Valutazione elementi difensivi e autonomia motivazionale nelle misure cautelari (Cass. pen. n. 34951/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la nozione di “elementi forniti dalla difesa”, da valutare ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., comprende solo i dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, non anche le posizioni difensive meramente negative della tesi dell’accusa o le diverse interpretazioni degli elementi indiziari, che restano assorbite dall’opposto apprezzamento del giudice. Il vizio di mancata autonoma valutazione degli indizi non sussiste quando il provvedimento, pur richiamando la consulenza di parte, ne confuti le argomentazioni con specifica motivazione. Il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto dalla spregiudicatezza e dalla capacità criminale dimostrata, anche in assenza di precedenti penali, e la scelta della misura custodiale è giustificata quando le condotte siano state realizzate anche in qualità di amministratore di fatto, rendendo inidonee le misure interdittive.
Il Fatto
Il GIP di Roma applicava gli arresti domiciliari a un indagato per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (capo 1) e per numerosi reati tributari (capi 2-16). L’ordinanza contestava, tra l’altro, la cessione a condizioni antieconomiche di partecipazioni societarie per 96,8 milioni di euro, con pagamento rateale decennale e accollo del debito a una società insolvibile, la sistematica omissione di versamenti fiscali per oltre 207 milioni di euro, la dissipazione di utilità sociali e pagamenti preferenziali. Il Tribunale del riesame rigettava il gravame, confermando la misura. L’indagato ricorreva per cassazione, deducendo la mancata autonoma valutazione degli elementi difensivi, l’insussistenza del pericolo di reiterazione per il lungo tempo trascorso e la mancata proporzionalità della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha richiamato il principio per cui il giudice della cautela deve valutare solo gli elementi oggettivi e concludenti prodotti dalla difesa, non le mere interpretazioni alternative o le tesi negative dell’accusa (Sez. 3, n. 47593 del 15/10/2024, Cursano; Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Paris). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva specificamente menzionato la consulenza di parte e ne aveva confutato le argomentazioni, evidenziando che l’operazione di cessione aveva privato la società degli asset principali senza reale contropartita, e che gli atti dispositivi, i pagamenti preferenziali e le omissioni fiscali erano riconducibili a un’unitaria strategia illecita, come dimostrato dalle intercettazioni. La circostanza che parte del debito fiscale derivasse da sanzioni non giustificava le successive condotte distrattive, né la modifica legislativa in materia di accise poteva scriminare i comportamenti.
La Corte ha inoltre ritenuto infondate le censure sul ruolo attivo dell’indagato, poiché l’ordinanza impugnata aveva ampiamente motivato sul suo coinvolgimento, richiamando la sua carica di consigliere di amministrazione, la titolarità del 15% della società destinataria degli asset, e le numerose intercettazioni che ne attestavano il ruolo gestorio, anche al di là delle cariche formali. Sulla sussistenza del pericolo di reiterazione, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale, che aveva valorizzato la spregiudicatezza e la capacità criminale dimostrata, la continuità delle condotte, l’operatività di organismi societari anche all’estero, e la realizzazione di attività illecite anche dopo il fallimento. Il lungo lasso temporale non escludeva il pericolo, atteso che l’indagato aveva agito con sistematicità e professionalità. Quanto alla scelta della misura custodiale, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che escludeva l’idoneità delle misure interdittive, poiché le condotte erano state realizzate anche in qualità di amministratore di fatto, e gli arresti domiciliari rappresentavano la misura adeguata a impedire il rischio di ulteriori condotte illecite.
Implicazioni Pratiche
- Onere di allegazione di elementi oggettivi: il difensore, nel richiedere il riesame, deve produrre dati oggettivi e concludenti (es. documenti, perizie tecniche) che contrastino specificamente gli indizi, e non limitarsi a mere interpretazioni alternative o a contestare la valutazione del giudice, poiché la mancata condivisione della tesi difensiva non integra il vizio di autonoma valutazione, a meno che gli elementi non siano stati totalmente ignorati.
- Contestazione del pericolo di reiterazione: per eccepire l’insussistenza del periculum, il difensore deve allegare elementi concreti che dimostrino la cessazione dell’attività criminosa (es. dismissione di tutte le cariche sociali, assenza di rapporti con le società coinvolte, mutamento del contesto), non potendo invocare il mero decorso del tempo o l’interruzione delle intercettazioni, se la motivazione del giudice è fondata sulla spiccata capacità criminale e sulla sistematicità delle condotte.
- Proporzionalità e misure meno afflittive: per contestare l’adeguatezza della misura custodiale, il difensore deve dimostrare che le misure interdittive o il divieto di esercizio di imprese siano sufficienti, allegando l’assenza di cariche formali e la non operatività di fatto; in caso di condotte realizzate anche come amministratore di fatto, la motivazione sulla inidoneità delle misure interdittive è legittima, e la scelta degli arresti domiciliari è giustificata dalla necessità di impedire contatti con l’ambiente criminale.
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