Responsabilità da infezione nosocomiale: onere probatorio e valutazione del giudice (Cass. civ. n. 7573/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale, il giudice di merito, nel valutare la prova della condotta del custode e del nesso causale, può legittimamente fare proprie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, motivando per relationem, senza che ciò integri un vizio di motivazione apparente. La valutazione della sufficienza probatoria e la scelta di non ammettere mezzi istruttori ritenuti non rilevanti o generici costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità. Le censure che si risolvono in una diversa lettura del compendio probatorio o nella richiesta di un nuovo giudizio di fatto sono inammissibili, così come quelle che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
Un paziente, dopo un intervento chirurgico presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, contraeva un’infezione nosocomiale e decedeva. I familiari convenivano in giudizio l’Azienda sanitaria e la compagnia di assicurazione, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Siracusa accoglieva parzialmente la domanda. La Corte d’Appello di Catania, in riforma parziale, condannava l’Azienda sanitaria al pagamento di somme maggiori a titolo di risarcimento del danno parentale e dichiarava inefficace la polizza assicurativa per tardiva denuncia del sinistro. L’Azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione; i familiari proponevano ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale, dichiarando inammissibili o infondati tutti i motivi, e ha accolto il ricorso incidentale. In primo luogo, la Corte ha rilevato l’inammissibilità della censura sulla mancata prova della qualità di eredi, trattandosi di questione nuova, non dedotta nei gradi di merito e per la quale il ricorrente non aveva assolto l’onere di specifica allegazione. Ha altresì escluso il vizio di motivazione apparente, affermando che la Corte d’Appello aveva legittimamente fatto proprie le conclusioni del collegio peritale, rispondendo alle critiche dell’Azienda sanitaria e rendendo una motivazione logicamente coerente.
La Cassazione ha poi ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove, che è sindacabile solo per il vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (oggi non più censurabile come vizio autonomo per la decisione). Ha parimenti escluso che il diniego della prova testimoniale integri un vizio processuale, trattandosi di scelta valutativa di merito, poiché i capitoli di prova erano stati ritenuti generici e non rilevanti ai fini della decisione.
Quanto alla clausola claims made, la Corte ha confermato la validità del modello assicurativo, conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, e ha ritenuto corretta la declaratoria di inefficacia della garanzia per tardiva denuncia del sinistro, non essendo stata contestata la specifica motivazione sul punto. Ha infine accolto il ricorso incidentale, affermando il principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi c.d. compensativi decorrono dal momento dell’illecito (decesso) e non dalla domanda giudiziale, in funzione compensativa del pregiudizio subito per il tardivo conseguimento della somma. La sentenza è stata cassata su questo punto e la causa decisa nel merito con la condanna al pagamento degli interessi legali dalla data del decesso.
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