Giustizia riparativa e utilizzabilità delle chat acquisite dalla parte offesa (Cass. pen. n. 34073/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giustizia riparativa, la richiesta di sospensione del processo per l’avvio a un programma è inammissibile per i reati procedibili d’ufficio, non rientrando tra quelli per cui l’art. 129-bis, comma 4, cod. pen. consente la sospensione. Il giudice deve comunque valutare l’utilità concreta del programma, che non può essere limitata al mero interesse a un trattamento sanzionatorio più mite. L’acquisizione di screenshot di conversazioni WhatsApp forniti dalla persona offesa o da terzi non richiede il decreto di sequestro del Pubblico Ministero, trattandosi di corrispondenza già pervenuta e liberamente disponibile da parte del titolare non indagato. Il vizio di motivazione per omessa risposta a specifiche deduzioni difensive è deducibile in cassazione solo quando gli elementi trascurati abbiano carattere di decisività, ossia la loro valutazione avrebbe potuto portare a una diversa pronuncia.
Il Fatto
L’imputato veniva condannato in primo grado per il reato di violenza sessuale aggravata (art. 609-bis e 609-ter cod. pen.) in danno di una minore, all’epoca tredicenne, cognata della vittima, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma, riconosceva le attenuanti generiche equivalenti e riduceva la pena a anni tre e mesi otto, confermando le statuizioni civili. L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando sette motivi, relativi alla richiesta di giustizia riparativa, alla motivazione per relationem, ai tabulati telefonici e alle chat WhatsApp, al sequestro della corrispondenza, alla qualificazione giuridica del fatto e al diniego dell’attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha osservato che l’istanza di accesso alla giustizia riparativa mirava a ottenere la sospensione del processo. Tuttavia, l’art. 129-bis, comma 4, cod. pen. prevede la sospensione solo per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, mentre il reato in questione è procedibile d’ufficio. Inoltre, la Corte territoriale aveva comunque valutato l’utilità del programma, rilevando il disinteresse dell’imputato verso la vittima e il pericolo di un’aggravamento del suo stato d’ansia, fornendo una prognosi negativa che il ricorso non ha specificamente contestato.
Quanto ai motivi sulla motivazione e sui tabulati, la Corte ha rilevato la genericità delle censure, non essendo indicati quali elementi decisivi sarebbero stati trascurati. Sulla utilizzabilità delle chat WhatsApp, ha richiamato il principio per cui gli screenshot forniti dalla stessa persona offesa o da terzi destinatari dei messaggi non necessitano di sequestro, poiché chi li ha ricevuti ne può disporre liberamente. Nel caso, i messaggi erano stati mostrati dalla minore alla polizia giudiziaria e prodotti da altri soggetti; la loro acquisizione è quindi legittima, a differenza dell’ipotesi di sequestro dalla memoria del dispositivo dell’indagato, che richiederebbe il decreto del Pubblico Ministero.
La Corte ha inoltre escluso la violazione dell’art. 254 cod. proc. pen., poiché la corrispondenza in questione non era stata intercettata, ma consegnata volontariamente dal destinatario. Quanto alla qualificazione del reato, ha ritenuto inammissibile la censura perché contesta la ricostruzione fattuale, non la sussunzione giuridica. Infine, ha giudicato infondato il motivo sul diniego dell’attenuante, essendo la motivazione del giudice di merito basata su elementi di gravità (età della vittima, compromissione psicologica, rapporto di fiducia) che il ricorso non ha efficacemente confutato.
Implicazioni Pratiche
- Istanza di giustizia riparativa: per i reati procedibili d’ufficio, il difensore non può chiedere la sospensione del processo ex art. 129-bis, comma 4, cod. pen.; l’istanza, ove proposta, deve comunque dimostrare l’utilità concreta del programma per la risoluzione del conflitto, non limitandosi a prospettare un vantaggio sanzionatorio, e il giudice può rigettarla con motivazione negativa sull’utilità.
- Acquisizione di messaggi WhatsApp: il difensore non può eccepire l’inutilizzabilità dei messaggi prodotti dalla parte offesa o da terzi, poiché essi sono liberamente disponibili; solo l’acquisizione dai dispositivi dell’indagato, effettuata dalla polizia giudiziaria senza decreto di sequestro, integra il vizio di cui all’art. 254 cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza di legittimità.
- Motivazione in cassazione: per far valere l’omessa risposta a specifiche deduzioni difensive, il ricorrente deve indicare con precisione quali elementi trascurati avrebbero avuto carattere decisivo, cioè tali da inficiare la struttura portante della motivazione; la mera contestazione della valutazione probatoria è inammissibile.
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