Artt. 1343-1345 c.c. — Della causa del contratto

Art. 1343 c.c. — Causa illecita

Testo normativo vigente

Art. 1343 c.c. (Causa illecita)

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Inquadramento sistematico

L’art. 1343 c.c. appartiene alla Sezione II del Capo II del Titolo II del Libro IV del Codice Civile, dedicata alla causa del contratto. Esso individua le tre ipotesi che rendono illecita la causa contrattuale, con la conseguenza — sancita dall’art. 1418, comma 2, c.c. — della nullità del contratto.

La norma va letta in combinato disposto con:

  • art. 1325, n. 2, c.c.: la causa è requisito essenziale del contratto;

  • art. 1418 c.c.: la nullità per causa illecita è nullità assoluta, rilevabile d’ufficio e imprescrittibile nell’azione di accertamento (seppur con la limitazione di cui all’art. 1442 c.c. per la restituzione);

  • art. 1344 c.c.: l’illiceità indiretta per frode alla legge;

  • art. 1345 c.c.: l’illiceità per motivo comune determinante;

  • art. 2035 c.c.: la condictio ob turpem causam e la regola in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis.

Sul piano sistematico, l’art. 1343 c.c. disciplina la causa in astratto (funzione del tipo), mentre la giurisprudenza più recente valorizza altresì la causa in concreto come strumento per apprezzare l’illiceità nella singola operazione economica (cfr. Cass. SS.UU. n. 26242/2014 e la successiva evoluzione).

La causa del contratto: nozione e sviluppo giurisprudenziale

Dalla causa in astratto alla causa in concreto

La concezione tradizionale — cara alla dottrina della prima metà del Novecento — identificava la causa con la funzione economico-sociale del tipo contrattuale: la compravendita ha causa nello scambio cosa/prezzo, la locazione nel godimento corrispettivo, il mandato nella gestione nell’interesse altrui. In questa prospettiva, la causa era elemento oggettivo e astratto, uguale per tutti i contratti del medesimo tipo.

A partire dagli anni Novanta, la Corte di Cassazione ha progressivamente accolto la nozione di causa concreta — intesa come la «sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare», ossia la funzione individuale dell’operazione economica complessiva. Il punto di svolta è rappresentato da Cass. n. 10490/2006 (cd. “sentenza Filograno”), che ha definitivamente consacrato il passaggio al criterio della causa in concreto nel giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. Il principio è stato poi ribadito e sistematizzato da Cass. SS.UU. n. 26242/2014 e, sul versante dell’illiceità, da Cass. SS.UU. n. 5657/2023 (meritevolezza e nullità dei contratti atipici).

Ai fini dell’art. 1343 c.c., la valorizzazione della causa in concreto consente di verificare l’illiceità non già in astratto (il tipo è sempre lecito) ma nella concreta funzione svolta dall’operazione, tenendo conto dell’intera architettura negoziale, dei motivi determinanti che hanno innervato il volere delle parti e del risultato effettivo perseguito.

Causa illecita e oggetto illecito: distinzione

La causa illecita si distingue dall’oggetto illecito (art. 1346 c.c.): l’oggetto attiene alla prestazione (il bene, il fatto, il comportamento dedotto in contratto), la causa alla funzione dell’operazione. Un contratto può avere un oggetto lecito (es.: vendita di un immobile) ma causa illecita (es.: finalità di riciclare denaro di provenienza illecita). Anche sul piano dell’onere della prova la distinzione rileva: l’illiceità della causa richiede la ricostruzione della funzione concreta perseguita e non si esaurisce nella constatazione della natura giuridica della prestazione.

Le tre ipotesi di illiceità della causa

Contrarietà a norme imperative

Le norme imperative sono le disposizioni inderogabili dalla volontà delle parti, che perseguono un interesse generale o pubblicistico che non ammette deroga. Esse possono provenire da fonti di rango diverso: legge ordinaria, decreto legislativo, ma anche fonti secondarie e, per i settori regolati, normativa dell’Unione Europea direttamente applicabile.

⚠ Casistica fondamentale:

Cass. n. 14688/2016 (Sez. 3): Il contratto di consulenza stipulato come corrispettivo per il compimento di atti corruttivi ha causa illecita perché contrario a norme imperative di natura penale (artt. 318 e 319 c.p.) e al buon costume. La Corte ha affermato che l’accordo corruttivo che si traduca in un negozio privatistico è radicalmente nullo per illiceità della causa, con impossibilità per il corruttore di agire in ripetizione delle somme versate ai sensi dell’art. 2035 c.c. La nullità è assoluta e rilevabile d’ufficio dal giudice.

Cass. n. 17568/2022 (Sez. 2): In tema di compravendita immobiliare, la Corte ha chiarito che la nullità per illiceità della causa ex artt. 1343 e 1418 c.c. non si produce automaticamente per il solo fatto che una delle parti abbia tenuto una condotta penalmente rilevante (nella specie, estorsione) nel corso delle trattative o nella fase genetica del contratto. Occorre che la norma imperativa violata abbia vocazione contrattuale, ossia che incida direttamente sulla struttura causale del negozio e non costituisca soltanto una norma di comportamento accessoria alla stipula. Questo principio segna il confine tra nullità per illiceità della causa e nullità per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c.

Cass. n. 3893/2026 (Sez. 2): La Corte ha ribadito che, una volta accertata la causa illecita, la nullità opera per l’intero contratto e non soltanto per le clausole che direttamente esprimono la funzione illecita. Il giudice, rilevata d’ufficio la nullità ex art. 1421 c.c., è tenuto a pronunziarla anche in assenza di domanda di parte, salvo il vincolo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per i profili restitutori.

Trib. Bari n. 3544/2026: Il Tribunale ha dichiarato la nullità di un contratto di “assistenza professionale” stipulato con la finalità di ottenere l’aggiudicazione illecita di appalti pubblici, ravvisando la causa illecita nella contrarietà al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ai principi di buona fede e correttezza nelle procedure ad evidenza pubblica. Il contratto era strutturato come un ordinario accordo di consulenza ma la causa concreta era quella di remunerare l’attività di mediazione illecita presso funzionari pubblici.

La norma imperativa il cui presidio fonda la nullità non deve necessariamente sanzionare penalmente la condotta: anche le norme che pongono divieti di ordine civilistico (es.: art. 2744 c.c. sul patto commissorio, art. 1472 c.c. sui contratti aleatori, norme antitrust) integrano la fattispecie dell’art. 1343 c.c. quando la funzione del contratto è strumentale alla loro violazione.

Contrarietà all’ordine pubblico

L’ordine pubblico costituisce il complesso dei principi fondamentali che reggono l’ordinamento giuridico e che non possono essere derogati neppure dall’autonomia privata. Il concetto è storicamente evolutivo: ciò che è contrario all’ordine pubblico in una certa epoca può non esserlo in un’altra, e viceversa.

La giurisprudenza italiana distingue:

  • ordine pubblico interno: i principi inderogabili dell’ordinamento italiano;

  • ordine pubblico internazionale: i principi che l’ordinamento italiano non accetta vengano derogati nei contratti con elementi di internazionalità (rilevante ex art. 16 L. n. 218/1995).

Sul piano del diritto dei contratti, costituiscono espressione di ordine pubblico i principi di tutela della libertà contrattuale, di divieto di sfruttamento della debolezza economica, di parità di trattamento nelle relazioni commerciali, di conformità ai principi costituzionali.

Cass. n. 12058/2022 (Sez. 2): La Corte ha precisato che la causa contraria all’ordine pubblico deve essere intesa come causa che persegue scopi in conflitto con i valori fondamentali dell’ordinamento, non come mera violazione di norme di comportamento. In particolare, nel caso di una transazione internazionale su forniture, la clausola che rimettesse la determinazione del prezzo a valutazioni arbitrarie di una sola parte è stata esaminata sotto il profilo dell’art. 1343 c.c., ma la Corte ha escluso l’illiceità della causa ritenendo che il contratto non perseguisse una funzione contraria all’ordine pubblico economico.

Contrarietà al buon costume

Il buon costume esprime l’insieme delle regole etiche condivise dalla collettività che l’ordinamento giuridico recepisce come limite all’autonomia privata. Il concetto è anche più mobile dell’ordine pubblico: la sua individuazione è rimessa al giudice che deve fare riferimento alla coscienza sociale media del tempo in cui il contratto è stipulato.

Sono tradizionalmente contrari al buon costume:

  • i contratti che hanno come causa la prostituzione (con i limiti derivanti dall’evoluzione giurisprudenziale);

  • i contratti di corruzione già citati (anche sotto il profilo del buon costume, oltre che della norma imperativa);

  • i contratti con finalità di speculazione su calamità naturali o stati di necessità;

  • i contratti di intermediazione sessuale non riconducibili alla mediazione lecita.

La distinzione tra buon costume e ordine pubblico non è sempre netta in giurisprudenza, e le due figure vengono spesso invocate cumulativamente.

Regime giuridico della nullità per causa illecita

Tipo di nullità

La nullità per causa illecita ex art. 1343 c.c. è una nullità assoluta (art. 1418 c.c.):

  • può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.);

  • è rilevabile d’ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.);

  • non è soggetta a prescrizione (l’azione di accertamento è imprescrittibile);

  • non è sanabile per convalida (art. 1423 c.c.).

Effetti restitutori e regola in pari turpitudine

A seguito della dichiarazione di nullità opera il principio della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. Tuttavia, quando la causa illecita del contratto è anche contraria al buon costume, trova applicazione la regola nemo auditur propriam turpitudinem allegans fissata dall’art. 2035 c.c.: colui che ha eseguito una prestazione per uno scopo che, da parte sua, costituisce offesa al buon costume, non può ripetere quanto pagato. La regola opera soltanto quando la turpitudine sia imputabile a chi agisce in ripetizione, non quando questi sia stato vittima dell’altrui condotta illecita.

Cass. n. 14688/2016: Ha escluso la ripetizione in favore del corruttore che aveva versato somme a titolo di accordo corruttivo, applicando l’art. 2035 c.c. Il corruttore, avendo partecipato alla causa illecita (corruzione), non può invocare la nullità del contratto per ottenere la restituzione di quanto versato.

Nullità parziale

Quando la clausola illecita è separabile dal resto del contratto, si applica la nullità parziale ex art. 1419 c.c.: le restanti clausole mantengono la loro efficacia salvo che risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza la parte colpita da nullità. La prova della essenzialità della clausola illecita grava sulla parte che intende estendere la nullità all’intero contratto.

Cass. n. 9357/2025 e Cass. n. 9366/2025 (Sez. 1): Due ordinanze coeve del 14 marzo 2025, entrambe relative a procedure concorsuali (Mercatone Uno Services S.p.A. in amministrazione straordinaria), hanno chiarito che l’intento illecito che determina la nullità del contratto si identifica con il motivo determinante comune che permea l’intera operazione, non con le singole clausole. La Corte ha affermato che, in assenza di norme che vietino in via generale le attività negoziali pro futuro, la nullità per finalità illecita opera sull’intero contratto se la causa concreta è strutturalmente illecita, mentre l’art. 1419 c.c. può trovare applicazione quando soltanto alcune clausole esprimono la funzione vietata.

Coordinamento normativo

  • Art. 1418, comma 2, c.c.: sanzione di nullità;

  • Art. 1419 c.c.: nullità parziale;

  • Art. 1421 c.c.: legittimazione assoluta e rilevabilità d’ufficio;

  • Art. 1423 c.c.: insanabilità per convalida;

  • Art. 2033 c.c.: ripetizione dell’indebito;

  • Art. 2035 c.c.: irripetibilità per turpitudine comune;

  • Art. 5 c.c.: atti di disposizione del proprio corpo e buon costume;

  • Art. 1344 c.c.: illiceità indiretta per frode alla legge (v. § seguente);

  • Art. 1345 c.c.: illiceità per motivo comune determinante (v. § successivo).

Art. 1344 c.c. — Contratto in frode alla legge

Testo normativo vigente

Art. 1344 c.c. (Contratto in frode alla legge)

Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.

Inquadramento sistematico e ratio

L’art. 1344 c.c. è una norma di chiusura del sistema dell’illiceità causale: estende la sanzione della nullità a quei contratti che, pur essendo singolarmente leciti nel loro tipo, vengono utilizzati come strumento per raggiungere un risultato che una norma imperativa vieta. La norma esprime, in sede civilistica, il principio di divieto di frode alla legge (fraus legis facta), già presente nel diritto romano e consolidato nella tradizione giuridica continentale.

Il presupposto logico dell’art. 1344 c.c. è che:

  • esista una norma imperativa che vieti un determinato risultato (non necessariamente un tipo contrattuale);

  • le parti utilizzino uno schema negoziale lecito come mezzo per conseguire quel risultato vietato;

  • il contratto non persegua una funzione concreta ulteriore e autonoma rispetto all’elusione della norma imperativa.

La norma non richiede l’intenzione soggettiva di frodare la legge (l’elemento soggettivo non è requisito costitutivo della fattispecie): è sufficiente che, oggettivamente, il contratto si presti a fungere da strumento elusivo. Tuttavia, la prova dell’elusione richiede necessariamente la ricostruzione della funzione concreta perseguita, e in tale ricostruzione l’elemento volitivo delle parti può assumere rilievo indiziario.

Cass. n. 8499/2018 (Sez. 1): «Il presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 1344 c.c. è l’esistenza di una causa illecita finalizzata alla violazione di una norma imperativa, sicché è necessario che il contratto sia strutturalmente orientato a eludere tale norma come suo scopo funzionale». La Cassazione ha escluso la frode alla legge in un contratto di cessione di azienda che era stato impugnato sul presupposto di una frode alle norme tributarie, ritenendo che la mera agevolazione fiscale ottenuta non integrasse l’elusione di una norma imperativa quando il risultato negoziale avesse una propria giustificazione causale autonoma.

Struttura della fattispecie

L’elemento oggettivo: il “mezzo” per eludere

Il termine “mezzo” è la chiave della fattispecie: il contratto non è direttamente vietato dalla norma imperativa, ma ne aggira l’applicazione. Occorre distinguere tre situazioni:

a) Contratto direttamente vietato: si applica l’art. 1418, comma 1, c.c. (violazione di norma imperativa che incide direttamente sulla causa), non l’art. 1344 c.c.; b) Contratto in frode alla legge: il contratto è lecito nel tipo ma funziona da mezzo per eludere una norma imperativa che vieta il risultato economico perseguito (art. 1344 c.c.); c) Contratto lecito che produce effetti coincidenti con quelli vietati per altra via: non integra necessariamente la frode alla legge, poiché il risultato vietato non è perseguito mediante il contratto ma ne è una conseguenza indiretta.

Cass. n. 30552/2023 (Sez. L, Lavoro): La Corte ha chiarito il criterio per distinguere la frode alla legge dal semplice aggravamento dell’onere lavorativo: «L’art. 1344 c.c. si applica quando le parti abbiano deliberatamente scelto uno schema negoziale lecito al precipuo scopo di conseguire un risultato vietato dalla legge, e tale scopo si identifichi con la causa concreta del contratto». Nel caso di specie, la dismissione di un ramo d’azienda seguita da reimpiego degli stessi lavoratori con contratti a tempo determinato era stata qualificata come operazione in frode alla legge sulle garanzie dei lavoratori subordinati.

La norma imperativa elusa

La norma imperativa “elusa” deve essere una norma che vieta un risultato (non un tipo contrattuale): se la norma vieta direttamente quel contratto, si è fuori dall’art. 1344 c.c. e si applica l’art. 1418, comma 1, c.c. Se la norma vieta il risultato economico, le parti potrebbero in astratto ottenerlo per altra via negoziale; ed è proprio questo tentativo che l’art. 1344 c.c. colpisce.

Il prototipo storico e tuttora il caso più frequente nella casistica giurisprudenziale è l’elusione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c.: il creditore che si fa trasferire dal debitore la proprietà di un bene a garanzia di un credito, con patto di retrovendita condizionato all’adempimento, utilizza uno schema negoziale lecito (vendita con patto di riscatto, sale and lease back, trasferimento fiduciario) come mezzo per conseguire il risultato vietato dall’art. 2744 c.c.

Casistica giurisprudenziale sull’elusione del patto commissorio

Il filone più ricco di precedenti riguarda l’elusione del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.).

Cass. n. 27362/2021 (Sez. 2): La Corte ha confermato la nullità per frode alla legge di una vendita immobiliare seguita da patto di retrovendita, ricostruendo la causa concreta dell’operazione come concessione di credito garantita dal trasferimento provvisorio della proprietà. Il criterio funzionale di cui all’art. 1344 c.c. opera indipendentemente dalla qualificazione formale dei singoli atti: rileva la funzione economica complessiva, non la veste giuridica assunta da ciascun negozio.

Cass. n. 19863/2018 (Sez. L) e Cass. n. 20621/2018 (Sez. L): Gemelle in punto di diritto, entrambe hanno affermato la configurabilità del contratto in frode alla legge quando una scissione societaria viene contestualmente attuata con plurimi licenziamenti individuali aventi gli stessi destinatari di un previo licenziamento collettivo dichiarato illegittimo. La «ontologica incompatibilità» tra l’art. 1344 c.c. e l’art. 2112 c.c. — sostenuta dalla parte datoriale — è stata respinta: l’istituto della frode alla legge può investire anche le ristrutturazioni societarie quando l’operazione complessiva sia costruita per eludere le garanzie dei lavoratori.

Cass. n. 10869/2021 (Sez. L): Ha affermato che il licenziamento individuale — formalmente distinto e temporalmente successivo al licenziamento collettivo annullato — può integrare la frode alla legge ex art. 1344 c.c. quando sia intimato per gli stessi motivi e con prossimità temporale rispetto al precedente atto espulsivo, risolvendosi in uno strumento per eludere le garanzie reintegratorie.

Cass. n. 15112/2019 (Sez. 2): Ha riconosciuto la nullità per frode alla legge di una complessa operazione fondata su vendita immobiliare con clausola di retrovendita condizionata al mancato pagamento del corrispettivo, ravvisando nel collegamento funzionale tra i negozi lo strumento per aggirare il divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.).

Cass. n. 3532/2025 (Sez. 2): La più recente pronuncia sul tema ha confermato che la vendita con patto di riscatto o retrovendita usata come garanzia di restituzione di somme prestate costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorio ogni volta che la sua causa concreta sia quella di trasferire la proprietà come garanzia anziché come scambio definitivo. La Corte ha ribadito che la nullità non richiede la prova dell’elemento soggettivo fraudolento, essendo sufficiente l’accertamento della funzione oggettivamente elusiva.

Cass. n. 5201/2015 (Sez. 3): Nel contesto dell’esercizio del diritto di riscatto agrario, la Corte ha qualificato come frode alla legge l’operazione negoziale che, pur comprendendo atti singolarmente leciti, fosse finalizzata a vanificare il diritto di prelazione del confinante, precisando che «il compimento di atti leciti e non simulati può nascondere l’esistenza di una finalità contraria alla legge che rende l’intera operazione invalida».

C.App. Milano n. 545/2024 (giudice di rinvio): La Corte d’Appello di Milano, in sede di rinvio a seguito di cassazione, ha nuovamente esaminato il contratto di sale and lease back collegato a un’operazione di credito e ha dichiarato la nullità per frode alla legge, valorizzando il criterio della causa in concreto: l’operazione era strutturata per trasferire la proprietà dell’immobile come garanzia del credito erogato, eludendo così il divieto del patto commissorio.

C.App. Venezia n. 1845/2024: Ha dichiarato la nullità di un contratto di mutuo collegato a una vendita con patto di retrocessione, ravvisando che l’interdipendenza funzionale tra i due negozi realizzava, nella sostanza economica, un finanziamento garantito dal trasferimento della proprietà del bene — esattamente il risultato vietato dall’art. 2744 c.c.

C.App. Firenze n. 513/2024: Ha confermato la nullità di un contratto ricostruito come «mutuo con garanzia immobiliare» dissimulato sotto le vesti di una vendita: la Corte fiorentina ha applicato l’art. 1344 c.c. valorizzando le indicazioni della Cassazione di legittimità sul criterio funzionale, rilevando che il prezzo di vendita coincideva con il capitale mutuato e la clausola di retrovendita fungeva da meccanismo commissorio.

Trib. Prato n. 830/2024: In tema di sale and lease back, il Tribunale ha affermato la necessità di un’indagine in concreto sulla funzione dell’operazione: il trasferimento della proprietà di un immobile alla società di leasing non integra di per sé frode alla legge, ma lo integra quando la funzione dell’operazione complessiva sia quella di procurare liquidità al venditore con garanzia reale atipica sull’immobile ceduto, senza che sussistano ragioni imprenditoriali autonome giustificanti l’operazione.

Casistica in materia di lavoro e ristrutturazioni societarie

Il secondo grande filone riguarda le operazioni societarie e i rapporti di lavoro.

Cass. n. 10303/2018 (Sez. 1): Ha affermato la nullità per frode alla legge di un mutuo garantito da soggetto pubblico (Fondo Centrale di Garanzia) quando l’operazione era strutturata per aggirare il divieto di aiuti di Stato sancito dall’art. 107 TFUE: il mutuo, lecito nella sua forma tipica, era diventato lo strumento per far conseguire al beneficiario un vantaggio concorrenziale non consentito dal diritto eurounitario.

Cass. n. 17958/2021 (Sez. 3): In materia agraria, la Corte ha ravvisato la frode alla legge in un contratto di affitto agrario che, nella sua struttura formale, rispettava i requisiti della L. n. 203/1982, ma era in realtà costruito per eludere le norme imperative in materia di patti agrari, impedendo al coltivatore diretto di esercitare i diritti di prelazione e riscatto.

Cass. n. 15384/2014 (Sez. 2): Pronuncia fondamentale sul criterio distintivo: la Corte ha chiarito che, nel caso di beni in sé commerciabili e contratti tipici non vietati dalla norma imperativa nel loro tipo, la frode alla legge non ricorre per il solo fatto che il contratto produca un effetto coincidente con quello vietato; occorre che tale effetto sia la funzione del contratto, non una sua conseguenza indiretta o accessoria.

Le sentenze del 2025 su collegamento negoziale e frode

Il 2025 ha visto la Cassazione (Sez. 1) emettere una serie di ordinanze coordinate — i cc.dd. “casi Mercatone Uno” — che hanno approfondito il rapporto tra collegamento negoziale, frode alla legge e nullità per contrarietà a norme imperative.

Cass. n. 10537/2025 (Sez. 1): Ha affermato che il collegamento negoziale volontario tra più contratti non è di per sé sufficiente a configurare la frode alla legge, occorrendo verificare se l’operazione complessiva persegua un risultato vietato dalla legge ovvero semplicemente uno schema di gestione patrimoniale lecito, seppure articolato. La Corte ha distinto tra il collegamento che realizza la frode (strumentale all’elusione) e il collegamento che attua un’operazione economica complessa ma lecita.

Cass. n. 10573/2025 (Sez. 1): Complementare alla precedente, ha precisato il confine tra nullità per frode alla legge ex art. 1344 c.c. e nullità per violazione di norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c.: quando la norma imperativa vieta direttamente lo schema negoziale adottato, si applica l’art. 1418 c.c.; quando la norma imperativa vieta il risultato e le parti usano uno schema lecito per conseguirlo, si applica l’art. 1344 c.c. Le conseguenze pratiche differiscono sul piano della prova e della rilevabilità.

Cass. n. 19196/2016 (Sez. 1): La Corte ha escluso che l’intento di recare pregiudizio ai creditori sia di per sé sufficiente a configurare la causa illecita ex art. 1343 c.c. o la frode alla legge ex art. 1344 c.c.: la causa illecita richiede la contrarietà a norme imperative specifiche, all’ordine pubblico o al buon costume, non la mera volontà lesiva verso i terzi (che può rilevare eventualmente ai fini dell’azione pauliana ex art. 2901 c.c.).

Il requisito della norma imperativa “elusa”: rassegna tematica

Norma imperativa elusa Schema contrattuale Precedente
Art. 2744 c.c. (patto commissorio) Vendita con patto di riscatto/retrovendita usata come garanzia Cass. n. 27362/2021; Cass. n. 3532/2025
Art. 2744 c.c. (patto commissorio) Sale and lease back Cass. n. 17958/2021; C.App. Mi 545/2024; Trib. Prato 830/2024
Art. 107 TFUE (divieto aiuti di Stato) Mutuo garantito da Fondo pubblico Cass. n. 10303/2018
L. n. 223/1991 (garanzie licenziamento collettivo) Scissione societaria + licenziamenti individuali Cass. nn. 19863/2018; 20621/2018; 10869/2021
L. n. 230/1962 (contratto a tempo determinato) Successione di contratti a termine Cass. n. 30552/2023
L. n. 203/1982 (patti agrari) Affitto agrario atipico Cass. n. 17958/2021
D.Lgs. n. 50/2016 (appalti pubblici) Accordo di “consulenza” per aggiudicazione illecita Trib. Bari n. 3544/2026

Regime giuridico

La nullità per frode alla legge ex art. 1344 c.c. ha il medesimo regime della nullità per causa illecita ex art. 1343 c.c.:

  • È nullità assoluta ex art. 1418, comma 2, c.c.;

  • È rilevabile d’ufficio ex art. 1421 c.c.;

  • È imprescrittibile nell’azione di accertamento;

  • Non è sanabile per convalida ex art. 1423 c.c.;

  • Produce gli effetti restitutori ex art. 2033 c.c., con il limite dell’art. 2035 c.c. per le prestazioni contrarie al buon costume.

Qualora il contratto in frode sia simulato, la nullità per frode alla legge si cumula — e non si esclude — con la disciplina della simulazione ex artt. 1414 ss. c.c.; la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le due figure possano concorrere: il contratto simulato è nullo come contratto dissimulato quando quest’ultimo sia in frode alla legge.

Cass. n. 14384/2014: «La frode alla legge ex art. 1344 c.c. si distingue dalla simulazione perché nella simulazione le parti vogliono che il contratto non produca effetti o voglio effetti diversi da quelli dichiarati, mentre nella frode alla legge le parti vogliono effettivamente il contratto ma per uno scopo illecito che la legge non consente».

Onere della prova e accertamento giudiziale

L’accertamento della frode alla legge è particolarmente delicato sotto il profilo probatorio. La parte che invoca la nullità ex art. 1344 c.c. deve provare:

  • l’esistenza della norma imperativa che pone il divieto del risultato perseguito;

  • che il contratto (o l’operazione complessiva) è strutturalmente orientato a conseguire quel risultato;

  • che non sussiste una causa alternativa autonoma che giustifichi l’operazione.

La prova è tipicamente indiziaria e presuntiva: il giudice ricostruisce la causa concreta dal contenuto delle clausole, dalle circostanze della stipula, dall’identità delle parti e dalla contestualità degli atti. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la valutazione della causa concreta è giudizio di fatto riservato al giudice del merito, non censurabile in Cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente.

Art. 1345 c.c. — Motivo illecito

Testo normativo vigente

Art. 1345 c.c. (Motivo illecito)

Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

Inquadramento sistematico: causa e motivo

L’art. 1345 c.c. presidia il confine tra la causa — elemento strutturale oggettivo del contratto — e i motivi — impulsi psicologici soggettivi che spingono le parti alla stipula. Nella sistematica del Codice Civile vigente, la regola generale è che i motivi sono irrilevanti per la validità del contratto: l’errore sul motivo non è errore sulla causa, il motivo illecito di una sola parte non inquina il contratto. L’art. 1345 c.c. introduce una deroga a tale principio, ma sottopone la deroga a condizioni così rigorose da renderla di applicazione relativamente rara.

Le tre condizioni cumulative richieste dall’art. 1345 c.c. sono:

  • Esclusività del motivo illecito: il motivo illecito deve essere l’unica ragione determinante della stipula; se accanto al motivo illecito sussistono motivi leciti che autonomamente avrebbero giustificato il contratto, la nullità non opera;

  • Comunanza del motivo: il motivo illecito deve essere comune a entrambe le parti, non soltanto noto ad una di esse; la sola conoscenza del motivo altrui non è equiparabile alla condivisione;

  • Illiceità del motivo: il motivo deve essere contrario a norma imperativa, all’ordine pubblico o al buon costume — le stesse categorie dell’art. 1343 c.c.

Il requisito dell’esclusività

Il requisito dell’esclusività è quello che più frequentemente porta la giurisprudenza a escludere la nullità ex art. 1345 c.c. Esso significa che il motivo illecito deve essere l’unico motivo determinante del consenso di entrambe le parti: se ne ricorre anche uno solo di lecito, il contratto è valido.

Cass. n. 12386/2015 (Sez. 2): La Cassazione ha escluso la configurabilità del motivo illecito comune in un contratto immobiliare stipulato da due società. Il motivo illecito invocato — la frode ai creditori — non era esclusivo: le parti avevano ragioni commerciali autonome per concludere il contratto (la liquidazione di un credito preesistente), sicché la causa concreta non era riducibile al solo intento fraudolento verso i creditori.

Cass. n. 19196/2016 (Sez. 1): In un caso di mutuo ipotecario il cui scopo era asseritamente quello di recare pregiudizio ai creditori, la Corte ha negato la nullità ex art. 1345 c.c. precisando che «l’intento di recare pregiudizio ai creditori non è di per sé sufficiente a configurare il motivo illecito determinante comune: occorre che tale intento esaurisca la funzione del contratto, in assenza di qualsiasi giustificazione causale alternativa». La pronuncia è rilevante anche perché chiarisce il rapporto tra l’art. 1345 c.c. e l’azione revocatoria: la frode pauliana è azione rispetto ai terzi, non causa di nullità del contratto.

Trib. Vallo della Lucania n. 146/2025: Ha rigettato la domanda di nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. in quanto l’eccezione era «certamente generica»: la parte non aveva specificato quale fosse il motivo illecito comune asseritamente determinante, né aveva dimostrato la sua esclusività rispetto ad altri motivi leciti che avevano spinto le parti alla conclusione del contratto di compravendita immobiliare.

Il requisito della comunanza

Il motivo illecito deve essere comune a entrambe le parti, non soltanto noto a una di esse. La giurisprudenza ha costantemente ribadito che la mera conoscenza del motivo illecito altrui non equivale a condivisione del motivo.

C.App. Ancona n. 818/2024: La Corte ha confermato la dichiarazione di nullità di un contratto di leasing per motivo illecito comune, ravvisando che entrambe le parti (società di leasing e cliente) avevano concordato l’operazione con la finalità comune di occultare attività commerciali non registrate, eludendo gli obblighi fiscali. La Corte ha dato rilievo al fatto che la struttura del contratto era costruita dalle parti congiuntamente proprio per realizzare la finalità illecita condivisa.

Trib. Napoli Nord n. 1455/2026: Il Tribunale ha chiarito il rapporto tra illiceità della causa e illiceità del motivo comune: «L’illiceità può incidere sulla validità del contratto soltanto se il motivo illecito comune a entrambe le parti sia esclusivamente determinante dell’intera operazione; la mera presenza di uno scopo elusivo in una sola delle parti, pur conosciuto dall’altra, non integra la fattispecie dell’art. 1345 c.c.». Il Tribunale ha così confermato la distinzione tra art. 1345 c.c. (comunanza e condivisione del motivo) e art. 1344 c.c. (strumentalizzazione oggettiva del contratto per eludere una norma imperativa).

Il requisito dell’illiceità del motivo

Il motivo illecito deve essere contrario a norma imperativa, all’ordine pubblico o al buon costume — categorie identiche a quelle dell’art. 1343 c.c. Non è sufficiente un motivo immorale in senso generico o una mera intenzione lesiva verso i terzi.

Il motivo illecito più frequente nella casistica riguarda:

  • Frode fiscale: conclusione di contratti per occultare redditi o effettuare operazioni in evasione d’imposta;

  • Frode ai creditori: stipula di contratti per sottrarre beni al patrimonio del debitore;

  • Elusione di divieti di legge: operazioni dirette a conseguire risultati che la legge vieta;

  • Finalità penalmente rilevante: contratti strumentali a reati (es.: riciclaggio, corruzione).

Motivo illecito e causa in concreto: i confini dell’istituto

Un punto di notevole interesse dottrinale e giurisprudenziale riguarda il rapporto tra l’art. 1345 c.c. (motivo illecito soggettivo che diventa causa di nullità) e la causa in concreto (funzione oggettiva dell’operazione). Poiché la causa in concreto incorpora gli interessi reali delle parti, quando il motivo illecito è condiviso e determinante, esso tende a rifluire nella causa in concreto, rendendo sfumato il confine con l’art. 1343 c.c.

La Cassazione ha tendenzialmente risolto il concorso tra le due norme nel senso che:

  • quando il contratto persegue oggettivamente (nella sua struttura) una funzione illecita, si applica l’art. 1343 c.c.;

  • quando il contratto è oggettivamente lecito ma è stipulato per un motivo soggettivo illecito comune ed esclusivo alle parti, si applica l’art. 1345 c.c.;

  • quando il motivo illecito è condiviso ma non esclusivo, il contratto è valido, salvo rimedi diversi (revocatoria, risarcimento verso i terzi).

Cass. n. 9357/2025 e Cass. n. 9366/2025 (Sez. 1, cc.dd. “casi Mercatone Uno”): Le due ordinanze hanno affermato che l’intento illecito comune che pervade l’intera struttura dell’operazione negoziale determina la nullità per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., non per motivo illecito ex art. 1345 c.c.: «quando il motivo illecito assurge a causa del contratto, cioè quando non vi è altra spiegazione funzionale dell’operazione che non sia quella illecita, la fattispecie è quella della causa illecita, non del motivo illecito che presuppone che il contratto abbia una causa lecita inquinata da un motivo soggettivo».

Prova del motivo illecito comune

La prova del motivo illecito comune è tipicamente indiziaria: il motivo soggettivo, per sua natura, non risulta dal testo contrattuale. Il giudice deve ricostruirlo dalle circostanze della stipula, dall’identità delle parti, dalla struttura del contratto, dalla condotta successiva.

L’onere probatorio grava su colui che invoca la nullità. La prova è ritenuta più agevole quando:

  • il contratto ha una struttura anomala rispetto al tipo;

  • le parti hanno tenuto comportamenti concludenti che rivelano la finalità illecita;

  • esiste documentazione extracontrattuale (corrispondenza, messaggi, atti preparatori) che svela il motivo.

Regime giuridico

Anche la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. è una nullità assoluta ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c.:

  • rilevabile d’ufficio (art. 1421 c.c.);

  • legittimazione assoluta di tutti gli interessati;

  • imprescrittibilità dell’azione di accertamento;

  • insanabilità per convalida (art. 1423 c.c.);

  • effetti restitutori ex art. 2033 c.c., con limite dell’art. 2035 c.c. per le prestazioni contrarie al buon costume.

Coordinamento normativo

  • Art. 1325, n. 2, c.c.: causa come requisito del contratto;

  • Art. 1343 c.c.: causa illecita in senso stretto;

  • Art. 1344 c.c.: causa illecita per frode alla legge;

  • Art. 1418, comma 2, c.c.: nullità per causa illecita;

  • Art. 1419 c.c.: nullità parziale;

  • Art. 1421 c.c.: legittimazione assoluta e rilevabilità d’ufficio;

  • Art. 1428 c.c.: errore sul motivo (rilevante soltanto per l’annullamento, non per la nullità);

  • Art. 2033 c.c.: ripetizione dell’indebito;

  • Art. 2035 c.c.: irripetibilità per turpitudine;

  • Art. 2901 c.c.: azione revocatoria (tutela diversa quando il motivo illecito lede i creditori senza integrare il motivo illecito comune esclusivo).

Tavola sinottica della giurisprudenza citata

N. Sentenza Articolo Principio
1 Cass. n. 14688/2016 (Sez. 3) Art. 1343 Causa illecita per accordo corruttivo; irripetibilità ex art. 2035 c.c.
2 Cass. n. 17568/2022 (Sez. 2) Art. 1343 Nullità per illiceità della causa: necessaria “vocazione contrattuale” della norma imperativa violata
3 Cass. n. 12058/2022 (Sez. 2) Art. 1343 Causa contraria all’ordine pubblico: nozione restrittiva
4 Cass. n. 9357/2025 (Sez. 1) Art. 1343 Intento illecito comune che pervade l’operazione: causa illecita, non motivo
5 Cass. n. 9366/2025 (Sez. 1) Art. 1343 Rapporto tra nullità per finalità illecita e art. 1418 c.c.
6 Cass. n. 3893/2026 (Sez. 2) Art. 1343 Nullità per causa illecita opera sull’intero contratto; rilevabilità d’ufficio
7 Trib. Bari n. 3544/2026 Art. 1343 Contratto di “consulenza” per aggiudicazione illecita di appalti: causa illecita
8 Cass. n. 8499/2018 (Sez. 1) Art. 1344 Presupposto indefettibile della frode: causa strutturalmente orientata all’elusione
9 Cass. n. 27362/2021 (Sez. 2) Art. 1344 Vendita con patto di retrovendita = mezzo per eludere art. 2744 c.c.
10 Cass. n. 19863/2018 (Sez. L) Art. 1344 Scissione societaria + licenziamenti individuali: frode alla legge
11 Cass. n. 20621/2018 (Sez. L) Art. 1344 Gemella di 19863/2018: collegamento negoziale come strumento fraudolento
12 Cass. n. 10869/2021 (Sez. L) Art. 1344 Licenziamento individuale reiterativo del collettivo annullato: frode alla legge
13 Cass. n. 15112/2019 (Sez. 2) Art. 1344 Vendita con retrovendita condizionata: elusione patto commissorio
14 Cass. n. 3532/2025 (Sez. 2) Art. 1344 Vendita con riscatto come garanzia: frode all’art. 2744 c.c.
15 Cass. n. 5201/2015 (Sez. 3) Art. 1344 Elusione diritto di prelazione agraria: frode alla legge
16 Cass. n. 10303/2018 (Sez. 1) Art. 1344 Mutuo con garanzia pubblica: elusione divieto aiuti di Stato ex art. 107 TFUE
17 Cass. n. 17958/2021 (Sez. 3) Art. 1344 Affitto agrario atipico: frode alla legge sui patti agrari
18 Cass. n. 15384/2014 (Sez. 2) Art. 1344 Criterio distintivo: frode è funzione del contratto, non conseguenza indiretta
19 Cass. n. 30552/2023 (Sez. L) Art. 1344 Contratto a tempo determinato successivo a contratto collettivo illecito: frode
20 Cass. n. 19196/2016 (Sez. 1) Artt. 1344/1345 Intento lesivo verso creditori insufficiente per entrambe le fattispecie
21 Cass. n. 10537/2025 (Sez. 1) Art. 1344 Collegamento negoziale e frode: criterio funzionale
22 Cass. n. 10573/2025 (Sez. 1) Art. 1344 Distinzione tra art. 1344 c.c. e art. 1418, comma 1, c.c.
23 C.App. Milano n. 545/2024 Art. 1344 Sale and lease back: causa in concreto come garanzia commissoria
24 C.App. Venezia n. 1845/2024 Art. 1344 Mutuo + vendita con retrocessione: elusione art. 2744 c.c.
25 C.App. Firenze n. 513/2024 Art. 1344 Vendita come mutuo dissimulato: frode al divieto commissorio
26 Trib. Bari n. 1895/2024 Art. 1344 Domanda di nullità ex art. 1344 c.c.: esclusione per difetto di norma imperativa violata
27 Trib. Prato n. 830/2024 Art. 1344 Sale and lease back: indagine sulla causa concreta
28 Cass. n. 12386/2015 (Sez. 2) Art. 1345 Motivo illecito non esclusivo: nullità esclusa
29 Cass. n. 19196/2016 (Sez. 1) Art. 1345 Intento di pregiudicare i creditori non è motivo illecito esclusivo comune
30 C.App. Ancona n. 818/2024 Art. 1345 Leasing con finalità fiscale illecita comune: nullità per motivo illecito
31 Trib. Napoli Nord n. 1455/2026 Art. 1345 Distinzione tra art. 1345 c.c. e art. 1344 c.c.; conoscenza del motivo altrui non equivale a comunanza
32 Trib. Vallo della Lucania n. 146/2025 Art. 1345 Eccezione generica di motivo illecito: rigetto per difetto di prova
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