Recidiva reiterata senza previa dichiarazione di recidiva semplice (Cass. pen. Sez. 2 n. 183 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell’imputato, né è necessario che, in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile, sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice. È sufficiente che, al momento della consumazione del reato oggetto del giudizio, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una accresciuta e maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione. La parte civile non ha, invece, interesse ad impugnare la sentenza di condanna con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
Con sentenza del 15 giugno 2023, il Tribunale di Pescara condannava due imputati per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, quali truffa, sostituzione di persona e ricettazione, dichiarando non doversi procedere per i reati fine in quanto estinti per prescrizione. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 21 marzo 2025, confermava la decisione nei confronti di uno degli imputati e, in parziale riforma, rideterminava la pena per l’altro, modificando la durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici ed eliminando l’interdizione legale durante la pena.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo l’erronea applicazione della recidiva reiterata e della recidiva specifica. Uno degli imputati eccepiva, in particolare, che la pena relativa a due reati considerati rilevanti ai fini della recidiva era stata espiata con la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e che il terzo reato era una contravvenzione, inidonea a fondare la recidiva. L’altro imputato deduceva la mancanza dei presupposti per la recidiva reiterata, non essendo stata pronunciata una previa dichiarazione di recidiva semplice in alcuna delle precedenti condanne, e contestava altresì la configurabilità della recidiva specifica per difetto del requisito della stessa indole dei reati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato che lamentava l’erronea applicazione della recidiva reiterata per effetto dell’intervenuta estinzione degli effetti penali di una precedente condanna. Dall’esame del certificato del casellario giudiziale è emerso che nessuna delle condanne richiamate risultava annotata come estinta per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale. In particolare, con riferimento alla condanna per la quale era stato disposto l’affidamento, non risultava annotato l’esito positivo di tale misura. I giudici di merito avevano pertanto correttamente ritenuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
Quanto al motivo concernente la mancata previa dichiarazione di recidiva semplice, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 32318 del 2023, secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione. L’art. 99, quarto comma, cod. pen., nel prevedere l’ipotesi della recidiva reiterata, non fa alcun riferimento a una precedente dichiarazione della recidiva semplice: il termine “recidivo” è utilizzato dal legislatore quale mera espressione di sintesi, che riproduce in forma abbreviata la condizione di precedente condanna descritta nel primo comma dell’articolo.
La Corte ha poi confutato la tesi sostenuta dalla difesa e dal Procuratore generale, fondata sulla sentenza Sez. 5, n. 16011 del 2025, che pretendeva di subordinare l’applicazione della recidiva reiterata alla circostanza che il reato oggetto della seconda condanna precedente fosse stato commesso dopo il passaggio in giudicato della prima condanna. Tale orientamento, già superato dalle Sezioni Unite “Sabbatini”, si pone in contrasto con la lettera della norma e con la sua ratio. I presupposti per l’applicazione della recidiva devono essere valutati unicamente con riferimento al momento in cui è stato commesso il reato oggetto del giudizio, senza alcun irrigidimento formalistico nella successione delle affermazioni giudiziarie delle varie ipotesi di recidiva. Lo spazio per considerare l’eventuale assenza di un precedente accertamento della recidiva semplice va ricercato nella motivazione sulla sussistenza del requisito sostanziale della maggiore pericolosità sociale del reo.
Quanto al motivo concernente la recidiva specifica, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la dedotta mancanza del requisito della stessa indole dei reati. In base all’art. 101 cod. pen., devono considerarsi della stessa indole non soltanto i reati che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano caratteri fondamentali comuni, desumibili dalle modalità di esecuzione o dai moventi economici del reo. Nella fattispecie, i reati di furto e di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati correttamente ritenuti della stessa indole del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, essendo tutti connotati dall’identica finalità di profitto.
Il terzo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la revoca della sospensione condizionale della pena, oggetto di doglianza, era già stata disposta dal giudice dell’esecuzione, sicché la richiesta di una nuova pronuncia favorevole non risultava idonea a conseguire alcuna utilità concreta. Infine, la Corte ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, richiamando il principio per cui la parte civile non ha interesse a impugnare la sentenza con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, come la recidiva contestata agli imputati, attinenti al solo rapporto punitivo tra lo Stato e l’autore del reato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.