prova, giudizio abbreviato e patteggiamento sono strade diverse dello stesso passaggio processuale, affidato al giudice per le indagini preliminari. La riforma introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 ha rafforzato questa unitarieta’: il giudice non decide piu’ sulle carte, ma in un’apposita udienza, nella quale l’imputato puo’ anche cambiare la scelta iniziale. Una fase nuova e distinta si apre solo se nessuna delle richieste va a buon fine e gli atti vengono trasmessi al giudice del dibattimento, che e’ un giudice diverso. Poiche’ la fase e’ la stessa, l’effetto di condizionamento non puo’ prodursi, e questo basta a escludere l’incompatibilita’, a prescindere dal peso della riqualificazione. La Corte ha comunque osservato che, secondo la Corte di cassazione, riqualificare il fatto in quella sede significa solo verificare se la condotta descritta nell’imputazione sia stata inquadrata nella norma corretta, non anticipare un giudizio sulla colpevolezza. Prima del merito la Corte aveva respinto le eccezioni con cui il Presidente del Consiglio dei ministri chiedeva di dichiarare le questioni inammissibili.
Cosa cambia in pratica. La norma resta come e’. Chi chiede la messa alla prova dopo un decreto di giudizio immediato e poi ripiega sul giudizio abbreviato sara’ giudicato dallo stesso giudice per le indagini preliminari che aveva deciso sulla messa alla prova, anche se in quell’occasione aveva modificato la qualificazione del reato. Il cambio di giudice avviene solo quando nessun rito alternativo va a buon fine e il processo prosegue in dibattimento.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/190
Nota della Redazione
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