Custodia cautelare e doppia presunzione: il tempo non basta per la sostituzione (Cass. pen. Sez. IV n. 29606 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità in materia cautelare non consente alla Corte di cassazione alcuna riconsiderazione nel merito delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura, apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il sindacato resta circoscritto alla verifica della congruità delle ragioni giuridicamente significative esposte e dell’assenza di illogicità evidenti. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è speciale e prevale sulla regola generale dell’art. 274 cod. proc. pen., facendo ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Il mero decorso del tempo, in assenza di altre circostanze suscettibili di incidere sulle esigenze da salvaguardare, ha valore neutro e non giustifica la sostituzione della misura.

Il Fatto

I difensori del ricorrente impugnano l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna, sezione impugnazioni cautelari penali, ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. contro il provvedimento che aveva respinto, ex art. 299 cod. proc. pen., l’istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il giudice dell’appello cautelare aveva richiamato la preclusione derivante dal giudicato cautelare.

Il ricorrente era stato raggiunto da ordinanza cautelare nell’ambito di un procedimento per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per sei episodi di acquisto, detenzione e cessione di cocaina, con quantitativi di rilievo. Il giudizio di cognizione, definito con rito abbreviato, si era concluso con condanna a dodici anni di reclusione; il relativo appello pende davanti alla Corte di assise di appello. La difesa deduce l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. come fatto nuovo, l’illogicità della valutazione sulla pericolosità, l’inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico e il peso del tempo trascorso in custodia.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità: l’ordinamento non attribuisce alla Cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari né di scelta della misura adeguata. L’attività del giudice di merito è insindacabile, e il controllo si esaurisce nell’esame dell’atto impugnato per accertare due requisiti: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti. Richiama sul punto Sez. 2 n. 56 del 2011.

Il Collegio ricorda poi che, in sede di appello avverso il rigetto di revoca o sostituzione, il Tribunale non deve riesaminare le condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, ma limitarsi a controllare la correttezza giuridica e la motivazione in ordine a eventuali nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, capaci di modificare il quadro probatorio o di escludere le esigenze cautelari. Citati Sez. 6 n. 45826 del 2021 e Sez. 2 n. 18130 del 2016.

Su questa base risulta dirimente la doppia presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che l’ordinanza ha correttamente valorizzato e ritenuto non superata. La Corte ribadisce che tale presunzione è speciale e prevalente rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen., sì da far ritenere sussistenti, salvo prova contraria, attualità e concretezza del pericolo, secondo l’insegnamento di Sez. 5 n. 4950 del 2021.

Congrua è, dunque, la motivazione che, valorizzata la pena di dodici anni inflitta in primo grado come unico elemento di novità, considera l’esclusione dell’aggravante mafiosa di valenza marginale, permanendo il riconoscimento provvisorio di colpevolezza per il delitto associativo aggravato dalla transnazionalità. Rileva il coinvolgimento in sei reati in materia di stupefacenti, seriali e continuativi, indice di professionalità criminale, e l’assenza di rescissione dal vincolo associativo.

Quanto all’uso di sistemi di comunicazione criptata, l’ordinanza ne trae un indice di spiccata propensione a sottrarsi ai controlli, rendendo poco rassicurante la collocazione agli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. La Corte esclude illogicità e contraddittorietà nel profilo di elevata pericolosità ricavato dalle condotte ascritte. Sul decorso del tempo, ribadisce che esso ha valore neutro se non accompagnato da altre circostanze, esaurendo la sua valenza nell’ambito dei termini di durata massima della custodia (Sez. 4 n. 13895 del 2020; Sez. 4 n. 17470 del 2024). All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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