Mora del creditore e offerta formale in caso di rifiuto del pagamento (App. Cagliari, Sez. Dist. Sassari n. 228/2026)
Principi di diritto (Massima)
La modifica consensuale delle modalità di pagamento, realizzata per fatto concludente e protrattasi nel tempo, non esonera il debitore dall’onere di effettuare un’offerta formale della prestazione per costituire in mora il creditore che rifiuti il pagamento. La mora del creditore ex art. 1206 c.c., che esclude l’imputabilità dell’inadempimento al debitore, richiede un’offerta reale o per intimazione nelle forme di cui agli artt. 1208-1209 c.c., seria e corrispondente all’intero importo dovuto; i tentativi di pagamento parziali, anche se ripetuti, non sono idonei a produrre gli effetti della mora accipiendi. Il comportamento concludente può integrare una modifica del contratto, ma non sostituisce i presupposti formali per la mora del creditore, che resta un istituto distinto.
Il Fatto
Il conduttore, dopo aver pagato per anni i canoni di locazione mediante bonifico bancario in deroga al contratto che prevedeva il pagamento in contanti, dal marzo 2019 non riusciva più a pagare, poiché la locatrice rifiutava i bonifici e chiudeva il conto corrente. Il conduttore tentava il pagamento tramite assegni circolari e vaglia postali, ma la locatrice rifiutava anche questi. La locatrice agiva per la risoluzione del contratto per morosità. Il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda, dichiarando risolto il contratto e condannando il conduttore al pagamento dei canoni scaduti. Il conduttore proponeva appello, deducendo la mora del creditore e la modifica consensuale delle modalità di pagamento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ritenendo i motivi sufficientemente specifici. Nel merito, ha riconosciuto che il comportamento concludente delle parti (pagamenti tramite bonifico per oltre cinque anni) aveva integrato una modifica consensuale delle modalità di pagamento in deroga al contratto, come previsto dalla giurisprudenza (Cass. n. 10232/2025). Tuttavia, ha escluso che il rifiuto della locatrice integrasse la mora del creditore ex art. 1206 c.c.
La Corte ha richiamato il principio per cui, per costituire in mora il creditore di un’obbligazione pecuniaria, il debitore deve effettuare un’offerta formale della prestazione (offerta reale o per intimazione) nelle forme di cui agli artt. 1208-1209 c.c., corrispondente all’intero importo dovuto. I tentativi di pagamento effettuati dal conduttore (vaglia postali per singole mensilità) non integravano tale offerta, essendo parziali e non nelle forme di legge, come affermato da Cass. n. 11491/2022. La Corte ha quindi escluso la mora della locatrice e confermato l’inadempimento del conduttore.
Quanto alla quantificazione del credito, la Corte ha rigettato la richiesta di riduzione dell’importo liquidato, rilevando che il conduttore non aveva provato l’incasso dei vaglia postali da parte della locatrice, e che gli assegni circolari erano stati rifiutati. Ha quindi confermato la condanna al pagamento dei canoni scaduti, detratto l’acconto di Euro 11.000 già versato in corso di causa.
Implicazioni Pratiche
- Offerta formale per la mora del creditore: l’avvocato del debitore che intenda far valere la mora del creditore, quando questi rifiuti il pagamento, deve provare di aver effettuato un’offerta formale della prestazione nelle forme di cui agli artt. 1208-1209 c.c. (offerta reale per denaro, o per intimazione), e non limitarsi a tentativi di pagamento informali, che sono inidonei a produrre gli effetti della mora accipiendi.
- Integralità dell’offerta: l’offerta deve corrispondere all’intero importo dovuto, non a singole rate o mensilità; l’offerta parziale non è idonea a costituire in mora il creditore e non esclude l’inadempimento del debitore per il residuo.
- Prova del pagamento e modifica consensuale: se il debitore eccepisce la modifica consensuale delle modalità di pagamento, deve provare il comportamento concludente del creditore (accettazione di pagamenti con modalità diverse per un periodo significativo); tuttavia, tale modifica non esonera dall’onere di provare l’avvenuto pagamento per i periodi successivi, né sostituisce i presupposti formali per la mora del creditore.
Provvedimento integrale: scarica il PDF