Abuso di dipendenza economica: decide la sezione impresa (Corte cost. n. 75/2026)
La Corte costituzionale ha confermato che le cause sull’abuso di dipendenza economica tra imprese devono essere trattate dalle sezioni specializzate in materia di impresa. Con la sentenza n. 75 del 2026 ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate sull’articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192 del 1998, introdotto dalla legge n. 118 del 2022.
Di cosa si parla. L’abuso di dipendenza economica riguarda i rapporti tra imprese. La dipendenza c’è quando un’impresa è in grado di imporre a un’altra un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, e l’impresa più debole non ha reali alternative soddisfacenti sul mercato. Succede tipicamente quando un fornitore ha investito molto per servire un solo committente e cambiare cliente gli costerebbe troppo. La legge vieta l’abuso di questa situazione. Il patto abusivo è nullo e l’impresa danneggiata può chiedere il risarcimento e provvedimenti che facciano cessare la condotta.
La regola sotto esame. Per anni non è stato chiaro quale giudice dovesse occuparsi di queste controversie. La legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2022 ha aggiunto una frase all’articolo 9: le cause sull’abuso di dipendenza economica vanno alle sezioni specializzate in materia di impresa. Sono sezioni presenti in ogni distretto di corte d’appello, con giudici dotati di competenze specifiche, che decidono in tre.
Il caso. Un’impresa aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per farsi pagare alcune somme. L’impresa ingiunta si è opposta e ha chiesto che alcune clausole del contratto fossero dichiarate nulle per abuso di dipendenza economica. La causa, assegnata all’inizio a una sezione civile ordinaria del Tribunale di Milano, è stata perciò trasferita alla sezione specializzata in materia di impresa.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di Milano ha ritenuto la nuova regola contraria alla Costituzione. L’abuso di dipendenza economica, ha osservato, può presentarsi nei contratti più diversi: attribuire tutte queste cause alla sezione impresa significa caricarla di un contenzioso non calcolabile in anticipo, a scapito della specializzazione e della ragionevole durata dei processi. Ha aggiunto che basta l’affermazione di una parte per spostare la causa, con il rischio di scelte strumentali.
La decisione. La Corte ha dichiarato inammissibili le censure sul diritto di agire in giudizio e sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perché il giudice aveva accumulato più parametri senza spiegare in modo puntuale la violazione di ciascuno. Le altre questioni sono state respinte nel merito. La scelta del legislatore non è irragionevole: le sezioni specializzate hanno esperienza dei rapporti tra imprese e sono più attrezzate per le valutazioni di tipo economico che servono ad accertare la dipendenza. La regola serve inoltre a semplificare l’individuazione del giudice in una materia dove prima c’era incertezza, perché era difficile tracciare un confine netto tra abuso di dipendenza economica e abuso di posizione dominante.
Carico di lavoro e giudice naturale. La Corte ha riconosciuto che la norma può comportare un aggravio di lavoro per le sezioni specializzate. Ha però precisato che si tratta di inconvenienti di fatto, da affrontare con una diversa distribuzione delle risorse e non con la dichiarazione di illegittimità della legge. Sul giudice naturale ha ricordato che la garanzia è rispettata quando l’organo è istituito dalla legge e la sua competenza è fissata in anticipo con criteri generali e oggettivi, prima che la singola controversia nasca. È quello che accade qui. Le incertezze applicative dovranno essere risolte dalla giurisprudenza. Infine, il fatto che decida un collegio invece di un giudice singolo non tocca quella garanzia e può anzi favorire orientamenti condivisi.
Cosa cambia in pratica. Chi ha un’impresa e ritiene di subire condizioni contrattuali imposte da un partner commerciale molto più forte deve portare la causa sull’abuso di dipendenza economica davanti alla sezione specializzata in materia di impresa. Vale anche quando la contestazione è sollevata come difesa, per esempio opponendosi a un decreto ingiuntivo. La regola introdotta nel 2022 resta in vigore così com’è.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/75