Libero accesso al mare e occupazione abusiva: prevalenza della norma nazionale (Cass. pen. n. 34955/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione abusiva di area pubblica, la concessione rilasciata dall’ente territoriale per l’uso di una strada comunale o di una via di accesso al mare non legittima il concessionario a impedire il libero e gratuito transito dei cittadini verso la battigia, poiché il principio generale del libero accesso al mare, desumibile dagli artt. 2, 9 e 42 Cost. e dalla normativa nazionale, prevale sulle disposizioni locali e costituisce un limite invalicabile al potere concessorio, indipendentemente dal titolo di proprietà. Il sequestro preventivo di un cancello che ostruisce l’accesso è giustificato dalla funzione impeditiva, trattandosi di condotta permanente e persistente.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione demaniale marittima, per conto della quale agiva l’indagata, aveva ottenuto dal Comune una delibera che autorizzava l’occupazione di una stradina comunale di accesso al mare. L’indagata, tuttavia, aveva apposto un cancello in metallo che ostruiva la stradina, impedendo il libero transito dei cittadini verso la battigia e determinando l’annessione della via alla proprietà privata. Il GIP disponeva il sequestro preventivo del cancello per il reato di occupazione abusiva. Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta di revoca. L’indagata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mutazione del fatto contestato, l’errata interpretazione della delibera comunale, l’assenza di dolo per la buona fede e la mancanza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Sul primo motivo, ha escluso che il Tribunale del riesame avesse mutato il fatto contestato, poiché l’ordinanza impugnata aveva descritto la fattispecie di occupazione abusiva come ostruzione della stradina mediante l’apposizione del cancello, e su tale imputazione aveva argomentato, ritenendo che la concessione comunale non legittimasse la ricorrente a farne uso esclusivo.
Sul secondo motivo, la Corte ha affermato che la disciplina delle concessioni comunali delle vie di accesso al mare deve essere coordinata con le norme di rango primario, che costituiscono fonte sovraordinata; il provvedimento amministrativo dell’ente territoriale non può derogare a una norma di carattere generale contenuta nella legge nazionale. Ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite civili nella sentenza n. 3665 del 2011, secondo cui gli artt. 2, 9 e 42 Cost. tutelano il diritto di libero accesso alla battigia e al mare, quale interesse della collettività, che prevale sul titolo di proprietà o sulla concessione. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, n. 1498 e 1499 del 2024; Consiglio di Stato, ord. n. 2543/2015) che ha ribadito l’obbligo per i concessionari di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.
La Corte ha quindi affermato che il titolare di una concessione non può installare ostacoli che impediscano il libero accesso al mare, e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di occupazione abusiva l’uso di uno spazio demaniale con modalità difformi dal provvedimento concessorio, o l’occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello concesso (Sez. 2, n. 17892 del 15/04/2015, Ganci, Rv. 263765 – 01). Quanto al terzo motivo, ha ricordato che il ricorso per cassazione avverso il sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, e che nel caso di specie la motivazione sul fumus era ampia e non apparente. Sul quarto motivo, ha ritenuto congrua la motivazione sul periculum in mora, fondata sulla funzione impeditiva del sequestro di un bene oggetto di condotta permanente e persistente.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione della legittimità della concessione: il difensore non può eccepire la buona fede o la legittimità di una concessione comunale per escludere il reato di occupazione abusiva, se l’uso del bene pubblico è difforme dalle finalità di pubblico accesso; il giudice deve verificare se la concessione autorizzi un uso esclusivo incompatibile con il libero accesso al mare, e il provvedimento amministrativo non può derogare ai principi della normativa nazionale.
- Dolo e buona fede: l’eventuale buona fede del concessionario, basata sul provvedimento autorizzativo, non esclude il dolo del reato di occupazione abusiva, se la condotta (es. apposizione di un cancello) è oggettivamente idonea a impedire il libero accesso e il concessionario è consapevole della natura pubblica del bene e della sua destinazione collettiva; il difensore deve piuttosto dimostrare che il provvedimento autorizzava espressamente l’ostruzione, il che è comunque in contrasto con la legge.
- Periculum in mora e funzione impeditiva: il sequestro preventivo di un cancello o di altra opera che impedisce l’accesso a un bene pubblico è legittimo, poiché il pericolo di reiterazione o di aggravamento delle conseguenze del reato è connaturato alla permanenza dell’ostacolo; per ottenere la revoca, il difensore deve dimostrare che l’ostacolo sia stato rimosso o che la condotta sia cessata, allegando la documentazione della rimozione e la rinuncia all’uso esclusivo.
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