Principi di diritto (Massima)
L’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive, ai sensi dell’art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (oggi art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001), determina l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime, con effetto a titolo originario e automatico, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione.
L’atto di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione di cui all’art. 7, comma 4, l. n. 47 del 1985 ha natura meramente dichiarativa e costitutiva di titolo per la trascrizione, non essendo necessario un ulteriore provvedimento ablatorio.
L’acquisto a titolo originario del Comune è opponibile ai terzi e preclude la possibilità per il precedente proprietario o per il suo avente causa di vantare un diritto di proprietà, essendo l’eventuale atto di alienazione successivo all’acquisizione nullo per impossibilità dell’oggetto.
Il giudicato formatosi sulla validità dell’atto di accertamento e sull’acquisizione al patrimonio comunale preclude ogni riesame della questione in un successivo giudizio, anche se promosso da un terzo acquirente, il quale è tenuto a confutare specificamente la ratio decidendi fondata sul giudicato.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non si confrontano con la decisione impugnata e ignorano i precedenti giudicati che costituiscono il fondamento della pronuncia.
Il Fatto
Il Comune di Palagiano agì in giudizio per ottenere il rilascio di due particelle occupate dalla società ricorrente, deducendo la propria proprietà a seguito dell’acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 7, l. n. 47 del 1985, per inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive emesso dal sindaco e non eseguito dalla precedente proprietaria, s.p.a. L’atto di accertamento dell’inottemperanza era stato adottato il 29 luglio 2008 e trascritto il 14 maggio 2009, dopo che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2484 del 2013, ne aveva confermato la validità.
In pendenza del giudizio amministrativo, s.p.a. aveva alienato i beni alla ricorrente con atto del 25 settembre 2012. Il Tribunale di Taranto, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 14 aprile 2016, dichiarò la nullità e l’inopponibilità al Comune della compravendita, decisione confermata dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza n. 456 del 2019 e divenuta irrevocabile per inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass., ord. n. 33570 del 2021). La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 112 del 2024, rigettò l’appello della ricorrente contro la condanna al rilascio, confermando l’avvenuta acquisizione a titolo originario del bene al Comune e l’infondatezza della domanda di usucapione. La ricorrente propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La Corte rileva che la sentenza impugnata si fonda su plurimi giudicati che non sono stati in alcun modo confutati dalla ricorrente. In particolare, il Consiglio di Stato ha già accertato la legittimità dell’atto di accertamento dell’inottemperanza del 29 luglio 2008, mentre il giudice civile, con ordinanza del Tribunale di Taranto confermata in appello e divenuta irrevocabile (Cass., n. 33570 del 2021), ha dichiarato la nullità della compravendita del 2012 per impossibilità dell’oggetto, essendo il bene già acquisito al patrimonio comunale a titolo originario per effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. La ricorrente, invece, ripropone questioni già decise, senza specificare i vizi ex art. 360 c.p.c. e senza confrontarsi con la ratio decidendi fondata sul giudicato.
La Cassazione ribadisce che l’acquisizione ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 è un effetto automatico dell’inottemperanza, che produce un acquisto a titolo originario in favore del Comune, con natura meramente dichiarativa dell’atto di accertamento. La sentenza di merito è conforme al principio secondo cui, una volta acquisito il bene al patrimonio comunale a titolo originario, il precedente proprietario rimasto nella detenzione non può vantare un possesso qualificato ai fini dell’usucapione, salvo atti di mutamento della detenzione in possesso ai sensi dell’art. 1141, comma 2, c.c., nella specie non dimostrati. Il giudicato interno sulla domanda di usucapione, non specificamente impugnato, preclude ogni ulteriore esame.
La Corte, infine, rileva che i motivi di ricorso sono genericamente formulati e non sono riconducibili ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., prospettando piuttosto una rivalutazione del merito in elusione del divieto di cui al comma 4 dell’art. 360 c.p.c. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. Il controricorso del Comune, depositato tardivamente, è dichiarato improcedibile, con conseguente nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., la ricorrente è condannata al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., determinata in via equitativa.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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